Articoli convenuti fra l’Emo Sig. Card. Vizzardelli plenipotenziario Pontificio e monsig. Boninsegni Plenipotenziario Toscano e firmati ai 30 di Marzo 1848.
Avendo la Santità di Nostro Signore Papa Pio IX deputato come suo Plenipotenziario l’Emo Sig. Cardinale Vizzardelli, e S. A. I. e R. il Granduca di Toscana avendo per parte sua deputato nella stessa qualità Monsig. Giulio Boninsegni Provveditore dell’I. e R. Università di Pisa, per stabilire di comune accordo le principali norme, con cui avranno a regolarsi le cose della Religione e della Chiesa ne’ Dominj Granducali, essi hanno convenuto fra loro nei seguenti articoli da ridursi in formale Convenzione dopo la ratifica delle alte Parti contraenti.
Art. 1. I Vescovi saranno pienamente liberi nelle pubblicazioni relative al loro ministero.
Art. 2. La censura preventiva delle opere riguardanti materie religiose ex professo sarà esclusivamente riservata agli Ordinarj. Appartengono a quella classe tutti i libri o scritti, nei quali sotto qualsivoglia titolo si trattino di proposito argomenti di S. Scrittura, Catechismo, Liturgia, Ascetica, Omiletica, Teologìa Morale e Dommatica, Teologia Naturale, Etica, Storia Sacra ed Ecclesiastica, e Gius Canonico. Inoltre agli stessi Vescovi sarà sempre libero l’uso dell’autorità loro propria per premunire ed allontanare i fedeli dalla lettura di qualunque altro libro pernicioso alla religione ed alla morale.
Art. 3. I Vescovi saranno liberi di affidare a chi meglio stimeranno l’ufficio della predicazione evangelica : dando comunicazione in un modo qualunque all’Autorità Governativa dei nomi dei Predicatori, che volessero chiamare al di fuori dello Stato.
Art. 4. Tutte le comunicazioni dei Vescovi, e dei Fedeli colla Santa Sede sono libere comprese quelle dei Regolari coi loro Superiori Generali.
Art. 5. Il Governo di Sua A. I. e R. si presterà coi mezzi che sono in sua facoltà alle richieste de Ve scovi per tutela della Religione e della moralità, e per rimuovere gli scandali che l’offendono.
Art. 6. Avuto riguardo alle circostanze dei tempi la Santa Sede non farà difficoltà che vengano deferite al giudizio dei tribunali Laici le cause personali de gli Ecclesiastici in materia civile, e così pure le cause reali che riguardano i possedimenti ed altri di ritti temporali dei Chierici, delle Chiese, dei Benefici, e delle altre fondazioni ecclesiastiche.
Art. 7. Le cause riguardanti la Fede, i Sagramenti, le Sacre Funzioni e le altre obbligazioni e diritti an nessi al Sacro Ministero, e in genere tutte le altre cause di loro natura Spirituali o Ecclesiastiche appartengono esclusivamente al giudizio dell’Ecclesiastica Autorità a norma dei Sacri Canoni.
Art. 8. Nondimeno ove si tratti di Giuspatronato Lai cale sarà permesso ai Tribunali laici di giudicare le questioni sulla successione al Giuspatronato medesimo, sia che vengano agitate fra veri o pretesi Patroni, sia che lo siano fra gli Ecclesiastici da essi presentati. E nelle cause matrimoniali, comprese quelle di sponsali, dopo le sentenze emanate a a nor ma de’ Sagri Canoni dalla Ecclesiastica Autorità, potranno i Tribunali Laici giudicare degli effetti civili che da esse derivano.
Art. 9. Per la stessa ragione suddetta la Santa Sede non farà difficoltà, che i Magistrati laici giudichino gli Ecclesiastici per tutti i delitti estranei alla Religione e contemplati dalle leggi criminali dello Stato, salvo alla Ecclesiastica Autorità il libero esercizio della correzione disciplinare come pure del diritto suo proprio nei titoli attinenti alla dottrina, al ministero, ed al costume.
Art. 10. Nei reati qualificati, come contravvenzioni, qual’è la violazione delle leggi di finanza, i tribunali laici applicheranno agli Ecclesiastici solamente la pena pecuniaria,esclusa ogni altra pena corporale.
Art. 11. Quando un Ecclesiastico sia riconosciuto reo di delitto che importi pena infamante, verrà ad essa surrogata nella condanna la pena della rilegazione in luogo distinto da altri condannati, senza che vi possa essere aggiunta veruna esemplarità, salvo però gli effetti, che in ordine alla privazione di tutti o di parte de’ diritti civili avrebbe prodotto la condanna al genere di pena corrispondente al titolo del reato.
Art. 12. Tanto nell’arresto quanto nella detenzione de gli Ecclesiastici sotto processo si useranno tutti i riguardi convenienti al loro sacro carattere, destinando per quanto sia possibile locali separati. Come pure degli arresti eseguiti sarà dato avviso all’Autorità Ecclesiastica.
Art. 13. In caso di condanna alla pena di morte pronunziata contro un Ecclesiastico, gli atti del processo o la sentenza verranno comunicati al Vescovo per la degradazione del condannato a termini de’ Sacri Ca noni. Se il Vescovo non vi trova difficoltà eseguisce la degradazione in termine di un mese. In caso di verso senza emanare alcun provvedimento il Vescovo espone a Sua A. I. e R. i motivi, che trova in favore del condannato, e queste osservazioni sono rimesse ad una Commissione composta di tre Vescovi dello Stato delegati da Sua Santità fra sei che ne pro pone il Granduca. Se questa Commissione troverà mal fondate le ragioni addotte dal Vescovo, ne avvertirà immediatamente il medesimo, perché proceda senz’altro appello alla degradazione. Qualora poi le ragioni addotte dal Vescovo fossero giudicate valevoli in favore del reo, la commissione ne rassegnerà un motivato rapporto a S. A. raccomandando il condannato alla Sovrana Clemenza.
Art. 14. L’Amministrazione dei Beni Ecclesiastici e di tutto ciò, che forma il patrimonio della Chiesa sarà libera nei Vescovi e negli altri cui essa appartiene secondo le disposizioni canoniche. Non si faranno peraltro alienazioni, né locazioni a lungo tempo senza un precedente consenso del Sovrano.
Art. 15. In tutte le altre cose riguardanti la Religione, la Chiesa, ed il governo della Diocesi si osserveranno le disposizioni de’ Sacri Canoni, e specialmente del Concilio di Trento, e l’Ecclesiastica Autorità sarà pienamente libera nelle varie incombenze del sacro suo ministero.
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