Convenzione per la capitolazione fra il Comando Superiore italiano delle Forze Armate in Albania ed il Comando Superiore delle Forze Armate Germaniche da una parte ed il Comando dell’Armata greca di Epiro e Macedonia dall’altra
Il Comando Superiore dell’Armata greca di Epiro e Macedonia rappresentato dal Comandante Superiore generale Tsolakoglou, si è rivolto al Comandante Superiore italiano delle Forze Armate d’Albania ed al Comando Superiore delle truppe germaniche in Grecia per chiedere che venga accolta la capitolazione senza condizione dell’Armata greca di Epiro e Macedonia.
Art. I. – Il Comando Superiore italiano delle Forze Armate d’Albania ed il Comando Superiore delle truppe germaniche in Grecia accettano questa resa senza condizioni.
Art. II. – Gli appartenenti all’Armata greca di Epiro e Macedonia sono prigionieri di guerra.
In considerazione del valore dimostrato dalle truppe greche sul campo di battaglia e del fatto che, esse hanno in tal modo salvaguardato il loro onore militare, gli ufficiali greci conservano le armi bianche e le buffetterie.
Tutti i prigionieri di guerra italiani che si trovano nel territorio dell’Armata greca di Epiro e Macedonia devono essere immediatamente consegnati alle truppe italiane.
I prigionieri di guerra greci saranno frattanto riuniti in campi di concentramento.
Dopo la conclusione delle operazioni militari nella Grecia continentale e nelle isole ioniche, sarà presa in considerazione la liberazione di tutti gli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa.
Art. III. – Il Comando Superiore greco provvederà a che i reparti greci rimangano sotto il comando dei loro ufficiali e prenderà tutte le misure per la regolare esecuzione della capitolazione.
Il vettovagliamento ed il servizio sanitario per i prigionieri greci sarà inizialmente assicurato a cura del Comando Superiore greco.
Art. IV. – Le armi, tutto il materiale bellico e le provviste dell’Armata di Epiro e Macedonia, compreso il materiale dell’Aeronautica ed i suoi impianti a terra, costituiscono preda bellica.
Art. V. – Il Comando Superiore delle truppe greche provvederà con tutti i mezzi a far cessare immediatamente le ostilità ed ogni danneggiamento nonché ogni distruzione di materiali da guerra e di rifornimenti ed a che le strade nel territorio dell’Armata vengano senza indugio riattate.
Art. VI. – L’uscita di naviglio di ogni specie dai porti ed ogni traffico aereo nel territorio dell’Armata di Epiro e Macedonia dovrà essere sospeso.
Art. VII. – Il Comando Supremo greco è garante che il naviglio dislocato nei porti, e gli impianti portuali, rimangano sotto la sorveglianza delle truppe greche, finché non sia presa al riguardo una decisione definitiva.
Art. VIII. – Il Comando Superiore delle truppe greche nominerà commissioni munite di pieni poteri le quali regoleranno i particolari per l’esecuzione della capitolazione con gli organi italiani e tedeschi che verranno nominati in prosieguo.
Le suddette commissioni consegneranno presto una situazione della forza, dell’armamento e della formazione di guerra della cessata armata di Epiro e Macedonia.
Art. IX. – Rimane ferma la cessazione delle ostilità fra le truppe germaniche e le truppe greche di Epiro e Macedonia come stabilita nelle trattative di capitolazione del 21 aprile.
La cessazione delle ostilità fra le truppe italiane e l’Armata greca di Epiro e Macedonia entrerà in vigore oggi 23 aprile alle ore diciotto, salvo per i reparti greci alla fronte italiana che abbiano già in precedenza deposto le armi.
Art. X. – Con la conclusione della presente convenzione cessa di avere vigore la convenzione di capitolazione conclusa il 21 aprile fra il Comando Superiore delle Truppe germaniche in Grecia ed il Comando dell’Armata greca in Epiro e Macedonia.
Salonicco il 23 aprile 1941.