Accordo del 1895 tra l’Italia e il Mullah

Accordo di pace e di protettorato firmato dal l’Inviato speciale del Governo italiano e dal Sayed Mohammed ben Abdalla (Mullah).

lllig, 5 marzo 189S
Lode a Dio
In base al comune intento dei contraenti di dare tranquillità e pace a tutti i Somali, il cav. Pestalozza, da. una parte, quale inviato speciale autorizzato dal Governo d’Italia, ed il Sayed Mohammed ben Abdallah, dall’altra, per sé stesso e per i capi e notabili delle tribù a lui seguaci,
si sono messi d’accordo per la completa accettazione delle clausole e condizioni seguenti:
1° Vi sarà pace ed accordo duraturo tra il Sayed Mobammed sullodato, i dervisci tutti da esso dipendenti ed il Governo d’Italia e chi da esso dipende fra Somali, Migiurtini ed altri.
In base ed in relazione a ciò, vi sarà anche pace e accordo tra il Sayed Mohammed, e i suoi dervisci suddetti ed il Governo inglese e chi da esso dipende fra Somali ed altri.
Così pure v1 sarà pace fra il Sayed, i suoi dervisci suddetti ed il Governo d’Abissinia e chi da esso dipende.
Il Governo italiano si fa avanti e s’impegna per chi da esso dipende, come pure per quanto concerne il Governo inglese.
Ogni dissidio o differenza tra il Sayed e la sua gente coi dipendenti del Governo italiano o con quelli per i quali il detto Governo si è fatto avanti, come inglesi e loro dipendenti, sarà risolto in via pacifica ed amichevole per mezzo di Erko o deputazione delle due parti, sotto la presidenza di un delegato italiano ; potrà presenziare anche al convegno un rappresentante inglese, quando si tratti di questione che riguardi i medesimi.
2 ° Il Sayed Mohammed ben Abdallah è autorizzato dal Governo d’Italia di costruire per sé e per la sua gente una residenza stabile in quel punto più conveniente per le comunicazioni col mare tra Ras Garad e Ras Gabbè. Ciò anche con l’assentimento di Jussuf Ali e del Sultano Osman Mahmud. Quella residenza o sede ed i suoi abitanti saranno tutti sotto la protezione del Governo d’Italia e sotto la sua bandiera. Sarà in facoltà del detto Governo, se e quando vorrà, di installare in quella sede un suo rappresentante di nazionalità italiana, od altra persona in qualità di Governatore con soldati propri, e di stabilirvi dogana.
In ogni modo il Sayed Mohammed dovrà essere di aiuto e di appoggio al Governo per ogni quistione; e sino a che il Governo abbia designato un suo rappresentante speciale, lo stesso Sayed Mohammed ne sarà il procuratore. All’interno il Governo delle tribù da esso Sayed dipendenti rimarrà al Sayed Mohammed, che dovrà esercitarlo con giustizia ed equità.
Egli pure provvederà alla sicurezza delle strade ed alla tranquillità delle carovane.
3° In quella sede suddetta il commercio sarà libero per tutti e sottoposto ai regolamenti e agli ordini del Governo. Però restano sin d’ora proibiti l’importazione e lo sbarco di armi da fuoco, di cartucce di piombo e di polvere per l’uso delle medesime armi.
Il Soyed Mohammed stesso e la sua gente s’impegnano, per impegno formale ed intero, con giuramento innanzi a Dio, d’impedire la tratta degli schiavi, come pure l’importazione e lo sbarco dei medesimi e di armi da fuoco, qualunque ne sia la provenienza da mare o da terra.
Chi infrangerà quest’ordine sarà passibile di punizione, a seconda delle disposizioni governative al riguardo.
4° Il territorio designato al Sayed Moyammed ed ai suoi seguaci è quello del Nogal e del Hod compreso nella delimitazione della sfera d’influenza italiana. Però in base ad accordo speciale tra i Governi d’Italia e d’Inghilterra, dopo l’invio ed il ritorno dell’Erko (deputazione) mandata per confermare la pace con gl’inglesi, a norma degli usi somali, e per stabilire alcune formalità necessarie alla tranquillità di tutti, gl’inglesi autorizzeranno il Sayed Mohammed ed i suoi seguaci ad entrare nei propri confini (quelli degl’inglesi) nel territorio del Nogal per pascolarvi il loro bestiame, a norma delle precedenti loro consuetudini. Solamente il bestiame suddetto non dovrà oltrepassare i pascoli dei pozzi qui appresso designati, e sono: i pozzi di Halin, e da questi a quelli di Hodin, e da Hodin a Tifafli e dai pozzi di Tifafli a quelli di Damot.
Così anche dalla parte dei Migiurtini vi sarà accordo e pace fra essi tutti ed il Sayed Mohammed e tutti i suoi dervisci. La questione dei pascoli tra questi e gli Issa Mahmud, come anche tra essi e gli Omar Mahmud, sarà definita con gradimento e buon accordo delle parti, a norma degli usi loro precedenti.
Le terre di Mudug e di Gallacaio resteranno a Jussuf Ali ed ai suoi figli. Ogni questione tra i dervisci ed i loro vicini sarà devoluta all’esame ed alle decisioni del Governo d’Italia.
A conferma di tutto quanto è stato qui sopra enunciato e forma impegno delle parti contraenti, si è addivenuti alla firma di questo scritto fatto in due esemplari, per mano del Sayed Mohammed ben Abdallah per sé e per i dervisci suoi seguaci, e per mano del cav. Pestalozza, Delegato autorizzato dal Governo d’Italia, in Illig il giorno di domenica, ventottesimo del mese di zelheggia anno 1322 dell’Egira, corrispondente al giorno 5 del mese di marzo dell’anno 1905.
Ho letto questa carta, ne ho capito tutto quanto il contenuto, ho tutto accettato con accettazione sincera e l’ho firmata – però il cav. Pestalozza, procuratore, conosce il mio stato – in fede.
G. PESTALOZZA, SAYED MoHAMMED BEN ABDULLAH.

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *