Atti del Congresso di Vienna riguardante l’assetto dell’Italia

I confini degli stati italiani nel 1815.

Confini del Re di Sardegna.

85. V confini degli Stati di S. M. il Re di Sardegna saranno: Dal lato della Francia quali esistevano il 1° Gennaio 1792; ad eccezione dei mutamenti recati dal trattato di Parigi dal 30 Maggio 1814:
Dal lato della Confederazione Elvetica, quali esistevano il 1° Gennaio 1792; ad eccezione del cambiamento operato dalla cessione in favore del cantone di Ginevra, quale trovasi specificata nell’art. 80 di quest’atto:
Dal lato degli Stati di S. M. l’Imperatore d’Austria, quali esistevano il 1° Gennaio 1792: la convenzione conchiusa fra le LL. MM. l’Imperatrice Maria Teresa e il Re di Sardegna il 4 Ottobre 1751, sarà mantenuta d’ambe le parti in tutte le sue stipulazioni:
Dal lato degli Stati di Parma e Piacenza, il confine, per ciò che riguarda gli antichi Stati di S. M. il Re di Sardegna, continuerà ad essere come trovavasi il 1° Gennaio 1792.
I confini de’ cessati Stati di Genova e de’ paesi detti feudi imperiali riuniti agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, dietro gli articoli seguenti, saranno gli stessi quali il 1° Gennaio 1792 separavano questi paesi dagli Stati di Parma e Piacenza e da quegli di Toscana e di Massa.
L’isola di Capraia avendo appartenuto all’antica repubblica di Genova, è compresa nella cessione degli Stati di Genova a S. M. il Re di Sardegna.

Riunione di Genova.

86. Gli Stati che componevano la cessata repubblica di Genova sono riuniti a perpetuità agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, per essere questi posseduti in tutta sovranità, come proprietà ed eredità, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, ne’ due rami della sua famiglia, vale a dire il ramo reale, ed il ramo di Savoia Carignano.

Titolo di Duca di Genova.

87. S. M. il Re di Sardegna aggiungerà a suoi titoli attuali quello di Duca di Genova.
Diritti e privilegi de Genovesi.
88. I Genovesi godranno di tutti i diritti e privilegi specificati nell’atto intitolato: Condizioni che debbono servire di base alla riunione degli Stati di Genova a quelli di S. M. il Re di Sardegna: il detto atto, quale trovasi annesso a questo trattato generale, verrà considerato come parte integrante di questo ed avrà la medesima forza e valore come se fosse inserito nell’articolo presente.
Riunione de feudi imperiali.
89. I paesi detti feudi imperiali, che erano stati riuniti alla cessata repubblica ligure, sono riuniti definitivamente agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, nella stessa guisa che il resto degli Stati di Genova: gli abitanti di questi paesi goderanno del medesimi diritti e privilegi che quelli degli Stati di Genova designati nell’articolo precedente.
Diritti di fortificazione.
90. La facoltà che le potenze segnatarie del trattato di Parigi del 30 Maggio 1814 si sono riservata all’articolo 3° del detto trattato, di fortificare quel punto de loro Stati che esse crederanno conveniente alla sicurezza loro, è ugual mente riservata senza restrizione a S. M. il Re di Sardegna.
Cessione al Cantone di Ginevra.
91. S. M. il Re di Sardegna cede al Cantone di Ginevra i distretti della Savoja designati nell’art. 80 alle condizioni specificate nell’atto intitolato: Cessione fatta da S. M. il Re di Sardegna al Cantone di Ginevra. Quest’atto sarà considerato come parte integrante del presente trattato generale a cui è annesso, e avrà la stessa forza e valore come se fosse testualmente inserito nel presente articolo.
Neutralità del Ciablese e del Fossigni.
92. Le provincie del Ciablese e del Fossignìe tutto il territorio di Savoia al nord di Ugine, appartenente a S. M. il Re di Sardegna, faranno parte della neutralità della Svizzera, quale è riconosciuta e garantita dalle potenze.
In conseguenza ogni qualvolta le potenze vicine alla Svizzera si troveranno in istato d’ostilità aperta od imminente, le truppe di S. M. il Re di Sardegna che potessero trovarsi in queste provincie si ritireranno e potranno a quest’uopo passare pel Valese, se ciò divenga necessario; nessune altre truppe armate di qualsiasi altra potenza potranno attraversare né stanziare nelle provincie e territorii suddetti, salvo quelle che la Confederazione Svizzera crederà a proposito di tenervi, beninteso che questo stato di cose non faccia e ostacolo in nulla all’amministrazione di questi paesi, in cui gli agenti civili di S. M. il Re di Sardegna potranno pure far uso della guardia municipale pel mantenimento del buon ordine.

