Accordo Interconfederale del 1965 sui Licenziamenti per Riduzione di Personale

Accordo Interconfederale 5 maggio 1965 sui Licenziamenti per Riduzione di Personale

Addì 5 maggio 1965, in Roma tra
la Confederazione Generale dell’Industria Italiana, rappresentata dal Dott. Senatore Borletti e dall’Ing. Emilio Zacchi, Presidente e Vice Presidente del Comitato Permanente per i problemi sindacali, assistiti dal Vice Segretario Generale Avv. Rosario Toscani, dal Dott. Filippo Bazzanti, e con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai Sigg.ri: Dott. Serafino Agostini, Dott. Aldo Baro, Dott. Aldo Bermone, Dott. Belmiro Boni, Avv. Mario Caristo, Dott. Vincenzo Ciminelli, Avv. Alfredo Cioffi, Gr. Uff. Umberto Craighero, Dott. Sandro Dall’Aglio, Avv. Alberto Federici, Dott. Guglielmo Ferraris, Dott. Gabriele Ferrini, Avv. Alberto Francioli, Dott. Ettore Gagliardi, Avv. Giorgio Garino, Avv. Carmelo Guccione, Dott. Mario Lupo, Avv. Giovanni Mascini, Avv. Bruno Mazzarelli, Avv. Domenico Melocchi, Dott. Giorgio Miceli, Dott. Rino Nosadini, Dott. Pio Orlando, Dott. Giuseppe Pedone, Rag. Sergio Reposi, Avv. Carlo Rolla, Avv. Paolo Salmeri, Avv. Dino Solaini, Dott. Antonio Sommariva, Dott. Dino Stefani, Comm. Geom. Ottorino Zecchi;
l’Associazione Sindacale Intersind, rappresentata dal Presidente Dott. Giuseppe Glisenti, assistito dal Direttore Generale Avv. Alberto Boyer, dal Condirettore Generale Dott. Raimondo Bariletti e dal Prof. Giorgio Branca;
l’Associazione Sindacale per le Aziende Petrolchimiche collegate a partecipazione statale ASAP, rappresentata dal Presidente Prof. Giorgio Balladore Pallieri, assistito dal Segretario Generale Dott. Benedetto De Cesaris;
e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, rappresentata dagli On.li Luciano Lama, Vittorio Foa e da Fernando Montagnani, Segretari Confederali, assistiti dal Dott. Eugenio Giambarba e dall’Avv. Marco Vais;
la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, rappresentata dall’On.le Bruno Storti, Segretario Generale, dal Sen. Dionigi Coppo, Segretario Generale Aggiunto, dall’Avv. Paolo Cavezzali, Segretario Confederale, dal Dott. Giancarlo Baldini, Vice Segretario Confederale, assistiti dal Dott. Domenico Valcavi e dal Dott. Mario Grandi della Confederazione e con la presenza dell’On.le Bruno Fassina e del Sig. Vittorio Meraviglia della FEDERTESSILI, Dei Sigg.ri: Luigi Macario e Giovambattista Cavazzuti della FIM e del Sig. Giuseppe Reggio della FEDERCHIMICI e del Sig. Stelvio Ravizza della FILCA;
L’Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal Segretario Generale Sen. Italo Viglianesi, dal Segretario Confederale Dott. Bruno Corti, dal Segretario Confederale Raffaele Vanni, dal Segretario Confederale Ruggero Ravenna, dal Segretario Confederale Giuseppe Raffo, assistiti dal Dott. Tullio Repetto e dal Sig. Giuseppe Buscemi.

