Adozione della Costituzione Spagnola

Adozione della Costituzione Spagnola nel Regno delle Due Sicilie (1820)

DECRETO DEL VICARIO GENERALE DEL RE FERDINANDO I PER LA GRAZIA DI DIO E PER LA COSTITUZIONE DELLA MONARCHIA RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, ECC. ECC.

NOI FRANCESCO DUCA DI CALABRIA, VICARIO GENERALE DEL RE COLL’Alter Ego.

In virtù dell’atto della data di ieri, col quale Sua Maestà il nostro augusto genitore ha trasferito a Noi colla pienissima clausola dell’Alter Ego l’esercizio di ogni diritto, prerogativa, preminenza e facoltà, nel modo stesso che dalla Maestà Sua si potrebbe esercitare, per effetto della decisione di Sua Maestà di dare una Costituzione allo Stato, volendo Noi manifestare a tutti i suoi sudditi i nostri sentimenti e secondare al tempo stesso il di loro voto unanime, abbiamo risolto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La Costituzione del Regno delle due Sicilie sarà la stessa adottata per lo Regno delle Spagne nell’anno 1812, e sanzionata da Sua Maestà Cattolica nel marzo di questo anno: salvo le modificazioni che la Rappresentanza nazionale costituzionalmente convocata crederà di proporci per adattarla alle circostanze particolari de’ reali dominî.
2. Ci riserbiamo di emanare tutte le altre disposizioni che potranno occorrere per facilitare ed accelerare l’esecuzione del presente decreto.
3. Tutti i nostri segretari di Stato ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

FRANCESCO, Vicario generale.
Pel segretario di Stato ministro cancelliere, assente, il reggente della prima Camera del Supremo Consiglio di Cancelleria Principe di CARDITO.
(Napoli, 7 luglio 1820)

ATTO DI RATIFICA
FERDINANDO I
PER LA GRAZIA DI DIO E PER LA COSTITUZIONE DELLA MONARCHIA RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, ECC. ECC.

Dopo di aver dato al nostro amatissimo figlio tutte le facoltà necessarie per provvedere al buon reggimento del governo del nostro Regno, dichiarandolo nostro Vicario generale coll’Alter Ego, ed avendo egli basato la Costituzione da Noi promessa, pigliando per norma quella emanata ed adottata per lo Regno delle Spagne nell’anno 1812, e sanzionata da Sua Maestà Cattolica nel marzo di quest’anno, salvo le modificazioni che la Rappresentanza nazionale costituzionalmente convocata crederà di proporre per adattarla alle circostanze particolari de’ reali dominî, confermiamo questo atto dell’amatissimo nostro figlio, e promettiamo l’osservanza della Costituzione sotto la fede e parola di Re, riservandoci di giurarla nelle debite forme, prima innanzi alla Giunta provvisoria, a somiglianza di quella stabilita in Spagna, che sarà dal nostro
amatissimo figlio e Vicario generale nominata, ed indi innanzi al Parlamento generale, subitochè il medesimo sarà legittimamente convocato.
Ratifichiamo inoltre da ora tutti gli atti posteriori che dal nostro amatissimo figlio si faranno per l’esecuzione della Costituzione, ed in conseguenza delle facoltà e de’ pieni poteri che gli abbiamo accordati, dichiarando che avremo per rato tutto quello che egli farà, e come fatto di nostra piena scienza.

FERDINANDO. Pel segretario di Stato ministro cancelliere, assente, il reggente della prima Camera del Supremo Consiglio di Cancelleria Principe di CARDITO.
Il Segretario di Stato ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici Conte di CAMALDOLI
(Napoli, 7 luglio 1820)

DECRETO DEL VICARIO GENERALE DEL RE FERDINANDO I
PER LA GRAZIA DI DIO E PER LA COSTITUZIONE DELLA MONARCHIA RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, ECC. ECC.
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sarà formata una Commissione incaricata di tradurre la Costituzione emanata in Spagna nell’anno 1812 ed adottata in marzo dell’anno corrente da Sua Maestà il Re di Spagna. La medesima sarà composta da don Melchiorre Delfico e don Giulio Rocco.
2. Il nostro segretario di Stato ministro degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

FRANCESCO, Vicario generale.
Pel segretario di Stato ministro cancelliere, assente, il reggente della prima Camera del Supremo Consiglio di Cancelleria Principe di CARDITO. (Napoli, 8 luglio 1820)

ANNUNZIO DEL GIURAMENTO
FERDINANDO I PER LA GRAZIA DI DIO E PER LA COSTITUZIONE DELLA MONARCHIA
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, ECC. ECC. NOI FRANCESCO PRINCIPE EREDITARIO E VICARIO GENERALE.

Sua Maestà il Re, nostro augusto padre e sovrano, volendo adempire alla promessa fatta nella sua dichiarazione de’ 7 del corrente mese, essendo seguita oggi la prima riunione della Giunta provvisoria, ha determinato di giurare domani la Costituzione già proclamata, prestando questo giuramento in mano della Giunta provvisoria sui santi Vangeli, nell’oratorio privato della maestà Sua, coll’assistenza del cappellano maggiore, presenti i ministri, il generale in capo, ed i capi di Corte. Questo atto solenne sarà nello stesso tempo adempito da Noi e dal nostro amatissimo fratello, principe di Salerno, nelle mani di Sua Maestà.


FRANCESCO, Vicario Generale
Il ministro degli affari interni
GIUSEPPE ZURLO
(Napoli, 12 luglio 1820)

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *