Banca di sconto di Venezia e statuto

Istituzione di una Banca di sconto e approvazione del relativo Statuto; Prestito della detta Banca al Governo, e Corso forzato dei suoi Biglietti

Per approfondire: Cronologia di Venezia

25 luglio 1848.
IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA
Considerando da una parte la necessità urgente di domandare nuovi sacrifici alla città di Venezia, oltre i tanti altri che le furono imposti finora, per sostenere la sua difesa nella presente guerra dell’indipendenza d’Italia;
Considerando d’altra parte la equità d’accordare a questa città il compenso almeno di una utile istituzione, da tanto tempo invano implorata sotto il Governo austriaco, cioè l’istituzione di una Banca, la quale nel medesimo tempo può agevolare il nuovo sacrificio richiesto;
Decreta:
Art. 1. È accordata la istituzione in Venezia di una Banca di sconto, di depositi e di conti correnti, costituita in Società anonima, la quale prenderà il nome di Banca di Venezia, a norma degli Statuti annessi al presente Decreto, che sono approvati.
Art. 2. Un Commissario ed un Vicecommissario saranno nominati dal Governo per vegliare a che le sue operazioni si mantengano ristrette entro i limiti stabiliti dagli Statuti ed a che siano in ogni parte osservate le norme che i medesimi Statuti prescrivono a tutela del pubblico e privato interesse.
Non sarà valida alcuna deliberazione presa in adunanza generale o dal Consiglio di reggenza senza l’intervento del Commissario o del Vicecommissario.
Art. 3. L’Amministrazione della Banca sarà tenuta di presentare al Commissario, ed in difetto di questo al Vicecommissario, in fine di ogni semestre, un quadro di situazione, e dovrà inoltre, all’oggetto di assicurare l’esecuzione del disposto dall’articolo 22 dello Statuto sull’ammontare dei biglietti in circolazione, consegnare al Commissario o Vicecommissario gli stati setti manali, nei quali si trovi enunciato l’ammontare delle somme in contante esistenti in cassa, quello dei biglietti messi in circolazione, e quello delle partite dovute in conti correnti.
Art. 4. È data facoltà al Commissario o Vicecommissario di accertarsi, mediante quelle verificazioni ch’egli crederà, della esattezza degli stati settimanali da consegnarsi come sopra.
Art. 5. Nel caso che il Commissario o Vicecommissario giudicasse che le operazioni della Banca eccedessero i termini consentiti dagli ammessi Statuti, o che per essa non fossero esattamente osservate le regole nei medesimi prescritte, sarà obbligo suo di fare istanza presso gli amministratori della Banca acciocché sia rettificato l’operato ovvero adempiuto alle regole prescritte; ed ove gli amministratori persistessero nelle prese deliberazioni, egli dovrà sospenderne l’effetto e riferirne immediatamente al Governo, che prenderà gli opportuni provvedi menti.
Art. 6. I fabbricatori di biglietti falsi e quelli che falsificassero biglietti della Banca e coloro che introducessero in Venezia o nello Stato di cui essa facesse parte bi glietti falsi o falsificati incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali relative alla falsificazione delle carte di pubblico credito.
Art. 7. È riservato al Governo di revocare la presente approvazione in caso di violazione o di non eseguimento di detto Statuto, senza pregiudizio del diritto dei terzi.
Art. 8. La Banca di Venezia si fa tosto sovventrice al Governo d’italiane lire 1,500,000 nel modo che sarà con separata deliberazione stabilito.
