Amministrazione de monti frumentari nel Regno delle Due Sicilie

Regolamento per la retta amministrazione de monti frumentari nel comuni de reali domini continentali.

Art. 1. L’amministrazione de monti frumentari dovrà regolarsi coll’anno colonico, e non già coll’anno civile. Il cominciamento dell’anno colonico sarà dal primo settembre, e finirà a 31 agosto dell’anno seguente.
2. Sarà depositato e conservato il grano de monti frumentari in magazzino ben condizionato chiuso con tre chiavi. Ove sia di necessità di conservarsi nelle fosse, queste saranno site nell’abitato in luogo il più sicuro, che possa esservi, ed estratto dalle fosse sarà riposto in magazzino come sopra.
3. Il decurionato di ciascun cemune ov’esistono monti frumentari nella prima decade di agosto di ciascun anno si riunirà, onde scegliere sotto la più stretta responsabilità solidale di ciascun decurione sei cittadini della classe del più ricchi del comune ne quali concorra anche la più costante non equivoca opinione di probità, e fattane la scelta prima che scada la seconda decade di detto mese, il sindaco la passerà all’Intendente, il quale nel Consiglio d’Intendenza nominerà due, cui per un anno resterà affidata l’amministrazione del monte. La nomina dell’Intendente dovrà essere fatta, e spedita nel corso del mese di agosto. L’esercizio dell’amministrazione dovrà cominciare dal primo settembre e continuare a tutto agosto dell’anno seguente. Non mai alcun amministratore dovrà essere confirmato nell’esercizio, ma potrà sibbene essere rieletto dopo un anno d’intervallo.
4. Qualora si trovino in uno stesso comune diversi monti frumentari appartenenti a cappelle laicali saranno essi riuniti in una sola amministrazione sotto il titolo di monte frumentario delle cappelle, ed avranno un solo stato discusso che comprenderà i capitali distinti per ciascuna delle cappelle. Saranno eccettuati da questa disposizione i monti frumentari delle confraternite, o di particolari padroni, i quali continueranno ad avere un’amministrazione separata.
5. Ciascun amministratore dovrà tenere una chiave del deposito del grano, e la terza chiave si terrà dal sindaco. Gli amministratori ed il sindaco si riuniranno ogni dieci giorni, onde ispezionare il grano depositato, perché resti ben conservato, e si tengano lontani tutti gli accidenti da quali
possa ricevere detrimento.
6. La distribuzione del grano dovrà esser fatta dagli amministratori del monte agli agricoltori del comune, ed anche a quelli di altri comuni, purché sieno domiciliati in esso comune.
7. Nel mese di agosto di ogni anno si riuniranno il sindaco del comune dov’è il monte, il parroco, e gli amministratori del monte stesso, e formeranno lo stato di distribuzione da farsi, avuto riguardo alla circostanza dei coltivatori, alla estensione de terreni ch’essi coltivano, ed a tutto altro ch’è necessario aversi presente in casi simili.
8. La distribuzione dovrà esser fatta a tutto il mese di ottobre, scorso il quale non si darà luogo ad altra distribuzione. Il grano che resterà sarà accredenzato in preferenza a naturali del luogo, in cui il monte fu eretto con obbligo strettissimo, e garentia solidale, della quale saranno responsabili solidalmente gli amministratori di renderlo nel seguente agosto coll’aumento di due vigesime parti di ciascun tomolo, ed a patto che il grano sia di qualità seminabile, cioè scevera di earbone, di golpa, di gioglio, di veccia, e di ogni altra estranea semenza. Non mai sarà accredenzato sia direttamente sia indirettamente a negozianti, ed incettatori di grano sotto pena del doppio a carico degli amministratori.
9. Rimanendo del grano non distribuito che non potesse accredenzarsi nel modo prescritto nell’art. precedente, gli amministratori del monte dovranno farne rapporto al Consiglio generale degli ospizi, il quale potrà permettere che sia dato a naturali di altro comune, procurando per mezzo del sindaco e conciliatore locale le cautele necessarie per la sicura restituzione.
10. Gli obblighi di coloro che si accredenzeranno in un modo qualunque de generi da monti frumentari saranno ricevuti dal conciliatore. Tali obblighi saranno scritti in un registro foliato, e cifrato dal giudice del circondario, e firmato da debitori se sappiano scrivere, dal conciliatore, e dal cancelliere comunale, e conterranno la descrizione de nomi degli agricoltori, i loro cognomi il loro domicilio, la qualità del terreno preparato; di più l’indicazione della contrada ov’è sito ii terreno, il proprietario, al quale appartiene, la quantità del grano somministrato, il mese, l’anno della somministrazione, e per l’accredenzamento vi sarà anche notato il nome del garante.