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Addì 5 maggio 1965, in Roma, tra • la Confederazione Generale dell’Industria Italiana, rappresentata dal Dott. Senatore Borletti e dall’ing. Emilio Zacchi, Presidente e Vice Presidente del Comitato Permanente per i problemi sindacali, assistiti dal Vice Segretario Generale Avv. Rosario Toscani, dal Dott. Filippo Bazzanti, e con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai Sigg.ri: Dott. Serafino Agostini, Dott. Aldo Baro, Dott. Aldo Bermone, Dott. Belmiro Boni, Avv. Mario Caristo, Dott. Vincenzo Ciminelli, Avv. Alfredo Cioffi, Gr. Uff. Umberto Craighero, Dott. Sandro Dall’Aglio, Avv. Alberto Federici, Dott. Guglielmo Ferraris, Dott. Gabriele Ferrini, Avv. Alberto Francioli, Dott. Ettore Gagliardi, Avv. Giorgio Garino, Avv. Carmelo Guccione, Dott. Mario Lupo, Avv. Giovanni Mascini, Avv. Bruno Mazzarelli, Avv. Domenico Melocchi, Dott. Giorgio Miceli, Dott. Rino Nosadini, Dott. Pio Orlando, Dott. Giuseppe Pedone, Rag. Sergio Reposi, Avv. Carlo Rolla, Avv. Paolo Salmeri, Avv. Dino Solaini, Dott. Antonio Sommariva, Dott. Dino Stefani, Comm. Geom. Ottorino Zecchi;
l’Associazione Sindacale Intersind, rappresentata dal Presidente Dott. Giuseppe Glisenti, assistito dal Direttore Generale Avv. Alberto Boyer, dal Condirettore Generale Dott. Raimondo Bariletti e dal Prof. Giorgio Branca;
l’Associazione Sindacale per le Aziende Petrolchimiche collegate a partecipazione statale ASAP, Rappresentata dal Presidente Prof. Giorgio Balladore Pallieri, assistito dal Segretario Generale Dott. Benedetto De Cesaris;
e la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori CISNAL, rappresentata dall’On.le Prof. Gianni Roberti, Segretario Generale, dal Comm. Francesco Bloise, Segretario Generale Aggiunto, da Verledo Guidi, Segretario Confederale Dirigente del Servizio Sindacale e dal Dott. Tommaso Sanesi, Segretario Confederale Dirigente il settore industriale.

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Addì 5 maggio 1965, in Roma tra
la Confederazione Generale dell’Industria Italiana, rappresentata dal Dott. Senatore Borletti e dall’Ing. Emilio Zacchi, Presidente e Vice Presidente del Comitato Permanente per i problemi sindacali, assistiti dal Vice Segretario Generale Avv. Rosario Toscani, dal Dott. Filippo Bazzanti, e con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai Sigg.ri: Dott. Serafino Agostini, Dott. Aldo Baro, Dott. Aldo Bermone, Dott. Belmiro Boni, Avv. Mario Caristo, Dott. Vincenzo Ciminelli, Avv. Alfredo Cioffi, Gr. Uff. Umberto Craighero, Dott. Sandro Dall’Aglio, Avv. Alberto Federici, Dott. Guglielmo Ferraris, Dott. Gabriele Ferrini, Avv. Alberto Francioli, Dott. Ettore Gagliardi, Avv. Giorgio Garino, Avv. Carmelo Guccione, Dott. Mario Lupo, Avv. Giovanni Mascini, Avv. Bruno Mazzarelli, Avv. Domenico Melocchi, Dott. Giorgio Miceli, Dott. Rino Nosadini, Dott. Pio Orlando, Dott. Giuseppe Pedone, Rag. Sergio Reposi, Avv. Carlo Rolla, Avv. Paolo Salmeri, Avv. Dino Solaini, Dott. Antonio Sommariva, Dott. Dino Stefani, Comm. Geom. Ottorino Zecchi;
l’Associazione Sindacale Intersind, rappresentata dal Presidente Dott. Giuseppe Glisenti, assistito dal Direttore Generale Avv. Alberto Boyer, dal Condirettore Generale Dott. Raimondo Bariletti e dal Prof. Giorgio Branca;
l’Associazione Sindacale per le aziende petrolchimiche collegate a partecipazione statale ASAP, rappresentata dal Presidente Prof. Giorgio Balladore Pallieri, assistito dal Segretario Generale Dott. Benedetto De Cesaris;
e la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori CISAL, rappresentata dal Segretario Generale Dott. Ubaldo Salvati, dal Segretario Generale Aggiunto Sig. Oddino Banzi e dal Segretario Confederale Dott. Giuseppe De Lorenzo, assistito dal Sig. Sergio Penso.

