Ampliamento e sistemazione del porto di Genova

Legge n. 3230 9 luglio 1876 che approva la convenzione fra il Governo ed il Duca di Galliera per l’ampliamento e la sistemazione del porto di Genova

Per approfondire: Cronologia di Genova Dalle origini ai giorni nostri

(GURI 27 luglio 1876, n. 174)

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
È approvata l’unita convenzione, conchiusa in Roma l’11 aprile 1876, tra il Governo del Re ed il Duca di Galliera, per l’ampliamento e la sistemazione del porto di Genova, mediante il concorso di esso Duca per la somma di venti milioni di lire nella relativa spesa.
Art. 2.
Alla Convenzione di cui nell’articolo precedente, sono fatte le seguenti modificazioni:
Nell’ultimo paragrafo dell’articolo 2 dopo la parola: porti, è aggiunta quella di esteri;
Nel primo paragrafo dell’articolo 4, dopo le parole: forza maggiore, sono aggiunte le seguenti: e di cause non dipendenti da fatto e colpa del Governo;
Nell’ultimo paragrafo dell’articolo 10, dopo le parole: è stabilito che…, si aggiungono queste: per 99 anni.
Art. 3.
Per l’esecuzione delle opere verrà annualmente stanziata in apposito capitolo del bilancio dei lavori pubblici, sotto la denominazione Ampliamento e sistemazione del porto di Genova, la somma di lire un milione e mezzo nel 1876; tre milioni all’anno in ciascuno degli anni dal 1877 al 1883 inclusivamente; le rimanenti somme saranno ripartitamente stanziate nei bilanci passivi dal 1884 al 1891 inclusivamente a misura dell’avanzamento dei lavori.
Art. 4.
In appositi capitoli del bilancio attivo del Ministero delle finanze saranno iscritte, in base alla convenzione medesima, le corrispondenti quote di concorso del Duca di Galliera e le quote dovute dagli enti interessati a termini della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F.
Art. 5.
Il Governo del Re è autorizzato a stipulare col municipio di Genova apposita convenzione per la esecuzione dei patti stabiliti nella convenzione 11 aprile 1876 sopra citata.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri addì 9 luglio 1876.
VITTORIO EMANUELE