Art. 9. In correspettivo di questo prestito il Governo rilascierà alla Banca dei boni di lire 1000, 2000, 3000 italiane, fruttanti l’interesse del 6 per 100 in ragion d’anno. L’interesse sarà pagato semestralmente, ed il capitale sarà rimborsato dopo un anno, nei tre semestri susseguenti, a lire 500,000 per semestre.
Art. 10. Questi boni sono garantiti, oltreché dal Governo di Lombardia, giusta la sua Nota già pubblicata nella parte ufficiale della Gazzetta di Venezia del venerdì 21 luglio corrente, anche dal Comune di Vene zia, che viene a ciò autorizzato dal Governo col presente Decreto; al quale effetto il podestà di Venezia firmerà pure i boni che saranno rilasciati alla Banca.
Art. 11. I biglietti della Banca di Venezia, pagabili al presentatore, dovranno essere ricevuti da qualunque persona o corpo morale come danaro, non ostante qualsiasi patto in contrario; e ciò durante il blocco terrestre di Venezia e per quindici giorni dopo la data dell’Avviso di cessazione del blocco che il Governo pubblicherà a questo effetto.
Art. 12. Durante il tempo suddetto la Banca non sarà obbligata al cambio dei suoi biglietti pagabili al presentatore se non per le categorie inferiori alle lire 250.
Art. 13. Passato il detto termine, e per tre mesi dopo, la Banca cambierà in contanti i biglietti di lire 250.
Quelli di somma superiore saranno cambiati proporzionatamente alla quantità del suo numerario e giusta le deliberazioni del Consiglio di reggenza, che saranno pubblicate.
Dopo i tre mesi suddetti la Banca dovrà cambiare in contanti a vista qualunque suo biglietto al presentatore.
14. La Banca emette quei biglietti al presentatore che darà in prestito al Governo in luogo di danaro secondo le disposizioni che avranno luogo come sopra, tostochè abbia in Cassa l’equivalente in danaro o in effetti di commercio.
Questa emissione verrà fatta da un Consiglio di Reggenza provvisorio costituito da quindici possessori del maggior numero di azioni esistenti a quell’epoca.
Art. 15. Onde costituire intanto il fondo di due milioni di Lire italiane necessario alla Banca, gli azionisti volontarj si sottoscriveranno allo Statuto stampato preceduto dal presente Decreto, indicando il numero delle azioni da italiane Lire cinquecento l’una che vogliono prendere, l’importo delle quali dovrà essere versato intanto in Cassa della Munici di Venezia entro cinque giorni da oggi.
Per comodo delle firme un esemplare a stampa dello Statuto sarà tenuto come registro presso la Municipalità di Venezia. Le altre firme raccolte altrove saranno portate alla Municipalità stessa.
Art. 16. Spirato questo termine di cinque giorni da oggi, per la somma mancante a compiere i due milioni sarà fatta una imposizione forzata col privilegio fiscale dalla Municipalità di Venezia, che viene a ciò incaricata dal Governo e sarà assistita dalle persone che crederà di associarsi. Essa Municipalità si occuperà subito della formazione delle liste delle ditte tassabili, senza attendere l’esito delle offerte volontarie, e le rettificherà secondo l’esito.
Art. 17. La Municipalità di Venezia provvede indilatamente colle debite cautele e coll’assistenza della Direzione della Zecca alla incisione dei biglietti di banco, alla loro impressione, ed a quanto altro occorra prima della costituzione del Consiglio di reggenza provvisorio, al quale essa consegnerà il denaro ed ogni altra cosa.

Venezia, 25 luglio 1848.
CASTELLI Presidente
CAMERATA – PAULUCCI – MARTINENGO
CAVEDALIS
Il Segr. J. ZENNARI

STATUTO DELLA BANCA DI VENEZIA

TITOLO PRIMO Della Banca

SEZIONE I. Formazione e durata della Società
Art. 1. È stabilita in Venezia una Banca pubblica di sconto, di depositi e di conti correnti, sotto il nome di Banca di Venezia.
2. Questa Banca sarà formata in società anonima, ed il fondo capitale composto per azione.
3. La durata della società sarà di venti anni, senza contare il rimanente del presente 1848, cioè a tutto l’anno 1868.
Essa potrà essere rinnovata quando a ciò concorra il consenso del possessori dei due terzi almeno delle azioni, i quali possessori dovranno rimborsare ai socii dissenzienti, oltre il capitale delle azioni rispettive versato da principio nella cassa sociale, la rata anche degli utili dell’ultimo anno e di quelli riservati.

SEZIONE II. Del Capitale della Banca e delle sue Azioni

4. Il fondo capitale della Banca di Venezia sarà di quattro milioni di lire italiane, diviso in ottomila azioni da lire cinquecento ciascuna.
Ma la Società sarà legalmente costituita e potrà cominciare le sue operazioni tosto che abbia un capitale di due milioni.
5. Le azioni saranno rappresentate da una cartella contromarcata da un numero progressivo, nella quale verrà scritto il nome e cognome dell’azionista.
Le cartelle saranno firmate dal Direttore della Banca e da tre Reggenti in esercizio.
6. Le matrici di dette cartelle saranno conservate nell’archivio dello Stabilimento sotto chiave tenuta dal Direttore.
7. Ogni azionista è inscritto in apposito registro.
8. I forastieri che vorranno rendersi proprietarii di azioni dovranno eleggere il loro domicilio a Venezia presso una Casa di commercio stabilita in detta Città.
9. Il trapasso delle azioni si effettuerà in virtù di titoli legali di acquisto o successione, debitamente riconosciuti ed autenticati, e sulla presentazione delle cartelle, mediante trascrizione sui registri menzionati all’articolo 7.
Qualora vi fosse opposizione, significata alla Banca, il trapasso non potrà aver luogo se non dopo tolta la opposizione.
Le dichiarazioni di trapasso saranno poste dietro le cartelle delle azioni ed autenticate dal Direttore della Banca e dal Segretario.
10. Ogni acquisitore di azioni dovrà fare eseguire in suo nome l’inscrizione sui registri, di cui nell’articolo precedente, della cartella acquistata nel termine di 30 giorni decorrendi da quello della cessione, altri menti il trapasso resterà infruttifero per l’acquisitore suddetto.
12. Gli azionisti della Banca non saranno tenuti per gl’impegni della medesima che sino a concorrenza dell’ammontare delle loro azioni.
Ogni domanda di fondi in aumento all’ammontare delle azioni è vietata.
13. Il versamento dell’importo delle azioni si farà alla cassa della Società in monete a tariffa.

SEZIONE III. Delle Operazioni della Banca

14. La Banca non potrà in verun caso né sotto alcun pretesto fare od intraprendere operazioni fuori di quelle che sono permesse in forza del presente Statuto.
15. Le operazioni della Banca consistono
a) nello sconto delle lettere di cambio ed altri effetti di commercio a ordine ed a scadenza non maggiore di novanta giorni;
b) nell’incaricarsi per conto dei particolari nonché dei pubblici stabilimenti dell’esazione gratuita di effetti esigibili in Venezia, che ne verranno consegnati;
c) nel ricevere in conto corrente senza interessi e senza spese le somme che le sa ranno versate, e nel pagare i mandati ed assegni che a fronte delle medesime, e sino a concorrenza del loro ammontare, verranno spiccati da chi ne avrà avuto il credito;
d) nel tenere una cassa di depositi volontarii per titoli ed effetti qualunque, ma terie, monete d’oro e d’argento d’ogni specie.
16. La Banca potrà fare delle anticipazioni sopra i depositi effettuati in materie e monete d’oro e d’argento. I suoi Regola menti interni fisseranno il modo di valutare questi depositi, l’interesse da pagarsi dai depositanti mutuatarii, ed il termine in cui i depositi medesimi potranno e dovranno essere ritirati.
La Banca potrà pur fare anticipazioni sopra i depositi di cambiali pagabili in piazze terze, purché le medesime riuniscano alle condizioni richieste per quelle pagabili in Venezia anche quella dell’accettazione, esigendo a tal effetto un avallo oppure un deposito di azioni o di effetti pubblici dello Stato, finché le prime di cambio accettate non siano state ritirate da quei corrispondenti che il Consiglio di reggenza avrà scelto in ciascuna piazza.
I suddetti depositi dovranno inoltre essere accompagnati da un pagherò o biglietto a ordine, rilasciato dal presentatore a favore della Banca, onde assicurare per l’epoca convenuta il rimborso delle somme anticipate dalla Banca medesima.
Il Consiglio di reggenza fisserà il cambio di detti effetti in guisa da non correre eventualità, e determinerà ogni settimana in categoria separata la somma da destinarsi a simili anticipazioni, fissando anche lo sconto, che potrà essere maggiore ma non mai inferiore a quello stabilito per gli effetti pagabili in Venezia.
17. La Banca potrà pure concedere anticipazioni di danaro contro il deposito di fondi pubblici dello Stato o della città di Venezia. Le condizioni saranno determinate dai suoi Regolamenti interni.
18. La Banca ammetterà allo sconto i soli effetti di commercio pagabili in Venezia, rivestiti della firma di due persone almeno, notoriamente solvibili, di cui una per lo meno domiciliata in Venezia.
Saranno ammessi alla stessa condizione li effetti di commercio pagabili nell’interno dello Stato.
Potranno ammettersi allo sconto anche gli effetti di commercio pagabili all’estero, purché riuniscano le stesse condizioni che sono richieste per quelli pagabili in Venezia, e con questo che il Consiglio di reggenza fissi ogni settimana in categoria separata la somma da destinarsi per simili sconti ad ogni piazza.
I suddetti effetti potranno dalla Banca essere negoziati in piazza oppure rimettersi per l’incasso o la negoziazione nelle piazze esterne ad una o più Case bancarie scelte dal Consiglio di reggenza.
La Banca è anche autorizzata a farsi venire la voltura di dette cambiali in effetti d’argento, tanto per la via di terra che per la via di mare; ma il Consiglio di reggenza dovrà limitare ogni settimana il risico da corrersi in ciascuna occasione, avuto riguardo alle stagioni ed ai bisogni della Banca.
La Banca rifiuterà di scontare gli effetti così detti di comodo, che appariscano creati senza causa né valore reale.
19. Lo sconto sarà percepito in ragione del numero dei giorni, ed anche di un sol giorno, se occorre. La fissazione dello sconto, come pure quella del cambio, è attribuita al Consiglio di reggenza.
20. Qualunque persona potrà, facendone la domanda, ottenere l’apertura di un conto corrente presso la Banca.
Tale domanda dovrà essere appoggiata da due membri del Consiglio di reggenza, oppure da due persone aventi già un conto presso la Banca. La qualità di azionisti non conferisce diritto di preferenza.
21. La Banca rilascierà ricevuta dei depositi volontarii che le saranno fatti. Questa ricevuta esprimerà la natura ed il valore degli oggetti depositati, il nome e l’abitazione del depositante, la data del giorno in cui il deposito sarà stato fatto, indicherà il giorno fissato pel ritiro del deposito, e finalmente il numero del registro d’inscrizione.
La ricevuta non potrà essere all’ordine né circolare per via di girata.
La Banca percepirà sui depositi, sui quali non avrà fatto anticipazioni, un diritto di custodia in ragione del valore di stima, e datassarsi dal Consiglio di reggenza.
22. La Banca emetterà biglietti pagabili in contanti al portatore, ed a vista, i quali saranno di lire italiane mille, cinquecento, duecentocinquanta (lire 1000, 500, 250).
La Banca potrà pure emettere biglietti di minor somma, ma soltanto fino alla quindicesima parte dell’emissione totale.
L’ammontare delle emissioni respettive sarà determinato dal Consiglio di reggenza.
L’ammontare dei biglietti in circolazione cumulato con quello delle somme dovute dalla Banca nei conti correnti e pagabili ad ogni richiesta non potrà eccedere il triplo del numerario esistente materialmente in cassa.
I biglietti dovranno essere confezionati in modo da impedire qualunque abuso, e dietro le norme stabilite dal Consiglio di reggenza. I biglietti di Banco saranno ammessi da qualunque cassa dello Stato e dai Comuni.
23. Per facilità e sicurezza di circolazione, nei limiti delle operazioni autorizzate dai presenti Statuti, la Banca potrà emettere dei biglietti a ordine, la cui proprietà non potrà essere trapassata che col mezzo di girata. È bene inteso che in tal caso la Banca dovrà avere in circolazione altrettanta somma di meno in biglietti a vista e al presentatore.

