Accordo tra Austria e Sardegna contro il contrabbando

CONVENZIONE TRA L’AUSTRIA E LA SARDEGNA

del 22 Novembre 1851, per la soppressione del contrabbando sul Lago Maggiore e sui fiumi Po e Ticino.
Conchiusa a Torino il 22 Novembre 1881, ratificata a Vienna, il 22 Febbraio 1882.
Col tenore della presente notifichiamo ed attestiamo a tutti cui interessa.
Poiché a reprimere il contrabbando, tra il Nostro plenipotenziario e quello di Sua Maestà il Re di Sardegna venne il giorno 20 Novembre dello scorso anno pattuita, conchiusa e sottoscritta a Torino una nuova convenzione, la quale è del tenore seguente:
TESTO ORIGINALE.
Sua Maestà l’Imperatore d’Austria e Sua Maestà il Re di Sardegna volendo reprimere il frequente contrabbando che si connette nelle acque dei rispettivi domini del Lago Maggiore,del Ticino e del Po, hanno ordinato che si prendessero tra i due Governi gli opportuni concerti, affine di rinnovare la Convenzione del quattro Dicembre 1834, introducendovi quei miglioramenti e quelle modificazioni che l’esperienza ha consigliati, e ciò anche in esecuzione dell’articolo V degli articoli separati ed addizionali al trattato di pace del 6 Agosto 1849; e per ciò hanno nominato a loro Plenipotenziari cioè:
Sua Maestà e Imperatore d’Austria:
Il Conte Rodolfo Apponyi, Suo Ciambellano ed Inviato stra ordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re di Sardegna; e Sua Maestà il Re di Sardegna:
Il Cavaliere Luigi Cibrario, Cavaliere dell’Ordine civile di Savoja, Commendatore dell’Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro,Senatore del Regno, i quali dopo lo scambio dei rispettivi pieni poteri che si sono riconosciuti regolari, hanno convenuto e stipulato gli articoli seguenti.
Art 1. Tutte le barche, qualunque ne sia la nazione, le quali navigando nel Lago Maggiore o sui fiumi Ticino e Po entrano nelle acque comprese nei domini austriaci e sardi per proseguire il viaggio lungo il corso del lago o dei fiumi anzidetti a qualsivoglia destinazione, indipendentemente da ciò a cui fossero tenute in forza dei regolamenti di sanità e di polizia, debbono essere soggetti alla visita degli Uffici di dogana per assicurarsi che avendo esse a bordo sale, tabacco ed altri generi di privativa, questi generi siano destinati ad essere recati ai magazzini appartenenti alle finanze di alcuno dei Governi limitrofi, il che dovrà essere comprovato da regolari documenti.
Se le barche provengono dal Lago Maggiore in direzione verso le rispettive sponde austriache o sarde, la visita come sopra dovrà effettuarsi soltanto a richiesta degli agenti di finanza di quello dei due Stati, alle cui sponde si troveranno più vicine le barche.
Entrando le barche nelle parti del Ticino o del Po soggette al dominio austriaco o sardo, qualunque ne sia la provenienza o la destinazione, la visita ha luogo all’Ufficio che s’incontra più prossimo al punto d’ingresso; epperò dovranno i conduttori farne la dichiarazione al primo Ufficio di dogana sotto le pene comminate dalle rispettive leggi per la tentata introduzione in
frode.
Qualora i patroni, proprietari o conducenti di esse barche si opponessero alla visita prescritta da questo articolo, si farà luogo contro di essi all’applicazione delle pene portate dai veglianti regolamenti secondo la qualità dei casi e la gravità dei fatti.
Art. 2. Nessuna barca, senza distinzione della qualità del carico, può approdare in altro luogo fuorché in quello ove trovasi stabilito un Ufficio daziario e nei limiti determinati dai segnali che vi sono collocati dall’Ufficio stesso, col mezzo di pali indicatori ossia stipiti.
Anche in detti luoghi non si potrà intraprendere nemmeno in parte lo scarico, se prima non sia sene ottenuta l’autorizzazione dal Ricevitore dell’Ufficio,
Art. 3. E vietato espressamente a qualunque barca:
1. Di prendere terra, bordeggiare, gettar l’ancora, o soffermarsi con qualsivoglia altro mezzo, fuori degli stabiliti luoghi d’approdo, tanto nelle acque del Lago Maggiore entro la distanza di 200 metri dalla sponda austriaca e sarda, quanto nelle parti austriache e sarde del Ticino e del Po senza averne prima ottenuta l’autorizzazione, la quale sarà conceduta soltanto per quei punti, che possono essere sorvegliati da un Ufficio di dogana e per quel tempo che si reputerà da esso necessario.
2. Di collocare od introdurre fra la barca e la spiaggia o riva piccoli battelli o qualunque altro mezzo natante, che possa servire al trasporto del carico a terra o viceversa da questa alla nave.
Art. 4. Nelle premesse disposizioni s’intendono per gli effetti della presente convenzione, compresi i seni, canali ed isole esistenti nei fiumi Po e Ticino.
Art. 5. Qualunque barca il cui ponte fosse congiunto alla riva ed alla sponda ovvero che in altra maniera avesse preso terra,si considera come realmente approdatavi e quindi incumberà al conduttore o conduttori l’obbligo d’adempiere alle dichiarazioni daziarie prescritte dai regolamenti generali per la dovuta verificazione dell’Ufficio.
Art. 6. La dichiarazione del carico ossia dei generi sarà presentata subito dopo l’approdo ed in un termine non maggiore tutt’al più di un’ora; avrà quindi tosto luogo la visita del carico giusta i regolamenti generali.
Qualora le merci o generi fossero dichiarati per una destinazione di scarico diversa da quella del luogo d’approdo, e per cui si voglia proseguire il viaggio per acqua, i conduttori o proprietari dovranno ivi munirsi di bolletta a cauzione vincolata al certificato d’arrivo delle merci all’Ufficio della dichiarata desti nazione se questa sarà per un punto dei due domini austriaco e sardo; oppure all’ultimo Ufficio del confine d’acqua dell’uno o dell’altro dominio rispettivamente, se le merci fossero destinate all’estero; sotto l’osservanza in oltre delle forme, cautele e con dizioni stabilite per le spedizioni di transito. I conduttori e proprietari delle barche i quali dopo seguito l’approdo ripartissero col loro carico senza essere muniti della prescritta bolletta a cauzione, incorreranno nella pena di una multa di 300 lire.
Art. 7. I molini posti fra il Thalweg dei fiumi Po e Ticino e la sponda austriaca o sarda, si considerano come situati rispettivamente nel territorio austriaco o sardo, e sono soggetti all’esercizio degli agenti di finanza dello Stato nelle cui acque si trovano. Se vi si rinvengono generi, merci od altri oggetti riguardo ai quali non stati adempiuti i regolamenti di finanza, si procederà al loro sequestro ed agli altri atti occorrenti per l’accertamento legale della contravvenzione.
Art. 8. Qualunque approdo, scarico o deposito di merci, ancoraggio, bordeggiamento, trasbordo o stazionamento in luogo illecito o non autorizzato sarà considerato per una violazione della linea doganale e quindi darà luogo alle pene stabilite per fatto di contrabbando.
Art. 9. Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i casi di forza maggiore, i quali rendessero assolutamente necessario l’approdo, lo scarico, l’ancoraggio, il bordeggiamento, il trasbordo o lo stazionamento vietati, legalmente provati in concorso dell’Autorità giudiziaria o locale.
Verificandosi però un accidente di forza maggiore dovrà essere dato immediato avviso al più prossimo Ufficio di dogana nel termine di un’ora, da che ebbe luogo il fatto vietato, a cura dei conduttori. In difetto del che non sarà ammessa giustificazione alcuna.
Art. 10. I porti ed ogni altro mezzo di tragitto sotto qualsivoglia denominazione sui fiumi Po e Ticino ed egualmente il loro carico o trasporto sebbene recato sopra carri, barre, vetture e simili, sono essi pure soggetti alle presenti disposizioni, per ciò che concerne l’approdo, le dichiarazioni, lo scarico, l’ancoraggio, o stazionamento, il bordeggio ed il trasbordo.
Nel caso di contravvenzione, oltre le pene incorse dai passaggieri, proprietari, o consegnatari degli oggetti, i conduttori dei detti porti, o altri mezzi natanti incorreranno per la loro specialità nella multa di lire 300.
Art. 11. Se non è presentata la dichiarazione nel modo e nel termine ordinati dai precedenti articoli 5 e 6, ovvero se la dichiarazione si scopre infedele od inesatta, si procederà per l’applicazione delle pene stabilite per simili contravvenzioni a tenore dei regolamenti generali.
Art. 12. Per le trasgressioni di polizia rimangono fermi i veglianti relativi regolamenti.
Art. 13. Sarà in facoltà dei due Governi di stabilire tanto sul Lago Maggiore quanto sui fiumi Ticino e Po delle imbarcazioni di guardie, onde meglio assicurare l’esecuzione delle intese cautele e la repressione e punizione delle frodi e contravvenzioni.
