Capitolazione della Grecia dell’aprile 1941

Convenzione per la capitolazione fra il Co­mando Superiore italiano delle Forze Armate in Albania ed il Co­mando Superiore delle Forze Armate Germaniche da una parte ed il Comando dell’Armata greca di Epiro e Macedonia dall’altra

Il Comando Superiore dell’Armata greca di Epiro e Macedonia rappresentato dal Comandante Superiore generale Tsolakoglou, si è rivolto al Comandante Superiore italiano delle Forze Armate d’Alba­nia ed al Comando Superiore delle truppe germaniche in Grecia per chiedere che venga accolta la capitolazione senza condizione dell’Armata greca di Epiro e Macedonia.

Art. I. – Il Comando Superiore italiano delle Forze Armate d’Albania ed il Comando Superiore delle truppe germaniche in Grecia accettano questa resa senza condizioni.

Art. II. – Gli appartenenti all’Armata greca di Epiro e Mace­donia sono prigionieri di guerra.
In considerazione del valore dimostrato dalle truppe greche sul campo di battaglia e del fatto che, esse hanno in tal modo sal­vaguardato il loro onore militare, gli ufficiali greci conservano le armi bianche e le buffetterie.
Tutti i prigionieri di guerra italiani che si trovano nel terri­torio dell’Armata greca di Epiro e Macedonia devono essere im­mediatamente consegnati alle truppe italiane.
I prigionieri di guerra greci saranno frattanto riuniti in campi di concentramento.
Dopo la conclusione delle operazioni militari nella Grecia conti­nentale e nelle isole ioniche, sarà presa in considerazione la libera­zione di tutti gli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa.


Art. III. – Il Comando Superiore greco provvederà a che i reparti greci rimangano sotto il comando dei loro ufficiali e pren­derà tutte le misure per la regolare esecuzione della capitolazione.
Il vettovagliamento ed il servizio sanitario per i prigionieri greci sarà inizialmente assicurato a cura del Comando Superiore greco.

Art. IV. – Le armi, tutto il materiale bellico e le provviste dell’Armata di Epiro e Macedonia, compreso il materiale dell’Aero­nautica ed i suoi impianti a terra, costituiscono preda bellica.

Art. V. – Il Comando Superiore delle truppe greche provve­derà con tutti i mezzi a far cessare immediatamente le ostilità ed ogni danneggiamento nonché ogni distruzione di materiali da guerra e di rifornimenti ed a che le strade nel territorio dell’Ar­mata vengano senza indugio riattate.

Art. VI. – L’uscita di naviglio di ogni specie dai porti ed ogni traffico aereo nel territorio dell’Armata di Epiro e Macedonia dovrà essere sospeso.

Art. VII. – Il Comando Supremo greco è garante che il na­viglio dislocato nei porti, e gli impianti portuali, rimangano sotto la sorveglianza delle truppe greche, finché non sia presa al ri­guardo una decisione definitiva.

Art. VIII. – Il Comando Superiore delle truppe greche nomi­nerà commissioni munite di pieni poteri le quali regoleranno i par­ticolari per l’esecuzione della capitolazione con gli organi italiani e tedeschi che verranno nominati in prosieguo.
Le suddette commissioni consegneranno presto una situazione della forza, dell’armamento e della formazione di guerra della cessata armata di Epiro e Macedonia.

Art. IX. – Rimane ferma la cessazione delle ostilità fra le truppe germaniche e le truppe greche di Epiro e Macedonia come stabi­lita nelle trattative di capitolazione del 21 aprile.
La cessazione delle ostilità fra le truppe italiane e l’Armata greca di Epiro e Macedonia entrerà in vigore oggi 23 aprile alle ore diciotto, salvo per i reparti greci alla fronte italiana che abbiano già in precedenza deposto le armi.

Art. X. – Con la conclusione della presente convenzione cessa di avere vigore la convenzione di capitolazione conclusa il 21 aprile fra il Comando Superiore delle Truppe germaniche in Grecia ed il Comando dell’Armata greca in Epiro e Macedonia.

Salonicco il 23 aprile 1941.

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