Attribuzioni dei Capi politici di Provincia

Specificazione delle attribuzioni proprie dei Capi politici di Provincia (Regno di Sardegna)

26 marzo 1821.
REGIA SEGRETERIA DI STATO
per gli Affari interni

ISTRUZIONI

pei Capi politici che si stabiliscono nelle Provincie, a norma del Decreto delli 23 di marzo 1821.
La Giunta provvisoria è venuta nella de terminazione di nominar un Capo politico per ciascuna Provincia perché fu informata che in alcune di esse, o almeno in varii Comuni, le leggi non sono eseguite e tal volta né anche pubblicate e sufficientemente conosciute, e che in qualche luogo persino le Autorità agiscono in un senso o diverso od anche opposto a quello in cui dovrebbero agire.
Non si può da una parte cambiar in un tratto il sistema d’amministrazione, né vuole la Giunta venire al mezzo estremo di rimuovere gli attuali impiegati e ufficiali pubblici fuorché in caso d’assoluta necessità; e alcuni tra questi non sono colpevoli che di una certa languidezza ed esitazione, la quale per altro è sommamente perniciosa nelle attuali circostanze. Si è perciò adottato l’espediente di nominar persone che, senza esercitar da per se alcun atto né amministrativo né d’altro genere, invigilino, eccitino, dirigano, riconducano gl’impiegati ed amministratori che fossero in un’altra direzione.
Il Capo politico potrà dunque farsi informar d’ogni cosa da essi, con quella mode razione che debb’essere conducente allo scopo d’introdurre l’armonia e l’unione; poscia dare quelle direzioni e que suggerimenti che stimerà. Dee sopra ogni altra cosa impiegar il mezzo della persuasione. Potrà fare, in casi gravi, delle requisitorie ossia istanze per iscritti, alle quali l’impiegato cui saranno indirizzate dovrà rispondere per iscritti.
Di tali requisitorie e risposte se ne farà un doppio originale, uno de’ quali si riterrà dal Capo politico, l’altro dall’impiegato a cui la requisitoria fu diretta.
Non potrà intralciare né sospendere il corso degli affari d’alcun genere, né delle decisioni o provvidenze che le Autorità sono per dare.
Si asterrà dal prender ingerenza nelle materie di finanze, e più ancora dal prescrivere, autorizzare od approvare spese o disposizioni di denari di qualsivoglia sorte.
Veglierà sopratutto sull’andamento delle Amministrazioni comunali, sull’organizzazione delle Guardie nazionali, sulla levata delle Truppe e altri oggetti riguardanti la difesa dello Stato. Potrà eziandio e dovrà, se il pubblico servizio lo richiede, occuparsi delle variazioni indispensabili nel personale delle Amministrazioni o nelle forme di esse, giusta il Decreto del giorno d’oggi.
Darà ai Ministri de’ diversi Dicasteri tutte quelle informazioni e proporrà tutte quelle misure e disposizioni che riputerà convenienti.


Torino, il 26 di marzo 1821.
Il Primo Segretario di Stato per gli Affari interni DAL POZZO

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