Amnistia militare, divieto dell’uso di coccarde o stendardi diversi dai nazionali

Amnistia militare, divieto dell’uso di coccarde o stendardi diversi dai nazionali e pubblicazione dell’Atto di abdicazione di Vittorio Emanuele I.

14 marzo 1821.
CARLO ALBERTO DI SAVOIA
Principe di Carignano
REGGENTE
Nelle gravi circostanze in cui si trova la Patria dopo l’abdicazione di S. M. Vittorio Emanuele, tutti i buoni cittadini ed in specie la forza armata debbono riunirsi intorno al l’Autorità che ora governa. Senza questa riunione non si può sperare né tranquillità pubblica né alcun bene. L’anarchia, e ben probabilmente l’invasione dello straniero, ci affliggerebbe. Tutti quelli che fanno circolar voci insidiose o sulla natura dell’abdicazione del Re o su altri fatti sognati, o che cercano di ritrarre i soldati e i cittadini dai loro doveri di obbedienza alla nostra autorità legittima, debbono considerarsi come nemici della Patria, del buon ordine e della pubblica quiete. Saranno da Noi date tutte le più efficaci disposizioni per reprimerli. Intanto, col parere del nostro Consiglio, abbiamo
determinato di ordinare ed ordiniamo quanto segue:
I. È accordata piena amnistia alle Truppe per ogni fatto o adesione politica che abbia avuto luogo sino a quest’ora, a condizione che tutti debbano rientrare nell’ordine alla pubblicazione che sarà fatta del presente, ed obbedire agli ordini che da Noi verranno dati.
II. Essendo importante di togliere di mezzo qualunque segnale che potesse cagionar discordia e divisione, fra i cittadini e le truppe massimamente, è severamente proibito d’inalberar coccarde o stendardi di colore e forma diversa da quelli che hanno sempre distinto la Nazione piemontese sotto il governo dell’augusta Casa di Savoia.
I contravventori a questo articolo saranno puniti come perturbatori della tranquillità pubblica.
III. L’atto di abdicazione di S. M. Vittorio Emanuele sarà pubblicato al seguito del presente nostro Decreto.
IV. Nominata che sia la Giunta provvisoria, da tener le veci del Parlamento nazionale sino alla sua convocazione, sarà fissato il giorno che le truppe presteranno il solenne giuramento a Noi e alla Costituzione del Regno.
V. Intanto è ordinato a tutte le Autorità civili, giudiziarie e militari, di rimanere al loro posto sino ad ulterior ordine nostro e di doverne esercitare le funzioni con una fedeltà ed esattezza anche maggiore del consueto, proporzionata cioè ai bisogni della patria.
Dato in Torino il quattordici marzo, l’anno del Signore mille ottocento ventuno.


CARLO ALBERTO
Dal Pozzo

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *