Circolare sulle Confraternite nel Regno Lombardo-Veneto

Permessa una sola confraternita del SS. in ogni parrocchia, e proibito il ripristinamento delle confraternite soppresse.

16 dicembre 1817.
N.° 3 1985-5544. – CIRCOLARE.
L’inp. regio governo agl’imperiali regi delegati provinciali, agli ordinari, agli imperiali regi cancellieri del censo ed ai subeconomi.
Con rispettato dispaccio del giorno 14 novembre p.º p º l’eccelsa commissione aulica centrale d’organizzazione ha comunicata al governo la mente espressa da S. M. I. R. con sua sovrana risoluzione che nessuna delle confraternite di varia denominazione soppresse in diverse epoche debba ripristinarsi, e che mantenendosi l’osservanza dell’attuale sistema, una sola confraternita del SS. sia permessa in ogni parrocchia, senza che non dimeno la sia prescritta dove non esista, e non se ne domandi l’istituzione.
Quanto alle sostanze de’ pii legati inerenti ai beni avocati delle soppresse confraternite, S. M. I. R. si è degnata inoltre di approvare in massima che, finita la liquidazione del monte, quelle che si troveranno esistere tuttavia, si debbano ridonare all’originaria loro destinazione, onde per cura del governo si facciano adempiere in proporzione delle rendite gli obblighi relativi.
Il governo si fa premura di rendere note queste provvide e religiose disposizioni sovrane.


Milano, il 16 dicembre 1817.
IN ASSENZA DEL GOVERNATORE
CONTE DI SAURAU,
IL VICEPRESIDENTE Conte MELLERIO.
Cav. Ab. GIUDICI, Consigli ERE.

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