Antichi dominii austriaci.

93. In seguito alle rinunzie stipulate nel trattato di Parigi del 30 Maggio 1814 le potenze segnatarie del presente trattato riconoscono S. M. l’Imperatore d’Austria, i suoi eredi e successori, come sovrano legittimo delle provincie e territorii che erano stati ceduti, sia in tutto, sia in parte, da trattati di Campoformio del 1799; di Luneville del 1801; di Presburgo del 1805; dalla convenzione addizionale di Fontainebleau e dal trattato di Vienna del 1809; e nel possesso delle quali provincie e territorii, S. M. I. e R. A. è rientrata in seguito all’ultima guerra, quali sono l’Istria sì austriaca che veneta, la Dalmazia, le isole già venete dell’Adriatico, le bocche di Cattaro, la città di Venezia, le lagune, non che le altre provincie e distretti della terraferma degli stati già veneti sulla riva sinistra dell’Adige, i ducati di Milano e di Mantova, i principati di Brixen e di Trento, il contado di Tirolo, il Voralberg, il Friuli austriaco, il Friuli già veneto, il territorio di Montefalcone, il governo e la città di Trieste, la Carniola, l’alta Carinzia, la Croazia alla destra della Sava, Fiume e il littorale ungherese e il distretto di Castua.

Paesi uniti alla monarchia austriaca.

94. S. M. I. e R. A. riunirà alla sua monarchia, per essere posseduti da essa e da suoi successori, in tutta proprietà e sovranità:
1° Oltre le parti della terraferma degli stati veneti di cui fu fatta menzione nell’articolo precedente, le altre parti degli stessi stati, come qualunque altro territorio che trovasi situato fra il Ticino, il Po e il mare Adriatico.
2.° Le valli della Valtellina, di Bormio e di Chiavenna.
3.° I territorii che formavano la cessata repubblica di Ragusi.

Frontiere austriache in Italia.

95. In conseguenza delle stipulazioni fatte negli articoli precedenti le frontiere degli stati di S. M. I. e R. A, in Italia Saranno:
1° Dal lato di S. M. il Re di Sardegna, quali erano il 1° Gennaio 1792:
2° Dal lato degli Stati di Parma, e Piacenza e Guastalla, il corso del Po, la linea di demarcazione secondo il thalweg di questo fiume:
3° Dal lato degli Stati di Modena, quali erano il I° Gennaio 1792:
4° Dal lato degli Stati del Papa, il corso del Po fino alla imboccatura del Goro:
5° Dal lato della Svizzera, l’antica frontiera della Lombardia, e quella che separa le valli della Valtellina, di Bormio e di Chiavenna, da cantoni de’ Grigioni e del Ticino. Là dove il thalweg del Po costituirà il confine, è stabilito che i mutamenti cui subirà in appresso il corso di questo fiume, non avranno in avvenire alcuna conseguenza sulla proprietà delle isole che vi si trovano.
Navigazione del Po.
96. I principii generali adottati dal congresso di Vienna per la navigazione de fiumi, saranno applicati a quella del Po.
Alcuni commissarii verranno nominati dagli stati riveranei, al più tardi nello spazio di tre mesi dopo la fine del congresso, per regolare tutto ciò che riguarda l’esecuzione del presente articolo.
Disposizioni relative al Monte Napoleone di Milano.
97. Siccome è indispensabile conservare allo stabilimento conosciuto sotto il nome di Monte Napoleone di Milano i mezzi di adempire a’ suoi obblighi verso i suoi creditori, è convenuto: i fondi ed altri immobili di questo stabilimento, situati in paesi che, avendo fatto parte del cessato regno d’Italia, passarono di poi sotto la dominazione di varii principi italiani, come pure i capitali appartenenti al detto stabilimento e allogati in questi diversi paesi, rimarranno affetti alla medesima destinazione.
I censi del Monte Napoleone non fondati e non liquidati, quali sono quelli che derivano dall’arretrato de’ suoi carichi o da qualunque altro accrescimento del passivo di questo stabilimento, saranno ripartiti sui territori di cui componevasi il cessato regno d’Italia; e questa ripartizione si farà sulle basi riunite della popolazione e del reddito. I sovrani del suddetti paesi nomineranno, nel termine di tre mesi dopo la fine del congresso, commissarii appositi per intendersi commissarii austriaci su ciò che riguarda il Monte Napoleone.
Questa Commissione si riunirà a Milano.

Stati di Modena e di Massa e Carrara.

98. S. A. R. l’Arciduca Francesco d’Este, i suoi eredi e successori possederanno in tutta proprietà e sovranità i ducati di Modena, di Reggio e di Mirandola, nell’estensione medesima in cui trovavansi all’epoca del trattato di Campoformio. S. A. R. l’Arciduchessa Maria Beatrice d’Este, i suoi eredi e successori possederanno in tutta proprietà e sovranità il ducato di Massa e il principato di Carrara come pure i feudi imperiali della Lunigiana. Questi ultimi potranno servire ad istituir cambii od altre transazioni con S. A. l. il Gran Duca di Toscana, secondo la reciproca convenienza. I diritti di successione e riversione stabiliti ne’ rami degli Arciduchi d’Austria, relativamente al Ducato di Massa, Modena, Reggio e Mirandola, come pure del principati di Massa e Carrara, sono conservati.

Parma e Piacenza.

99. S. M. l’Imperatrice Maria Luisa possederà in tutta proprietà e sovranità i ducati di Parma, di Piacenza e di Guastalla ad eccezione de distretti incastrati negli Stati di S. M. I. e R. A. sulla riva sinistra del Po.
La riversibilità di questi paesi sarà determinata di comune consenso fra le corti di Austria, di Russia, di Francia, di Spagna, d’Inghilterra e di Prussia, sempre però avuto riguardo a diritti di riversione della casa d’Austria e di S. M. il Re di Sardegna su paesi suddetti.

Dominii del Gran Duca di Toscana.

100, S. A l. l’Arciduca Ferdinando d’Austria è ristabilito, sì per sè che pe’ suoi eredi e successori, in tutti i diritti di proprietà e di sovranità sul granducato di Toscana e sue dipendenze, come S. A. I. li ha posseduti anteriormente al trattato di Luneville.
Le stipulazioni all’art. 2 del trattato di Vienna del 3 Ottobre 1733 tra l’Imperatore Carlo sesto e il Re di Francia, a cui consentirono le altre potenze, sono pienamente ristabilite in favore di S. A. I. e suoi discendenti, come pure le guarentigie risultanti da queste stipulazioni.
Sarà inoltre riunito al detto granducato, per essere posseduto in tutta proprietà e sovranità da S. A. I. e reale il Gran Duca Ferdinando e suoi eredi e discendenti:
1° Lo stato de presidi;
2° La parte dell’isola d’Elba e delle sue pertinenze ch’era sotto la sovranità di S. M. il re delle due Sicilie prima del l’anno 1801;
3° La sovranità del principato di Piombino e sue di pendenze.
Il Principe Ludovisi Buoncompagni conserverà per sé e suoi successori legittimi tutte le proprietà che la sua famiglia possedeva nel principato di Piombino, nell’isola di Elba e sue dipendenze, prima dell’occupazione di questi paesi fatta dalle truppe francesi nel 1799, ivi comprese le miniere, usine e saline. Il Principe Ludovisi conserverà egualmente il diritto di pesca e godrà di una esenzione perfetta da ogni diritto, sia per l’esportazione de’ prodotti delle sue miniere, usine, saline e dominii, sia per l’importazione delle legna ed altri oggetti necessarii a lavori delle miniere.
Egli sarà per anco reso indenne da S. A. I. il Gran Duca di Toscana di tutte le rendite che la sua famiglia ricavava da’ diritti regaliani prima del 1801. In caso di difficoltà insorte nel calcolo di questa indennità, le parti interessate se ne riferiranno alla decisione delle Corti di Vienna e di Sardegna.
4° I cessati feudi imperiali di Vernio, Montalto e Monte Santa Maria incastrati negli Stati Toscani.
Ducato di Lucca.
101. Il principato di Lucca sarà posseduto in tutta sovra nità da S. M. l’Infanta Maria Luisa e suoi discendenti in linea retta e maschile. Questo principato viene eretto in ducato e conserverà una forma di governo basata su principii di quella ch’esso aveva ricevuto nel 1805.
Alle rendite del principato di Lucca verrà aggiunto una rendita di cinquecentomila lire che S. M. l’Imperatore d’Austria e S. A. I. il Gran Duca di Toscana s’impegnano di pagare regolarmente, fintantoché le circostanze non permetteranno di procurare a S. M. l’Infanta Maria Luisa e a suo figlio e discendenti un altro stabilimento.
Questa rendita sarà spezialmente ipotecata sulle signorie di Boemia conosciute sotto il nome di bavaro palatine che nel caso di riversione del ducato di Lucca al granducato di Toscana, saranno libere da questo carico, e rientreranno nel dominio particolare di S. M. R. I. A.

Riversibilità del ducato di Lucca.

102. Il ducato di Lucca sarà riversibile al Gran Duca di Toscana, sia nel caso ch’esso divenga vacante per la morte di S. M. l’Infanta Maria Luisa o di suo figlio D. Carlos e loro discendenti maschi e diretti, sia in quello che l’Infanta Maria Luisa o suoi eredi diretti ottenessero un altro stabili mento o succedessero ad un altro ramo della loro dinastia.
Tuttavolta in caso di riversione, il Gran Ducato di Toscana s’impegna di cedere, appena entrerà in possesso del principato di Lucca, i territorii seguenti al Duca di Modena:
1° I distretti toscani di Fivizzano, Pietrasanta e Barga;
2° I distretti di Castiglione e Gallicano, incastrati negli Stati di Modena, come pure quelli di Minucciano e di Montignoso, contigui al paese di Massa.
Disposizioni relative alla Santa Sede.
103. Le Marche con Camerino e dipendenze, come pure il ducato di Benevento e il principato di Pontecorvo, sono restituiti alla Santa Sede.
La Santa Sede rientrerà in possesso delle legazioni di Ravenna, di Bologna e di Ferrara, ad eccezione della parte del Ferrarese situata sulla riva sinistra del Po.
S. M. I. e R. A. e suoi successori avranno diritto di guarnigione nelle piazze di Ferrara e di Comacchio.
Gli abitanti de paesi che rientreranno sotto la dominazione della Santa Sede in seguito alle stipulazioni del Congresso godranno degli effetti dell’articolo 16 del trattato di Parigi del 30 Maggio 1814. Tutti gli acquisti fatti da privati in virtù di un titolo riconosciuto legale dalle leggi attualmente esistenti, sono mantenuti, e le disposizioni proprie a guarentire il debito pubblico e il pagamento delle pensioni saranno stabilite da una convenzione particolare fra la corte di Roma e quella di Vienna.
Ristabilimento del Regno delle due Sicilie.
104. S. M. il Re Ferdinando quarto è ristabilito per sé e pei suoi eredi e successori sul trono di Napoli e riconosciuto dalle potenze come Re del Regno delle due Sicilie.

Articolo ottanta dell’atto del Congresso di Vienna, sottoscritto il 9 giugno 1815.

Sua Maestà il Re di Sardegna cede la parte della Savoja che si trova tra la riviera d’Arve, il Rodano, i limiti della parte della Savoja ceduta alla Francia e la montagna di Solève fino a Veiry inclusivamente, più quella che si trova compresa tra la strada grande detta del Sempione, il Lago di Ginevra, l’attual territorio del Cantone di Ginevra, da Venezas fino al punto in cui la riviera d’Hermance traversa la strada suddetta, e di là continuando il corso di quella riviera fino alla sua imboccatura nel Lago di Ginevra al Levante del villaggio d’Hermance (la totalità della strada detta del Sempione continuando ad essere posseduta da S. M. il Re di Sardegna) perché quei paesi siano riuniti al Cantone di Ginevra, salvo a determinarsi più precisamente i limiti da rispettivi Commissarii, sopratutto per ciò che concerne la delimitazione al di sopra di Veiry e sulla montagna di Salève, rinunziando la Maestà suddetta per essa ed i suoi successori a perpetuità senza eccezione né riserve, a tutti i diritti di Sovranità ed altri che possono appartenerle nei luoghi e territorii compresi in quella demarcazione.
Sua Maestà il Re di Sardegna consente inoltre a ciò che la comunicazione tra il Cantone di Ginevra ed il Valais per la strada detta del Sempione sia stabilita nel modo stesso che la Francia l’ha accordata tra Ginevra ed il Cantone di Vaud per la strada di Versoy. Vi sarà ancora in tutti i tempi una comunicazione libera per le truppe Ginevrine, tra il territorio di Ginevra ed il Mandamento di Jussi, e saranno accordate le facilitazioni che potrebbero essere necessarie all’occasione per arrivare dal Lago alla strada detta del Sempione.
D’altra parte sarà accordata esenzione da qualunque diritto di transito a tutte le mercanzie e derrate che venendo dagli Stati di S. M. il Re di Sardegna e dal Portofranco di Genova traverserebbero la strada detta del Sempione in tutta la sua estensione pel Valais e lo Stato di Ginevra. Questa estensione nondimeno non riguarderà che il transito, e non si estenderà né ai diritti stabiliti per la manutenzione della strada, né alle mercanzie e derrate destinate ad esser vendute o consumate all’interno. La stessa riserva si applicherà alla stessa comunicazione accordata agli Svizzeri tra il Valais ed il Cantone di Ginevra, ed i Governi rispettivi adotteranno a tal effetto, di comune accordo, i provvedimenti che giudicheranno necessari, sia per la tassa, sia per impedire il contrabbando, ciascuno sopra il suo territorio.