PREMESSA

Le organizzazioni contraenti addivengono alla stipulazione del presente accordo nell’intento di porre in essere uno strumento idoneo che favorendo la collaborazione tra le loro organizzazioni e gli appartenenti alle categorie rappresentate, contribuisca a risolvere pacificamente gli eventuali contrasti che i provvedimenti di licenziamento possono determinare nei rapporti di lavoro aziendali. Ciò nella considerazione che la presenza di personale esuberante determina aggravi nei costi di produzione dannosi alla vita delle aziende e che, d’altra parte, il licenziamento di tale personale preoccupa dal punto di vista sociale, particolarmente in situazioni di disoccupazione.
Il presente accordo stabilisce una procedura conciliativa il cui ambito deve intendersi contenuto e diretto ai particolari fini che l’accordo stesso persegue e che, in caso di mancata conciliazione, non comporta alcuna limitazione dei diritti e delle facoltà delle parti.

Art. 1
La direzione dell’azienda, qualora ravvisi la necessità di attuare una riduzione del numero dei lavoratori per riduzione o per trasformazione di attività o di lavoro, ne darà preventiva comunicazione, tramite la propria associazione territoriale, alle organizzazioni provinciali dei lavoratori, ai fini dell’eventuale espletamento della procedura di cui agli articoli successivi, indicandone i motivi, l’entità numerica dei lavoratori interessati e la data di attuazione.
In aziende che occupino oltre 100 dipendenti, nel caso di sospensione di lavoro la cui durata sia prevista per più di 30 giorni che riguardino oltre il 20 per cento dei lavoratori occupati o comunque oltre 500 dipendenti, l’azienda, tramite la propria associazione, ne darà comunicazione alle organizzazioni dei lavoratori precisandone i motivi, l’entità numerica e la durata presumibile.

Art. 2
Le organizzazioni provinciali dei lavoratori potranno chiedere all’associazione degli industriali, entro 7 giorni dalla data della comunicazione di cui al primo comma del precedente articolo, un incontro allo scopo di esaminare i motivi delle predette riduzioni di personale sulla base delle informazioni fornite dalla azienda e le possibilità concrete ed attuali di evitarle in tutto o in parte anche mediante eventuali trasferimenti nell’ambito aziendale, senza costituire comunque un carico improduttivo per l’azienda.
Se l’incontro non viene richiesto nei predetti 7 giorni, i provvedimenti hanno senz’altro corso; qualora invece una delle organizzazioni dei lavoratori chieda la convocazione, essa dovrà avere luogo non più tardi dei successivi 5 giorni.
La procedura di cui al presente accordo dovrà essere esaurita entro 25 giorni dalla data della comunicazione alle organizzazioni dei lavoratori di cui all’articolo 1.
Nel caso in cui l’azienda motivi il provvedimento come conseguenza di trasformazione o riorganizzazione tecnologica o le organizzazioni concordemente riconoscano tale connessione, il termine di cui al comma precedente è prorogato di 15 giorni.
La procedura di conciliazione fra le organizzazioni sindacali deve essere tassativamente esaurita entro i termini complessivi previsti dal presente accordo, intendendosi che l’azienda sospenderà l’attuazione dei provvedimenti predisposti fino allo scadere di tali termini, o fino alla comune constatazione della impossibilità di accordo entro detto termine.
Negli incontri di cui sopra, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori possono farsi assistere, rispettivamente, dai rappresentanti dell’azienda interessata e dalla commissione interna o da una rappresentanza di essa.
L’azienda, tanto in caso di accordo come in caso di insuccesso della procedura conciliativa, terrà conto, nella identificazione dei lavoratori da licenziarsi, dei seguenti criteri in concorso tra loro: esigenze tecniche e produttive; anzianità; carichi di famiglia.