Nell’esercizio della sorveglianza nel Lago Maggiore gli agenti di finanza dei due Stati non potranno approssimarsi a minor di stanza di 200 metri alla riva dello Stato costipulante; e in quanto ai fiumi Po e Ticino, non potranno sotto alcun pretesto approdare. Sono eccettuati naturalmente il caso di forza maggiore e quello di fermi di barche, merci o persone fatti dagli agenti di finanza d’uno Stato sulle acque di dominio dell’altra Potenza e sulle isole dei fiumi Po e Ticino, per cui occorre la consegna all’Ufficio di dogana di quest’ultima, è infine similmente eccettuato il caso in cui gli agenti dei due Governi fossero concorsi simultaneamente all’arresto.
Nel caso di questo simultaneo concorso, il prodotto delle contravvenzioni sarà diviso per eguali porzioni fra le due Amministrazioni. Il procedimento sarà formato nello Stato alla cui sponda sarà più prossimo il luogo dell’arresto, e secondo le leggi in esso vigenti, senza che per la incerta pertinenza all’uno o al l’altro dominio del sito o dell’isola in cui avrà avuto luogo il sequestro degli oggetti per parte degli agenti di finanza di ambedue i Governi, ed anche di uno solo di essi possa farsi od ammettersi eccezione alcuna.
Art. 14. Qualunque mercanzia od altro genere che provenendo da paese estero passerà in transito per gli Stati sardi alla Lombardia austriaca o viceversa dalla Lombardia austriaca passerà
in transito agli Stati sardi sortendo dai confini di terra o di acqua in contatto dei rispettivi territori, non sarà ammessa a ricevere lo scarico delle bollette a cauzione in prova della legale consumazione del transito, secondo è prescritto dai rispettivi vi genti regolamenti, quando prima la spedizione non sia stata debitamente e regolarmente presentata e dichiarata all’Ufficio doganale d’ingresso nello Stato a cui è diretto il transito, e da quest’Ufficio non ne sia stato riconosciuto ed attestato l’arrivo nello spazio di tempo assegnatovi; e la seguitane dichiarazione in corrispondenza della bolletta di transito.
Art. 15. In conseguenza l’Ufficio sardo o l’Ufficio lombardo designato per l’uscita del transito, compiute che avrà le proprie ispezioni per accertare l’integrità della spedizione, qualora non
vi trovi legale motivo d’altro procedimento a termini dei veglianti generali regolamenti, dovrà sulla bolletta apporre il visto per la presentazione al vicino Ufficio dell’altro Stato d’ingresso, notando il giorno e l’ora dell’invio e prefiggendovi all’arrivo il tempo misurato alla distanza da percorrersi.
Art. 16. L’Ufficio d’ingresso a cui deve presentarsi la bolletta del transito, ne riceve la dichiarazione ed in base di essa e delle ispezioni sue proprie, a termini dei rispettivi regolamenti, ove non gli insorgano legali eccezioni, appone il Visto alla bolletta che ritira ed emette il certificato d’arrivo conforme all’articolo 14 citando in esso il numero e la data del ricapito, o del registro nel quale sarà stato preso atto regolare della ricevuta dichiarazione.
Art. 17. I certificati d’arrivo saranno preparati in istampa, riempiti a mano nei vacui, muniti di legale impronto delle rispettive dogane, stesi e firmati dal Capo d’ufficio e dal Controllore o da chi ne fa le veci, e si comporranno di tre esemplari; l’uno di questi sarà rilasciato indilatamente all’intestato nella bolletta di transito, e per esso al conduttore a loro giustificazione.
Il secondo si rimetterà a cura dell’Ufficio estensore insieme colla bolletta originaria entro il periodo, e non più tardi di tre giorni al vicino Ufficio dell’altro confine dal quale si fece l’invio del transito. Il terzo esemplare che formerà la matrice delle anzidette due bollette (certificati) sarà trattenuto dall’Ufficio estensore, dal quale in fine di ogni mese dovranno trasmettersi tutte le matrici scritturate alle rispettive Amministrazioni provinciali di dogana pei dovuti confronti coi ricapiti o registri delle dichiarazioni relative, e pei conseguenti effetti di ratifica o di eccezione, che le dette autorità si scambieranno reciprocamente di mese in mese.