Allegato A

CONVENZIONE
fra il Governo del Re e S. E. il Duca di Galliera, Principe di Lucedio, per la sistemazione del porto di Genova.
Si premette che S. E. il Duca di Galliera, sotto la data del sette dicembre mille ottocento settantacinque, ha offerto il suo concorso perla somma di venti milioni di lire alla sistemazione del porto di Genova, sotto determinate condizioni, e che, a nome del Governo di S. M., S. E. il presidente del consiglio dei ministri e ministro delle finanze ha accettato nel giorno stesso il dono offerto dal Duca alle condizioni medesime, esprimendogliene i sentimenti della più viva riconoscenza.
Ciò stante, e volendosi ora tradurre in atto tale offerta, fra S. E. il presidente del consiglio dei ministri e ministro delle finanze commendatore Agostino Depretis, deputato al Parlamento nazionale e S. E. il ministro dei lavori pubblici, commendatore Giuseppe Zanardelli, deputato al Parlamento nazionale, per conto dell’amministrazione dello Stato, e S. E. il cavaliere della SS. Annunziata Raffaele De Ferrari, Duca di Galliera e Principe di Lucedio, senatore del Regno, in nome suo e dei suoi eredi, si è convenuto, come si conviene, quanto segue:
Art. 1.
Il progetto adottato dal Governo del Re per la sistemazione del porto di Genova, dovrà soddisfare completamente ai bisogni del commercio, cioè, facile entrata ed uscita delle navi, sicurezza per lo approdo ed ancoraggio, facilità, speditezza ed economia nello sbarco ed imbarco delle merci, pronta e comoda comunicazione dai luoghi di sbarco ed imbarco ai magazzini di deposito ed alle ferrovie orientale ed occidentale, e ciò mediante l’esecuzione del piano annesso alla presente convenzione, accettato e firmato dalle parti sotto la data d’oggi.
ll tracciato del molo occidentale però sarà modificato col sopprimere il lato intermedio del poligono e col sostituire ad esso lato il prolunga mento dei due lati estremi fino al loro incontro, e ciò affine di potere eventualmente aprire una bocca a ponente, e costrurre il relativo adiacente molo di difesa, nel caso che l’esperienza venisse a fare conoscere che questa bocca a ponente fosse necessaria. In corso di esecuzione potranno essere introdotte dal Governo le varianti che saranno riconosciute utili allo scopo di migliorare le condizioni delle opere ed i risultati che con esse si intende di conseguire a vantaggio e comodo del commercio.
Art. 2.
Le opere che il Governo si obbliga ad eseguire sono tutte quelle che si trovano contemplate e segnate nel suddetto piano, salvo la variante sopra specificata.
Per maggiore chiarezza resta spiegato che il Governo stesso si obbliga a provvedere le calate, i ponti sporgenti e la stazione marittima delle tettoie, dei magazzini, dei binari e degli apparati meccanici, che saranno richiesti dalle esigenze del commercio; il tutio secondo i più recenti e migliori sistemi.
La costruzione dei magazzini, quella dei bacini di raddobbo, degli scali di alaggio e dei rispettivi meccanismi ed il loro esercizio potranno essere affidati alla industria privata. in qualunque caso, i limiti delle tariffe da adottarsi non potranno mai superare il minimo delle tariffe analoghe adottate nei porti più importanti del Mediterraneo e dell’Adriatico, che possano rivaleggiare col porto di Genova.
Art. 3.
Il Governo del Re presenterà al più presto il relativo progetto di legge al Parlamento nazionale.
Art. 4.
Appena approvata la legge e subito dopo la sua pubblicazione, sa ranno preparati gli atti di appalto pel più pronto cominciamento dei lavori, tanto per le opere di difesa foranea, quanto per le opere interne.
I lavori saranno seguitati senza interruzione e spinti alacremente, in modo che, salvi i casi di forza maggiore, siano pienamente utilizzabili nel termine di anni dodici a partire dalla data della legge e siano completamente finiti nel termine di anni quindici. I termini suddetti vengono indicati come limite massimo, imperocchè resta convenuto che si avviserà al modo di non renderli necessari, impiegando a questo fine tutti quei mezzi e nuovi trovati, che permettano di eseguire tutti quanti i lavori colla massima celerità.
L’ordine, secondo il quale dovranno essere eseguiti i lavori, è implicitamente indicato dal suddetto piano e dall’indole delle diverse opere;
nondimeno resta spiegato ed inteso che le opere foranee dovranno es sere eseguite in modo che in ragione del loro avanzamento si ottenga la più pronta difesa possibile al porto interno, e che le opere interne sieno bensì eseguite in giusta correlazione colle opere foranee, ma in modo da ottenere il maggiore e più pronto risultalo utile possibile nel provvedere ai bisogni del commercio.
La comunicazione fra le due stazioni marittime e di Sampierdarena sarà aperta mediante una nuova galleria in curva raccordata coll’attuale galleria di San Benigno, e coi binari stabiliti sulle calate del porto.
Quando l’esperienza dimostrasse che la detta comunicazione fosse insufficiente al bisogno, sarà aperta una nuova galleria, sia sottopassando la cava della Chiappella, tostochè i lavori di estrazione della pietra lo permettano, sia in altro punto egualmente adattato allo scopo. Le tettoie, i magazzini, le macchine ed i binari verranno stabiliti man mano che dallo stato dei lavori sarà consentito e sarà reclamato dai bisogni del commercio.
Art. 5.
Qualora, eseguite che siano le opere di difesa foranea contemplate nel progetto, si verificasse che nell’interno del bacino del porto, compreso fra gli attuali moli, vecchio e nuovo, non vi fosse tranquillità d’acqua da permettere in ogni tempo, salvo le bufere di vento, le operazioni di sbarco ed imbarco ai bastimenti accostati alle calate d’operazione, in tal caso il Governo sarà obbligato ad eseguire le opere complementari necessarie ad ottenere tale tranquillità.