SEZIONE IV. Dividendo e Fondo di riserva

24. Ogni semestre si farà un riparto agli azionisti; questo riparto sarà composto dei profitti ottenuti durante il semestre.
Per la prima volta si farà un riparto al 30 giugno p. v.; il successivo al 31 dicembre; e così sempre al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
L’ammontare dei profitti risulterà dopo dedotte tutte le spese di amministrazione.
Quanto alle spese di prima istituzione dello Stabilimento, dovranno ripartirsi per ventesimi ed imputarsi per questa concorrenza sopra i bilanci annuali dei venti anni della durata della Banca.
Allorquando i suddetti profitti rileveranno a più del due per cento del capitale primitivo, si farà sopra l’eccedenza una ritenzione di 25 per cento, il cui ammontare sarà destinato a formare un fondo di riserva; il di più sarà ripartito.
Quando sia cominciato il fondo di riserva e si presenti il caso che il dividendo di qualche semestre non arrivi al due percento del capitale primitivo, la somma necessaria per portarlo a questo livello sarà presa dal fondo di riserva medesimo, Una volta che il fondo di riserva sia giunto al quinto del capitale, la ritenzione dovrà cessare e tutti i profitti del semestre saranno distribuiti agli azionisti. Ove poi il fondo di riserva per le prelevazioni semestrali, di cui sopra, venisse ad essere ridotto ad una proporzione inferiore al quinto del capitale, allora la ritenzione dovrà ricominciare, e così aver termine quando nuova mente fosse completata la detta riserva.

TITOLO SECONDO Dell’Amministrazione della Banca

SEZIONE I. Dell’Adunanza generale
25. La riunione degli azionisti che compongono la Società della Banca sarà rappresentata dall’adunanza generale.
Questa adunanza sarà composta dei sessanta azionisti proprietarii da più di sei mesi del maggior numero di azioni.
Non sarà valida alcuna deliberazione presa in adunanza generale senza il concorso dei tre quinti almeno dei sessanta azionisti suddetti.
In caso di parità di numero di azioni, l’azionista più anziano d’iscrizione sarà preferito.
Non potranno essere membri dell’adunanza generale i sudditi esteri.
I membri dell’adunanza generale dovranno assistere e votare in persona alle adunanze od esservi rappresentati da procuratore con mandato speciale.
Ciascuno degl’intervenuti, socio o procuratore, avrà un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
Riconosciuto il numero dei voti, se pari, apparterrà al presidente il voto di preponderanza, oltre quello che può dare come possessore di azioni.
26. L’adunanza generale sarà convocata annualmente all’epoca determinata dal Regolamento interno; sarà convocata dal Consiglio di reggenza della Banca e presieduta dal presidente reggente del detto Consiglio.
Il reggente segretario del Consiglio di reggenza vi eserciterà le funzioni di segretario.
In tale adunanza sarà reso conto di tutte le operazioni della Banca.
L’adunanza procederà in seguito alla nomina dei nuovi reggenti e censori, in rimpiazzo di quelli le cui funzioni fossero spirate o di quelli i cui posti fossero rimasti vacanti.
Tali elezioni si faranno a scrutinio segreto ed individuale, all’assoluta maggiorità dei voti; e se questa non fosse ottenuta, si farà un secondo scrutinio in cui basterà la maggiorità relativa.
27. L’adunanza generale, oltre i casi previsti agli articoli 45, 46 e 51, potrà essere convocata straordinariamente ogni qualvolta il Governo creda di farlo o che due censori ne facciano richiesta, ed il Consiglio di reggenza lo deliberi.

SEZIONE II. Del Consiglio di reggenza

28. Il Consiglio di reggenza sarà composto di dodici reggenti e tre censori. I reggenti avranno voce deliberativa ed i censori soltanto consultiva.
29. I reggenti ed i censori dureranno in carica per tre anni e saranno rinnovati per terzo ogni anno; essi potranno essere rieletti. Pei primi due anni i reggenti ed i censori che dovranno uscire d’impiego sa ranno designati dalla sorte; pel seguito dall’ordine d’anzianità e di nomina.
30. Il padre ed il figlio, lo zio ed il ni pote, i fratelli e congiunti nel medesimo grado e gli associati della stessa Casa di commercio non possono fare simultanea mente parte dello stesso Consiglio.
31. Le funzioni dei reggenti e dei censori sono gratuite; essi riceveranno soltanto delle medaglie di presenza.
32. I reggenti ed i censori, prima di entrare in carica, dovranno far constare la proprietà di quaranta azioni della Banca, le quali dovranno essere libere e rimanere inalienabili per tutta la durata delle loro funzioni.
33. Il Consiglio di reggenza eleggerà ogni anno, tostochè i nuovi membri saranno in carica, il presidente e il segretario, i quali non potranno essere scelti che fra i dodici reggenti. L’uno e l’altro potranno essere rieletti, ma non al di là di tre anni consecutivi, dopo dei quali vi vorrà almeno un anno d’intervallo.
34. Il Consiglio di reggenza è incaricato della gestione dello stabilimento. Esso nomina il direttore ed il cassiere principale e fissa il loro stipendio; determina le cautele a prestarsi da quest’ultimo; autorizza tutte le operazioni permesse dagli Statuti e ne determina le condizioni; sceglie gli effetti che si devono ammettere allo sconto, stabilisce la tassa di questo sconto e l’ammontare delle somme che potrà convenire d’impiegarvi nelle diverse epoche dell’anno, secondo la situazione della Banca; delibera i Regola menti del suo reggimento interno; conchiude tutti i contratti, le convenzioni e transazioni, che vengono firmate in di lui nome dal presidente, dal segretario e dal direttore; statuisce sulla creazione, emissione, sul ritiro ed annullamento dei biglietti;
propone la forma che loro sarà data e determina le firme di cui devono essere rivestiti; fissa, sulla proposizione del direttore, l’organizzazione degli Uffici, gli stipendi e salarii degl’impiegati e tutte le spese dell’amministrazione, le quali dovranno essere deliberate ogni anno anticipatamente.
35. Il Consiglio di reggenza si adunerà almeno una volta per settimana e tutte le volte che il presidente lo giudicherà necessario o che ne verrà fatta la domanda dal Commissario governativo o dai censori.
36. Non sarà valida alcuna deliberazione senza il concorso di sette e la presenza di un censore. Le deliberazioni avranno luogo alla maggiorità assoluta. In caso di parità di voti, il voto del presidente o di quello fra i reggenti che ne facesse le veci sarà preponderante.
37. Qualunque deliberazione che avesse per oggetto la creazione od emissione di biglietti dovrà essere approvata dai censori; il rifiuto dai medesimi dato alla unanimità ne sospenderà l’effetto.
38. Il conto annuale delle operazioni della Banca, presentato all’adunanza generale il giorno in cui di reggenza, avrà luogo, a sarà nome approvato del quale verrà presentato dal presidente.
Questo conto verrà stampato e ne sarà data copia al Commissario presso la Banca, alla Camera di commercio, al Tribunale di commercio ed a tutti gli azionisti.

SEZIONE III. Dei Censori

39. Sarà speciale incarico dei censori l’invigilare all’esecuzione degli Statuti e Regolamenti della Banca. La loro sorveglianza si estenderà a tutte le parti dello Stabili mento. Ogni qual volta lo giudicheranno conveniente, richiederanno i registri, i porta fogli della Banca e lo stato delle casse per farne la verificazione. Essi proporranno tutte quelle misure che crederanno utili, e qualora non venissero adottate, potranno essere che se ne faccia menzione nel protocollo delle deliberazioni.
Ogni anno nell’adunanza generale i censori renderanno conto della sorveglianza da essi esercitata con apposita relazione, di cui sarà data copia al Commissario governativo.

SEZIONE IV. Del Consiglio di sconto

40. Sarà formato un Consiglio di sconto, composto di cinque negozianti esercenti il commercio in Venezia.
I membri del Consiglio di sconto saranno scelti dai censori sopra una lista tripla presentata dai reggenti: saranno nominati per tre anni, in guisa che il Consiglio di sconto sia rinnovato di due membri ogni anno nei primi due anni, e l’ultimo nel terzo anno.
Essi possono essere rieletti. Prima di entrare in carica ciascuno di essi dovrà far prova della proprietà di dieci azioni nella Banca, le quali resteranno inalienabili per tutta la durata delle loro funzioni.
41. I membri del Consiglio di sconto concorrono coi reggenti nella proporzione che sarà indicata Regolamenti, e con voce deliberativa, alla formazione di una tavola estimativa di credito ossia castelletto dei rispettivi fidi tavola da sarà accordarsi riveduta dalla Banca. rettificata nello stesso modo ogni tre mesi, senza che sia permesso ai funzionari incaricati di questa operazione di eccedere per i rispettivi fidi il limite assegnato ad ogni negoziante dalla tavola stessa. Sarà bensì in facoltà del Consiglio di sconto, unitamente coi reggenti come sopra, di restringere nell’intervallo del trimestre il limite della tavola, se la prudenza e le circostanze lo esigessero. Detta tavola verrà gelosamente custodita e tenuta segreta.
42. Nessuna cambiale od effetto potranno essere ricevuti allo sconto se non che dietro le forme che saranno determinate dal Regolamento interno.
on potrà, comunque nei limiti del castelletto, aversi alcuna preferenza per lo sconto degli effetti che fossero muniti della firma degli amministratori e funzionari della Banca.

SEZIONE V. Del Direttore

43. Il Direttore eserciterà in nome del Consiglio di reggenza la direzione degli affari della Banca e de’ suoi Uffici.
Egli farà le proposizioni agl’impieghi; firmerà la corrispondenza, le girate e le quietanze degli effetti di commercio; avrà diritto di assistere con voce consultiva alle adunanze del Consiglio di reggenza ed a quelle del Consiglio di sconto, eccettuato il caso in cui le stesse fossero dichiarate segrete.
44. Prima di entrare in funzione, il Direttore sarà tenuto di giustificare la proprietà di sessanta azioni della Banca, le quali dovranno rimanere inalienabili per tutto il tempo della sua gestione.
45. Il Direttore non potrà essere rivocato che per deliberazione del Consiglio di reggenza, resa in una adunanza alla quale dovranno assistere almeno nove reggenti e due censori.

TITOLO TERZO Disposizioni generali

46. Se il capitale della Banca per qualsiasi avvenimento si trovasse ridotto ai due terzi, l’adunanza generale sarà immantinente convocata all’effetto di esaminare se vi sia luogo a procedere alla liquidazione della Società.
Per deliberare la detta liquidazione sarà necessario che l’adunanza sia completa in numero di sessanta membri, rimanendo a cura del Consiglio di reggenza il rimpiazzo degli assenti o impediti con altri scelti fra i maggiori interessati presenti. La deliberazione dovrà essere presa alla maggiorità della metà in numero e dei tre quarti in somma.
47. Se per causa di ritiro o di decesso il numero dei reggenti fosse ridotto a otto, quello dei censori a uno, sarà tosto convocata l’adunanza generale all’oggetto di procedere al rimpiazzo dei reggenti o censori mancanti.
I membri eletti in rimpiazzo dureranno in carica per quel tempo che restava a consumarsi dai loro predecessori.
48. Le azioni giudiziarie saranno esercitate in nome del Consiglio di reggenza, a diligenza del direttore.
49. Le cartelle rappresentanti le azioni che a norma dello Statuto debbono possedersi dagl’individui scelti alle cariche della Banca si conserveranno inalienabili e per modo di cauzione; e per tutto il tempo che rimangono in ufficio verranno custodite in deposito nella cassa dello Stabilimento.
50. Nel caso di mancanza al commercio od anche di semplice sospensione di paga mento per parte di qualcuno dei funzionarii della Banca, s’intenderanno di pien diritto cessate le di lui attribuzioni presso la medesima.
51. Un anno prima che spirino i venti anni fissati per la durata della Società, sa ranno interpellati tutti gli azionisti affine di raccogliere il loro voto sulla rinnovazione o sullo scioglimento della Società.
L’adunanza generale pronuncierà sul risultato dei voti manifestati dagli azionisti (art. 3).
52. Non si potrà far istanza perché dal Governo siano approvate le modificazioni al presente Statuto di cui l’esperienza avesse fatto conoscere la necessità, se non dopo che il Consiglio di reggenza le avrà proposte all’adunanza generale convocata straordinariamente a tale effetto, e che questa le avrà
deliberate alla maggiorità dei tre quarti in numero e somma.

Disposizioni transitorie

53. Il Regolamento interno sarà deliberato dal Consiglio di reggenza prima che la Banca cominci le sue operazioni.
54. I possessori del maggior numero di azioni faranno parte del primo Consiglio di reggenza indicato all’articolo 28, sottomettendosi però al disposto dell’articolo 32, e bene inteso che per le ditte di commercio non goda di questo vantaggio che un solo membro delle medesime.
55. Il presente Statuto costituirà l’atto di società fra gli azionisti e formerà legge fra lo Stabilimento ed il Pubblico. Esso verrà registrato presso il Tribunale di commercio in Venezia.

Venezia, 25 luglio 1848.

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