Art. 3
Le procedura di cui al presente accordo riguardano stabilimenti che occupano normalmente oltre 10 dipendenti. In quegli stabilimenti per i quali è prevista la presenza del delegato d’impresa, la procedura stabilita dal presente accordo è limitata ad un esame conciliativo tra l’azienda ed il delegato d’impresa. Negli altri stabilimenti fino a 100 dipendenti, i termini dell’esame dei provvedimenti di licenziamento, previsti dall’articolo 2, vengono ridotti a 15 giorni.

Art. 4
Le parti concordano che ai lavoratori licenziati per riduzione di personale, oltre al versamento della indennità di fine lavoro prevista dai contratti collettivi sia assicurato un trattamento integrativo per un primo periodo di disoccupazione.
Tale trattamento sarà erogato attraverso un organismo previdenziale regolato con legge e disciplinato da norme per le quali le parti si riservano di presentare articolate proposte alle autorità competenti.
Dichiarazione a verbale Le organizzazioni delle due parti, in attesa dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 dichiarano che non intendono innovare rispetto ai comportamenti sinora eseguiti.

Art. 5
I licenziamenti per riduzione di personale saranno motivati come tali e i lavoratori interessati avranno diritto di essere riassunti presso la stessa azienda nel caso che essa proceda entro un anno a nuove assunzioni nelle mansioni e specialità proprie dei lavoratori già licenziati. In tal caso la riassunzione avverrà con i criteri obiettivi di precedenza inversa rispetto a quelli in base ai quali furono eseguiti i licenziamenti.

Art. 6
Le norme di cui al presente accordo non si applicano ai licenziamenti effettuati per scadenza dei rapporti regolati con contratto a termine, nonché a quelli per fine lavoro nelle costruzioni edili e nelle industrie stagionali o saltuarie.

Art. 7
Il presente accordo decorre dall’1 giugno 1965 ed avrà la durata fino al 31 dicembre 1968, intendendosi prorogato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle organizzazioni stipulanti con preavviso di due mesi rispetto alla scadenza originaria e a quella prorogata.

CHIARIMENTI E NOTE A VERBALE

Chiarimento agli artt. 1 e 2
Le comunicazioni previste dagli articoli 1 e 2 vengono fatte dalle associazioni industriali provinciali alle organizzazioni provinciali orizzontali dei lavoratori (Camere del Lavoro, Unioni e Camere Sindacali) salvo che l’associazione industriale abbia una competenza ad ambito territoriale diversa nel qual caso le comunicazioni saranno fatte da essa alle organizzazioni corrispondenti dei lavoratori ove esistano.
Chiarimento all’art. 6
In relazione alla particolare importanza o frequenza che il caso di fine lavoro presenta nel campo dell’industria edilizia, si ritiene opportuno chiarire che il concetto di fine lavoro della predetta industria comprende anche i casi del graduale esaurirsi di singole fasi di lavoro che comportano la utilizzazione successiva di lavoratori di differente qualifica.
Nota a verbale agli artt. 2 e 3
In relazione a quanto disposto agli articoli 2 e 3, circa la esecuzione dei provvedimenti aziendali nelle varie ipotesi considerate nei commi di detti articoli, si chiarisce che la notifica del licenziamento ed i termini di preavviso, nei confronti dei singoli lavoratori, decorrono dall’esaurimento delle procedure previste in detti commi.
Nota a verbale all’art. 2
Nell’ipotesi in cui si sia raggiunto l’accordo sul numero dei licenziamenti, la organizzazione dei lavoratori potrà esaminare la lista dei nominativi allo scopo di segnalare gli eventuali casi individuali meritevoli di un riesame e di conseguente sostituzione in relazione ai criteri indicati all’ultimo comma dell’articolo 2 senza che tale riesame possa comunque ritardare l’esecuzione dei provvedimenti aziendali.
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Letto, confermato e sottoscritto.

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