Amnistia accordata da papa Pio IX il 16 luglio 1846

Amnistia accordata da papa Pio IX il 16 luglio 1846

Categoria: Domini Pontifici

Ai suoi fedelissimi sudditi salute ed apostolica benedizione Nei giorni in cui ci commoveva nel profondo del cuore la pubblica letizia per la nostra esaltazione al pontificato, non potemmo difenderci da un sentimento di dolore pensando che non poche famiglie di nostri sudditi erano tenute indietro dal partecipare la gioja comune, perché nella privazione dei con forti domestici portavano gran parte della pena da alcuno dei loro meritata offendendo l’ordine della società e i sacri diritti del legittimo principe. Volgemmo altresì uno sguardo compassionevole a molta inesperta gioventù, la quale sebbene trascinata da fallaci lusinghe in mezzo ai tumulti politici ci pare va piuttosto sedotta che seduttrice. Perlochè fin d’allora meditammo di stendere la mano e di offrire la pace del cuore a quei traviati figliuoli che volessero mostrarsi pentiti sinceramente. Ora l’affezione che il nostro buon popolo ci ha dimostrata, e i segni di costante venerazione che la santa Sede ne ha nella nostra persona ricevuti, ci hanno persuasi che possiamo perdonare senza pericolo pubblico.
Disponghiamo e ordiniamo pertanto che i primordii del nostro pontificato siano solennizzati coi seguenti atti di grazia sovrana.

I. A tutti i nostri sudditi che si trovano attualmente in luogo di punizione per delitti politici, condoniamo il rimanente della pena; purché facciano per iscritto solenne dichiarazione sul proprio onore di non volere in nessun modo né tempo abusare di questa grazia, e di voler anzi fedelmente adempiere ogni dovere di buon suddito.

II. Con la medesima condizione saranno riammessi nel nostro Stato tutti quei sudditi fuorusciti per titolo politico, i quali dentro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente risoluzione, per mezzo de nunzii Apostolici o altri rappresentanti della santa Sede, faranno conoscere nei modi convenienti il desiderio di profittare di questo atto di nostra clemenza.

III. Assolviamo parimenti coloro che per avere partecipato a qualche macchinazione contro lo Stato si trovano vincolati da precetti po litici, ovvero dichiarati incapaci degli ufficii municipali.

IV. Intendiamo che siano troncate e soppresse le procedure criminali per delitti mera mente politici non ancora compiute con un formale giudizio: e che i prevenuti siano libera mente dimessi, a meno che alcuno di loro non domandi la continuazione del processo, nella speranza di mettere in chiaro la propria innocenza e di riacquistarne i diritti.

V. Non intendiamo peraltro che nelle disposizioni dei precedenti articoli siano compre si quei pochissimi ecclesiastici , ufficiali mili tari, e impiegati di governo, i quali furono già condannati o sono profughi o sotto processo per delitti politici: e intorno a questi ci riserbiamo di prendere altre determinazioni, quando la cognizione dei rispettivi titoli ci consigli di farlo.

VI. Non vogliamo parimenti che nella grazia siano compresi i delitti comuni, di cui si fossero aggravati i condannati o prevenuti o fuorusciti politici; e per questi intendiamo che abbiano piena esecuzione le leggi ordinarie.
Noi vogliamo avere fiducia che quelli i quali useranno della nostra clemenza, sapranno in ogni tempo rispettare e i nostri di ritti e il proprio onore. Speriamo ancora che, rammolliti gli animi dal nostro perdono, vorranno deporre quegli odii civili che delle passioni politiche sono sempre o cagione o effetto: sicché si ricomponga veramente quel vincolo di pace da cui vuole Iddio che siano stretti insieme tutti i figliuoli di un padre. Dove però le nostre speranze in qualche parte fallissero, quantunque con acerbo dolore dell’animo nostro, ci ricorderemo pur sempre che se la clemenza è l’attributo più soave della sovranità, la giustizia n’è il primo dovere.


Datum Romae apud sanctam Mariam majorem die xvi Julii anni MDCCCLXVI. pontificatus nostri anno primo.
PIUS PP. IX.

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