Accordo interconfederale del 1968

Accordo interconfederale del 1968 per il conglobamento dell’indennità di contingenza e per il superamento delle differenze zonali delle retribuzioni

Addì 21 dicembre 1968, in Roma tra l’Associazione Sindacale Intersind, rappresentata dal Presidente Dr. Giuseppe Glisenti, assistito dal Direttore Generale Dr. Piero Mecucci e dal Dr. Giuseppe Capo, con la partecipazione di una delegazione composta dai Sigg.ri:
Avv. Giovanni Biasini, Dr. Gian Andrea Bazuro, Prof. Giorgio Branca, Avv. Antonio Cantelli, Gr. Uff. Francesco Crisi, Dr. Alessandro Fantoli, Dr. Antonio Franco, Dr.
Paolo Negri, Avv. Giulio Tessitore, Prof. Cesare Vannuttelli;
l’Associazione Sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale – ASAP, rappresentata dal Presidente Prof. Giorgio Balladore Pallieri, assistito dal Segretario Generale Dr. Benedetto De Cesaris e dal Dr. Guido Fantoni;
e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro,
rappresentata dagli On.li Vittorio Foa e Luciano Lama e dai Sigg.: Fernando Montagnani e Rinaldo Scheda, Segretari Confederali, e dal Sig. Arvedo Forni, Vice Segretario,
assistiti dal Dr. Eugenio Giambarba, con la partecipazione dei Sigg.: Elio Pastorino, Albertino Masetti ed Emilio Guglielmino;
la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori,
rappresentata dai Segretari Confederali Pierre Carniti e Angelo Fantoni, assistiti dal Dr. Gianfranco Chiapella, dal Dr. Aldo Romano e dal Dr. Domenico Valcavi, con la partecipazione dei Sigg.: Leonardo Romano, Nino Pagani, Enzo Leonini;
l’Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dai Segretari Confederali Sigg.: Ruggero Ravenna, Paolo Tisselli, Giorgio Benvenuto, assistiti dal Sig. Tullio Repetto, con la partecipazione dei Sigg. Giuseppe Della Motta, Antonio Guttadauro, Lino Ravecca e Giorgio Tallarico.
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Addì 21 dicembre 1968, in Roma tra l’Associazione Sindacale Intersind, rappresentata dal Presidente Dr. Giuseppe Glisenti, assistito dal Direttore Generale Dr. Piero Mecucci e dal Dr. Giuseppe Capo, con la partecipazione di una delegazione composta dai Sigg.: Avv. Giovanni Basini, Dr. Gian Andrea Bazuro, Prof. Giorgio Branca, Avv. Antonio Cantelli, Gr. Uff. Francesco Crisi, Dr. Alessandro Fantoli, Dr. Antonio Franco, Dr. Paolo Negri, Avv. Giulio Tessitore, Prof. Cesare Vannutelli;
l’Associazione Sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale – ASAP, rappresentata dal Presidente Prof. Giorgio Baddalore Pallieri, assistito dal Segretario Generale Dr. Benedetto De Cesaris e dal Dr. Guido Fantoni;
e la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, rappresentata dal Segretario Generale On. Gianni Roberti, dal Segretario Generale Aggiunto Francesco Bloise, e dai Segretari Confederali Sigg. Verledo Guidi e Tommaso Sanesi e con la partecipazione dei Sigg. Giuseppe Romano, Mario Benedetti, Umberto Centofanti, Bruno Russo.

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Addì 21 dicembre 1968, in Roma tra L’Associazione Sindacale Intersind, rappresentata dal Presidente Dr. Giuseppe Giuseppe Glisenti, assistito dal Direttore Generale Dr. Piero Mecucci e dal Dr. Giuseppe Capo, con la partecipazione di una delegazione composta dai Sigg.: Avv. Giovanni Basini, Dr. Gian Andrea Bazuro, Prof.
Giorgio Branca, Avv. Antonio Cantelli, Gr. Uff. Francesco Crisi, Dr. Alessandro Fantoli, Dr. Antonio Franco, Dr.
Paolo Negri, Avv. Giulio Tessitore, Prof. Cesare Vannutelli;
l’Associazione Sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale – ASAP, rappresentata dal Presidente Prof. Giorgio Balladore Pallieri, assistito dal Segretario Generale Dr. Benedetto De Cesaris e dal Dr. Guido Fantoni;
Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Sante Luigi Zaccaria e dai Vice Segretari Sigg. Amilcare Vaccani, Enzo Viviani, Rag. Arturo Del Trecco, Avv. Umberto Sabatini.
Preso in esame il proposito manifestato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di realizzare nel tempo l’eliminazione degli scarti parametrali esistenti per i minimi salariali e stipendiali fra le varie zone del paese;
Presa inoltre in esame l’opportunità di effettuare il trasferimento a paga e stipendio base di quote della contingenza maturata fino alla data di stipulazione del presente accordo;
Le parti convengono con il presente accordo, che si applica alle aziende a partecipazione statale appartenenti agli stessi settori cui è stato applicato l’Accordo Interconfederale 2 agosto 1961, progressivi avvicinamenti delle differenze zonali risultanti dai rapporti fissati con il citato accordo interconfederale 2 agosto 1961, sino al conseguimento di minimi retributivi di categoria eguali in tutto il territorio nazionale.