Art. 18. Mediante il certificato rilasciato alla parte come sopra la consumazione del transito si ha per giustificata a scioglimento delle prestate cauzioni. E quindi dietro il ricupero della bolletta di transito ed il ricevimento contemporaneo del secondo esemplare di certificato, che l’Ufficio dell’arrivo trasmette all’altro d’uscita, quest’ultimo ne compie gli atti di scarico coll’emissione della finale bolletta di esito del transito, e con quegli altri incumbenti cui sia tenuto in forza dei regolamenti generali verso gli altri Uffici mittenti.
Art. 19. Se per qualunque accidente la spedizione di transito non arrivi all’Ufficio assegnato per l’ingresso entro il tempo prefisso nella bolletta, il certificato non potrà accordarsi quando nello stesso termine non venisse notificato all’Ufficio suddetto l’accaduto impedimento, e non ne fosse contemporaneamente giustificata la causa di forza maggiore con documento steso avanti l’Autorità locale od altro pubblico Ufficio.
Sarà egualmente ricusato il rilascio del certificato qualora dalla visita delle merci ne risultino divari, tanto nella qualità che nella quantità, nel qual caso ne verrà accertato il fatto, e rilevate le differenze in processo verbale coll’intervento del proprietario, dell’intestato nella bolletta di transito o del conducente da emettersi in doppio esemplare, uno dei quali verrà ceduto ad esso conducente, e l’altro spedito all’Ufficio prossimo che ha gli vidimato opportuni l’uscita provvedimenti del transito per conto dallo ed Stato interesse di provenienza del proprio per Governo.
Art. 20. I Posti ossiano Uffici di dogana pei quali sarà lecito di effettuare i transiti sotto l’osservanza delle presenti disposizioni sono i seguenti:

dagli o per gli Stati sardi: dalla o per la Lombardia austriaca:
Intra Laveno
Arona Angera
Castelletto Sesto Calende
S. Martino Ticino Ponte nuovo di Magenta
S. Martino Sicomario Borgo Ticino
S. Pier d’Arena: Spessa.

Art. 21. Qualora a termini dei vigenti generali regolamenti sia facoltativo ad alcuno degli anzidetti Uffici di permettere che ivi le merci o derrate pervenute dall’estero vengano dichiarate di transito onde uscire direttamente per acqua a destinazione di qualunque degli Stati stranieri che non sia altro dei Governi con traenti, la bolletta di transito da emettersi dovrà essere di ri gore assegnata a riportare il certificato d’arrivo e di scarico,ossia la reversale dall’ultimo Ufficio che si troverà all’estremo punto della frontiera coll’estero.
Art. 22. In mancanza di presentazione delle merci di transito all’Ufficio assegnato a certificare l’arrivo, od in mancanza del certificato per fatto di rifiuto alla concessione giustificata a termini delle presenti disposizioni, non sarà scaricata la bolletta di transito, né potrà aver luogo il rilascio della finale bolletta d’esito di cui all’articolo 18; ed i contravventori incorreranno nelle pene comminate dai veglianti regolamenti in causa di non ripor tata reversale di scarico, ossia di non riportata bolletta di uscita del transito.
Art. 23. Saranno intieramente esenti da ogni tassa od altra esazione i certificati di cui all’articolo 17.
Art. 24. E riservata a Sua Altezza Reale l’Arciduca Duca di Modena ed a Sua Altezza Reale l’Infante di Spagna Duca di Parma la facoltà di accedere alla presente convenzione.
Art. 25. La presente Convenzione sarà ratificata nel termine di quattro settimane e più presto se sarà possibile, ed avrà la medesima durazione che il trattato di commercio segnato a Vienna in data del 18 Ottobre prossimo passato.
In fede del che i rispettivi Plenipotenziari l’hanno munita della loro firma, e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Torino il giorno ventidue del mese di Novembre dell’anno 1851.
Apponyi m: p. Cibrario m. p.
Noi visti e ponderati gli articoli di questo trattato dichiariamo di ratificarli ed approvarli tutti, promettendo colla Nostra imperial regia parola di voler fedelmente eseguire quanto in essi si contiene, e di non voler permettere che in alcun modo dai Nostri sudditi vi si contravvenga.
In fede di che abbiamo sottoscritto di Nostra mano le presenti tavole di ratifica, ed abbiamo ordinato di apporvi il Nostro suggello.
Dato nella Nostra imperiale città di Vienna il giorno 16 di Febbraio dell’anno mille ottocento cinquantadue, quarto dei Nostri regni.

Francesco Giuseppe (e s)
S.-F. Schwarzenberg.
Per Ordine di Sua Maestà I. R. Apostolica Cav. IG. LIEHMANN di PALMRODE,Consigliere aulico e ministeriale.

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