Regio Decreto 19 luglio 1899, n. 331 Istituente una Commissione Suprema mista per la difesa dello Stato
(GURI n. 198, 25 agosto 1899)
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione.
RE D’ITALIA
Considerato che l’interesse supremo della difesa nazionale esige unità e stabilità di concetti e d’indirizzo nella risoluzione delle complesse quistioni che si riferiscono all’assetto difensivo del territorio;
Riconosciuta la conseguente opportunità di creare un consesso di alte personalità dell’Esercito e dell’Armata, al quale deferire lo studio di tutte le questioni interessanti la preparazione, in tempo di pace, della difesa terrestre e marittima;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari della Guerra e della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
È istituita una Commissione suprema per la difesa dello Stato, cui spetta risolvere, in tempo di pace, le più importanti quistioni concernenti la preparazione della difesa nazionale.
Art. 2.
La compongono:
S. A. R. il Principe Ereditario – Presidente;
S. A. R. il Duca di Genova – Vice Presidente;
Ufficiali Generali ed Ammiragli – Membri effettivi;
Ufficiali Generali ed Ammiragli – Membri consultivi;
Un Ufficio di segreteria.
Art. 3.
Sono membri effettivi, ed intervengono a tutte le riunioni della Commissione:
Per l’Esercito:
gli Ufficiali Generali, Comandanti designati delle armate;
l’Ufficiale Generale, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.
Per l’Armata:
l’Ufficiale Ammiraglio, Presidente del Consiglio superiore di Marina;
l’Ufficiale Ammiraglio designato al Comando d’una Forza Navale in caso di mobilitazione;
l’Ufficiale Ammiraglio, Capo dell’Ufficio di Stato Maggiore della R. Marina.
Art. 4.
Sono membri consultivi, ed intervengono alle riunioni della Commissione, se invitati dal Presidente:
Per l’Esercito:
gli Ufficiali Generali, Comandanti di Corpo d’armata;
gli Ufficiali Generali, Ispettori Generali d’Artiglieria e del Genio.
Per l’Armata:
gli Ufficiali Ammiragli, Comandanti in Capo Dipartimento e Comandanti militari marittimi;
il Direttore Generale d’Artiglieria ed Armamenti presso il Ministero della Marina.
Art. 5.
Costituiscono l’Ufficio di segreteria:
l’Ufficiale superiore, Capo dell’Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito;
l’Ufficiale superiore, Capo del I Riparto dell’Ufficio di Stato Maggiore della Marina;
un Ufficiale inferiore dell’Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 19 luglio 1899.
UMBERTO.
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