11. Per rendere più celere, e meno dispendiosa la riscossione del genere accredenzato, il registro indicato nell’articolo precedente, non che gli obblighi del debitori avranno forza di titoli autentici ed esecutori, e saranno esenti dalle formalità del bollo e del registro, ma laddove dovrà coazionarsi un debitore in tal caso l’estratto del di lui obbligo dovrà essere redatto in carta bollata, e registrato a spese del monte frumentario salvo a questi di ripeterne l’importo dal debitore istesso unitamente alla sorte principale.
12. Gli amministratori del monti frumentari procederanno economica mente alla esazione del capitali, e degli aumenti riportati nel libro degli obblighi, indicato nell’art. 10; dove ritrovassero ripugnanza, spediranno
l’intimazione al debitore a termini e nelle forme prescritte nell’art. 67 della legge del 30 gennaio 1817 sull’amministrazione de beni dello Stato.
Qualora i debitori, elasso il termine di cinque giorni dopo ricevuta l’intimazione trascurassero di pagare le quantità da essi dovute, saranno soggetti alla coazione del piantoni. L’uso del piantoni dovrà aver luogo indistintamente contro tutti morosi sieno o no recidivi, purché nell’atto della consegna del grano siansi fatti sottoporre a tal genere di esazione. L’amministrazione incaricata dell’esazione del generi accredenzati da monti frumentari dovrà dimandare al Sottintendente del proprio distretto un numero di piantoni, e la facoltà di servirsene.
Il Sottintendente scorgendo giusto il motivo delle misure proposte accorderà la forza, fissando il numero dei giorni in cui essa dovrà rimanere al domicilio del debitore moroso, e ritenendo presso di se lo stato nomininativo del debitori, in casa dei quali la medesima sarà inviata.
Il numero de giorni indicati nell’articolo precedente non potrà mai eccedere quello di dieci giorni.
Il Sottintendente nell’accordare l’uso del piantoni avrà cura di concertarsi col ricevitore della fondiaria, onde non sia attrassata l’esazione della medesima.
Non potrà farsi uso de’ piantoni contro i debitori morosi del monti frumentari se prima non sia stato loro spedito un mandato di coazione a termini, e nelle forme prescritte dall’art. 67 della legge del 30 gennaio 1817 sull’amministrazione de beni dello stato, come di sopra è detto.
L’amministrazione dei monti frumentari non potrà chiedere al Sottintendente del distretto l’uso del piantoni che cinque giorni dopo la spedizione del mandato indicato nel numero precedente.
15. Gli amministratori, che nel lasciare il loro ufficio in fine di settembre di ogni anno fossero manchevoli a consegnare in genere i grani accredenzati nell’anno precedente, o che non presentassero almeno gli atti coattivi impresi contro del debitori nel modo prescritto negli articoli precedenti per tali, o per altre loro colpe saranno tenuti del proprio a norma della legge.
14. Gli amministratori restano incaricati di passare all’Intendente del la provincia nell’ingresso del loro esercizio la nota della quantità del grano esistente nel deposito, ed ogni dieci giorni del mese di ottobre quella della distribuzione fattane coll’indicazione degli agricoltori, cui il grano si è distribuito e della rispettiva quantità, e circa il grano accredenzato ne dovranno anche all’Intendente passar la nota tra gli otto giorni seguenti all’accredenzamento, coll’indicazione ben anche della persona cui si è fatto, del garante, e coobbligato in solidum, e delle quantità del grano.
15. I novelli amministratori che a norma dell’art. 3° entreranno nel l’esercizio delle loro funzioni al primo settembre cureranno di ricevere sotto la loro più stretta responsabilità il conto in regola da quelli che lasciano l’uffizio.
16. Il conto sarà dato nel termine di un mese, ed i novelli amministratori saranno nell’obbligo di rimetterlo tra quattro giorni all’Intendente perché sia discusso nel Consiglio d’Intendenza.
17. Dall’aumento del grano si dovranno tenere le sole spese per la conservazione e pel premio di esazione dovute, che dovranno essere discrete, né mai eccedere il quinto del detto aumento. Ogni altra spesa non prescritta nella rispettiva istituzione del monte dovrà essere considerata com’estranea alla istituzione di esso monte frumentario, e quindi inammissibile ne’ conti.
18. Gli amministratori che avranno lasciato il loro uffizio al primo settembre, e che avranno mancato alla esibizione del conto al primo di ottobre seguente, saranno multati irremisibilmente in dieci tomoli di grano per ciascheduno a beneficio del monte.
19. Le multe saranno applicate dal Consiglio d’Intendenza senza esservi bisogno d’interpellazione, dovendosi intendere che vi sieno incorsi in detta multa tutti quelli amministratori che avendo lasciato l’uffizio dal primo settembre avranno mancato di dare il conto nel tempo stabilito nell’art. 15 né si ammetterà scusa alcuna.

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