Condizioni che debbono servire di base alla riunione degli Stati di Genova a quelli di S. M. Sarda.

Art. 1.º I Genovesi saranno in tutto pareggiati agli altri sudditi del Re. Parteciperanno, come questi, degl’impieghi civili, giudiziarii, militari e diplomatici della monarchia, e salvo i privilegi che sono loro qui sotto concessi e assicurati, saranno sottomessi alle stesse leggi e regolamenti con le modificazioni che S. M. giudicherà convenienti.
La nobiltà genovese sarà ammessa come quella delle altre parti della monarchia alle grandi cariche ed agl’impieghi di Corte.
2.° I militari genovesi, componenti attualmente le truppe genovesi, saranno incorporati nelle truppe reali; gli ufficiali e sotto ufficiali conserveranno i loro rispettivi gradi.
3.° Le armi di Genova faranno parte dello stemma reale e i loro colori entreranno nella Bandiera di S. M.
4.° Il portofranco di Genova sarà ristabilito coi regolamenti che vigevano sotto l’antico governo genovese.
Ogni agevolezza sarà data dal Re per il transito nei suoi stati, delle merci uscenti dal portofranco, prendendo quelle precauzioni che S. M. giudicherà convenienti, affinché le dette merci non siano vendute o consumate di contrabbando nel l’interno. Esse non saranno soggette che ad un dritto modico di uso.
5.° Sarà stabilito in ciascun Circondario d’Intendenza un consiglio provinciale di trenta membri scelti fra i notabili delle diverse classi, sopra una lista di trecento dei maggiori contribuenti di ciascun Circondario; saranno nominati la prima volta dal Re e rinnovati nello stesso modo per una quinta parte ogni due anni.
La sorte deciderà dell’uscita dei primi quattro quinti. L’organizzazione di questi consigli sarà regolata da S. M. Il presidente nominato dal Re potrà essere preso fuori del consiglio. In tal caso non avrà il diritto di votare.
I membri del consiglio non potranno essere rieletti che quattro anni dopo la loro uscita.
Il consiglio non potrà occuparsi che de’ bisogni e de’ richiami delle comuni dell’Intendenza in ciò che concerne la loro particolare amministrazione, e potrà fare delle rappresentanze a tal riguardo.
Si riunirà ogni anno nel Capoluogo dell’Intendenza all’epoca e per il tempo che S. M. determinerà.
S. M. lo riunirà anche straordinariamente, se giudicherà ciò conveniente.
L’Intendente della provincia, o chi per esso, assisterà di dritto alle adunanze quale Commissario del Re.
Se i bisogni dello Stato esigessero novelle imposte, il Re riunirà i diversi consigli provinciali in una città dell’antico territorio genovese che sarà da lui indicata, e sotto la presidenza di una persona che verrà a tal uopo da lui stesso delegata.
Il presidente, che sarà preso fuori del consiglio, non avrà voce deliberativa.
Il Re non manderà registrarsi al Senato di Genova alcun editto portante creazione d’imposte straordinarie, se non dopo aver ricevuto il voto di approvazione dei consigli provinciali riuniti come qui sopra.
La maggioranza di un voto determinerà il voto dei consigli provinciali separati o riuniti.
6.º Il maximum delle imposte che S. M. potrà mettere nello Stato di Genova, senza aver ricorso ai consigli provinciali riuniti, non potrà eccedere la proporzione attualmente stabilita per le altre parti dei suoi Stati; le imposte che attualmente si riscuotono, saranno portate a tale misura, e S. M. riserbasi di fare quelle modificazioni che la sua saggezza e la sua bontà verso i sudditi genovesi potranno dettarle riguardo a ciò che può essere ripartito, sia sulle imposizioni fondiarie, sia sulle imposizioni dirette o indirette.
Il maximum delle imposte così regolato, ogni qualvolta il bisogno dello Stato richiegga nuove imposte o carichi straordinarii, S. M. domanderà l’approvazione de’ consigli provinciali per la somma che giudicherà conveniente di proporre, e per la specie d’imposta a mettersi.
7.° Il debito pubblico, tale quale esisteva legalmente sotto l’antico governo francese, è garantito.
8.° Le pensioni civili e militari concesse dallo Stato (con forme alle leggi ed ai regolamenti) sono conservate per tutti i sudditi genovesi abitanti gli stati di S. M.

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