Circolare austriaca sul sequestro dei beni degli emigrati politici

Procedura da seguirsi nella sequestrazione dei beni degli emigrati.

12 febbrajo 1856
No 3540-427. CIRCOLARE.
L’imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.
Onde ottenere l’uniformità nella procedura relativamente alla sequestrazione dei beni degli emigrati da eseguirsi in dipendenza della sovrana risoluzione 24 marzo 1832, fu di concerto tra l’imperiale regio supremo tribunale di giustizia, l’imperiale regia commissione aulica per la legislazione giudiziaria e l’imperiale regia cancelleria aulica riunita determinato quanto segue:
1.° Il sequestro dei beni dell’illegalmente emigrato prescritto dal S 29 della patente 24 marzo 1832 dovrà chiedersi al tribunale civile di prima istanza della città capitale delle provincie cioè dei territori governativi ove l’emigrato aveva l’ultimo suo domicilio; soltanto nei casi urgenti possono chiedersi dei provvedimenti istantanei anche direttamente a quell’istanza giudiziaria nel cui territorio giacciono i beni da sequestrarsi, la quale dovrà notificare i dati provvedimenti senza indugio al tribunale della città capitale.
2.° Tale sequestro dovrà accordarsi dalle autorità giudiziarie sopra istanza dell’ufficio fiscale a nome dell’imperiale regio governo e delle regie delegazioni, od anche sopra la semplice ricerca o requisitoria di quelle autorità amministrative. Nella premessa istanza o requisitoria debbono essere indicati i beni che si vogliono colpire col sequestro; nel caso che occorressero ulteriori indagini o dilucidazioni in proposito, gli uffici fiscali o le autorità amministrative possono all’uopo rivolgersi con precise e determinate domande alle autorità giudiziarie.
3.° Sulla sostanza mobile ed immobile che l’emigrato avesse lasciato si assumerà un inventario, che dovrà servir di base nella futura resa dei conti, e se l’emigrato possedesse dei beni stabili in provincie soggette a diversi governi, ovvero in diversi distretti dello stesso territorio governativo, le autorità giudiziarie dovranno regolarsi a senso dei §§ 225 e 226 del codice civile.
4.° Oltre al sequestratario da nominarsi nel caso che l’emigrato avesse lasciato una qualche sostanza da amministrarsi, sarà destinato dal tribunale civile di prima istanza della città un curatore dell’assente per la difesa dello stesso, cui sarà intimato il decreto che accordò il sequestro. È poi rimesso al prudente discernimento del giudice se sulla scelta del sequestratario debba essere sentito previamente il curatore dell’assente e l’ufficio fiscale che ha impetrato il sequestro.
Le premesse superiori prescrizioni si comunicano alle imperiali regie delegazioni provinciali a loro intelligenza e norma per quanto risguardano le loro attribuzioni, e ciò in esecuzione del dispaccio dell’eccelsa cancelleria aulica unita 22 p.° p.° gennaio, n.° 1159-83.


Milano, il 12 febbraio 1836.
HARTIG.

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