Art. 1
Conglobamento dell’indennità di contingenza e determinazione dei nuovi minimi I minimi di paga o stipendio base per le varie qualifiche e categorie di lavoratori sono modificati, con decorrenza dall’1 gennaio 1969, mediante il loro conglobamento con gli importi dell’indennità di contingenza fino alla stessa data corrisposti per ciascuna zona, categoria e qualifica ed in ciascun settore, salvo il valore corrispondente ai tre punti da ultimo maturati. Le differenze risultanti, a seguito di tale conglobamento, tra i minimi relativi a ciascuna zona, categoria e qualifica ed a ciascun settore, ed i corrispondenti minimi conglobati della provincia di Milano, anche per quanto riguarda gli assetti particolari previsti dall’Accordo Interconfederale 2 agosto 1961, saranno progressivamente eliminate con i seguenti criteri:
– 40% della differenza a decorrere dall’1 gennaio 1969;
– 30% della differenza a decorrere dall’1 aprile 1970;
– 30% della differenza a decorrere dall’1 luglio 1971.
Le parti stipulanti provvederanno, con l’assistenza delle competenti organizzazioni di categoria, alla concreta determinazione dei nuovi minimi da valere per ciascun settore merceologico secondo i criteri indicati ai precedenti comma.
Nella determinazione dei nuovi minimi, si procederà all’arrotondamento ai cinque centesimi superiori per le paghe orarie e alle 50 lire superiori per le paghe o gli stipendi mensili.
L’eventuale adeguamento dei nuovi minimi conglobati ai valori parametrali previsti per i precedenti minimi di categoria sarà effettuato in sede di rinnovo dei singoli contratti collettivi.

Art. 2
(INDENNITÀ DI CONTINGENZA NON CONGLOBATA)
Le parti convengono che, per quanto concerne le quote di indennità di contingenza non conglobate e quelle che matureranno dopo la effettuazione del conglobamento, ferma restando la normativa prevista dalla vigente disciplina interconfederale della scala mobile delle retribuzioni della industria, verranno applicati in tutto il territorio nazionale gli importi corrispondenti al gruppo “A”.

Art. 3
(AUMENTI – COORDINAMENTO CON LE SITUAZIONI DI FATTO)
Si assorbiranno nei nuovi minimi derivanti alle varie scadenze gli aumenti e le anticipazioni collettivi concessi a titolo di acconto sul futuro riassetto zonale, con gli stessi criteri percentuali ed alle stesse scadenze di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

Art. 4
(COTTIMI ED ALTRE EROGAZIONI DETERMINATE IN MISURA PERCENTUALE
SUI MINIMI TABELLARI)
Il conglobamento ed il riassetto zonale di cui al presente accordo non determineranno alcun riflesso sui cottimi nonché
su tutte le altre forme incentivanti – ivi compresi i premi di produzione – e pertanto non potranno comportare alcun maggior
onere anche nell’ipotesi di riproporzionamento delle tariffe di cottimo.
Gli aumenti periodici di anzianità per gli operai e le percentuali contrattuali di mancato cottimo (quale quella del 5% di cui all’art. 2 – parte comune – del CCNL 15 novembre 1966 per le aziende metalmeccaniche a partecipazione statale)
si intenderanno automaticamente applicati ai nuovi minimi tabellari in vigore alle varie scadenze.
In sede di rinnovo dei singoli contratti collettivi di categoria, tutte le altre percentuali riferite ai minimi tabellari saranno, invece, riproporzionate, per quanto attiene alle conseguenze del conglobamento, ai nuovi minimi in vigore alle varie scadenze previste dal presente accordo, fermo restando che, fino al rinnovo anzidetto, le percentuali in questione continueranno ad essere riferite ai minimi tabellari in vigore alla data di stipulazione del presente accordo.
Chiarimento a verbale al primo comma Alla norma di cui al primo comma si potrà derogare, esclusivamente per quanto concerne gli aumenti relativi al riassetto zonale, nei casi particolari di aziende aventi stabilimenti ubicati in più zone del territorio nazionale, nei quali sia in atto un unico sistema di cottimo, che dia luogo ad analoghe incentivazioni mediante l’applicazione di tariffe costituite con criteri uniformi e tali che a parità di rendimento prevedano utili differenziati solo in funzione degli scarti zonali.

Art. 5
(INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL’ACCORDO)
I criteri generali di applicazione e l’interpretazione del presente accordo rientrano nella specifica competenza delle organizzazioni confederali stipulanti.

Art. 6
(DECORRENZA)
Il presente accordo entra in vigore l’1 gennaio 1969.

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