Queste opere complementari consisteranno nel maggiore restringi mento della bocca del porto attuale fino a quel limite che consenta la facile entrata ed uscita delle navi dalla rada al porto e viceversa, e qualora questo espediente non bastasse, si procederà all’apertura della bocca di ponente ed alla esecuzione di quelle altre opere dal lato della Cava, che fossero necessarie per raggiungere completamente lo scopo.
Art. 6.
Il concorso a carico degli enti interessati nei lavori medesimi, a mente della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F, sarà limitato alla differenza tra la somma spesa e l’ammontare del dono versato dal Daca di Galliera.
Art. 7.
Il Duca di Galliera verserà nelle casse dello Stato i venti milioni di lire del dono a misura dell’avanzamento dei lavori, ed in ragione del totale importo dei lavori medesimi pei primi venti milioni di lire.
Il versamento delle quote del dono nelle casse dello Stato si eseguirà nella misura della spesa stanziata in ciascun anno nel bilancio passivo dello Stato per la sistemazione del porto di Genova. Il Governo giustifi cherà gradatamente il pagamento delle somme ricevute colla trasmissione per copia al Duca di Galliera od al suo delegato, dei mandati rilasciati.
Art. 8.
Il municipio di Genova è esonerato dal pagamento delle rate annuali ancora dovute per la legge 23 giugno 1873, n. 1441, relativa alla cessione dell’arsenale marittimo di Genova e del cantiere della Foce, con che il municipio stesso ceda al Governo senza compenso tutte le aree necessarie per l’impianto del servizio doganale e ferroviario nel seno di Santa Limbania, nella darsena e lungo le calate fino al Vandracchio, aree da determinarsi di accordo fra Governo e municipio. Il municipio contribuirà nella spesa di costruzione dei locali e delle altre opere destinate ai suddetti servizi fino alla concorrenza di un milione di lire.
I detti locali e le dette opere saranno fatte in modo da non nuocere, ma invece da agevolare la speditezza delle operazioni del commercio.
La contribuzione del municipio nelle spese anzidette verrà da lui pagata in tante rate di lire centomila ciascuna, a misura dell’avanzamento dei lavori ed in ragione del totale importo dei lavori medesimi pel primo milione.
Art. 9.
Il concorso dei venti milioni di lire è offerto dal Duca di Galliera in dono, col patto espresso della condizione risolutiva della presente convenzione, per modo che, in caso di inadempimento da parte del Governo, lo Stato sarà tenuto a sborsare alla città di Genova le somme che già fossero state versate nelle casse dello Stato dal Duca di Galliera, salvi in tal caso gli effetti dell’articolo 188 della succitata legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865. Questa condizione risolutiva si riferisce solamente alla esecuzione delle seguenti opere:
1. Molo occidentale ABC;
2. Primo braccio DE del molo orientale;
3. Ponte da sbarco FG al molo nuovo;
4. Calata GH fra detto ponte e la stazione del Passo Nuovo;
5. Ponte da sbarco IL al Passo Nuovo;
6. Ponte da sbarco MN a San Lazzaro;
7. Ponte da sbarco OP a San Teodoro;
8. Ponte da sbarco QR a San Tommaso;
9. Ponte da sbarco ST alla Darsena;
10. Ponte da sbarco UV alla Rotonda;
11. Ponte da sbarco XY al Porto Franco;
12. Stazione ferroviaria marittima centrale fra la Chiappella e la Darsena;
13. Galleria di congiunzione della stazione marittima lungo le calate colla stazione di Sampierdarena e colla galleria di unione fra le stazioni di Piazza Principe e Piazza delle Brignole;
14. Rampa d’accesso dalle calate del porto alla via Carlo Alberto;
15. Compimento delle calate nell’interno del porto.
Malgrado tale limitazione, il Governo rimane sempre obbligato a costrurre tutte quante le opere contemplate nel progetto nei termini sovra espressi.
Art. 10
Verrà esentato dal pagamento della tassa di registro l’atto di fondazione dell’opera pia che il Duca di Galliera intende di istituire in Genova, sua città nativa, erogando il capitale di due milioni di lire nella costruzione di case per le famiglie indigenti della classe operaia.
Per evitare ogni contestazione nell’applicazione della tassa sui fabbricati, è stabilito che la tassa medesima sarà percipita in base al reddito reale.
Art. 11
Il Governo si riserva di sottoporre al consiglio superiore dei lavori pubblici, pel suo parere, i progetti d’arte contemplati nella presente convenzione, la quale non sarà esecutoria se non dopo l’approvazione del Parlamento nazionale.
La convenzione medesima andrà soggetta al diritto fisso di una lira, ogni altro escluso.
Fatto a Roma in doppio originale questo giorno undici del mese di aprile dell’anno mille ottocento settantasei.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro delle Finanze
A. Depretis.
N Ministro dei Lavori Pubblici
G. Zanardelli.
Duca di Galliera.
Alfredo Baccarini, testimone.
Angelo Ferrari, testimone.
Mariano Frigéri, Capo Sezione

Allegato B

Parigi, 17 giugno 1876.
Eccellenza,
Nell’intendimento di aderire ai desideri manifestati dalla commissione parlamentare, cui fu deferito l’esame della convenzione 11 aprile 1876, per la sistemazione del porto di Genova, stipulata tra me ed il regio Governo, mi pregio dichiararle, che accetto ed acconsento che vi sieno introdotte le seguenti aggiunte:
Nell’ultimo paragrafo dell’articolo 2, dopo la parola: porti, sia aggiunta quella di: esteri.
Nel primo paragrafo dell’articolo 4, dopo le parole: forza maggiore, siano aggiunte le seguenti: e di cause non dipendenti da fatto e colpa del Governo.
Nell’ultimo paragrafo dell’articolo 10, dopo le parole: è stabilito che, si aggiungano quelle di: per novantanove anni.
Nella fiducia, che l’approvazione del Parlamento verrà sollecitamente a rendere definitiva la convenzione suddetta, mi pregio rinnovarle i sensi della più alta considerazione.
Dell’Eccellenza Vostra Dev.mo ed obbl.mo servo
Daca di Galliera.
A S.E. il Commendatore A. Depretis, Presidente del Consiglio dei Ministri, in Roma.

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *