Commissariato per l’assistenza civile e la propaganda interna

Decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 130. Che istituisce, durante la guerra, un Commissariato generale per l’assistenza civile e la propaganda interna, determinandone le attribuzioni.

(GURI n.39, 15 febbraio 1918)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà cella Nazione
RE D’ITALIA

In virtù dell’autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell’interno, di concerto coi ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
Per la durata della guerra le attribuzioni del Governo per quanto ha rapporto con l’assistenza civile e la propaganda interna, sono esercitate da un commissario generale nominato con decreto Reale su proposta del presidente del Consiglio dei ministri.
Egli potrà corrispondere con gli uffici pubblici e dare le disposizioni occorrenti per l’esecuzione dei provvedimenti riguardanti l’assistenza civile e la propaganda interna.

Art. 2.
Il commissario generale ha facoltà di provvedere all’organizzazione e al coordinamento delle singole opere di assistenza e di propaganda che svolgono la loro attività nel paese.
Egli stabilirà i rapporti e gli accordi con opere di assistenza di paesi alleati che si proponessero di agire «ai fini dell’Assistenza civile» nel Regno.
Egli corrisponderà direttamente con le autorità militari e civili con le quali gli abbisognasse di avere rapporti e queste autorità presteranno pure direttamente a lui la necessaria cooperazione.

Art. 3.
Sono in franchigia la corrispondenza postale e quella telegrafica fra il commissario generale, i suoi incaricati, le Amministrazioni pubbliche e i Comitati di organizzazione ed assistenza civile.

Art. 4.
Le spese del Commissariato faranno carico al Ministero dell’interno nel cui bilancio si iscriveranno i fondi occorrenti.

Art. 5.
Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 10 febbraio 1918.
TOMASO DI SAVOIA

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