Commissione Suprema per la difesa dello Stato

Regio Decreto 19 luglio 1899, n. 331 Istituente una Commissione Suprema mista per la difesa dello Stato

(GURI n. 198, 25 agosto 1899)

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione.
RE D’ITALIA
Considerato che l’interesse supremo della difesa nazionale esige unità e stabilità di concetti e d’indirizzo nella risoluzione delle complesse quistioni che si riferiscono all’assetto difensivo del territorio;
Riconosciuta la conseguente opportunità di creare un consesso di alte personalità dell’Esercito e dell’Armata, al quale deferire lo studio di tutte le questioni interessanti la preparazione, in tempo di pace, della difesa terrestre e marittima;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari della Guerra e della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
È istituita una Commissione suprema per la difesa dello Stato, cui spetta risolvere, in tempo di pace, le più importanti quistioni concernenti la preparazione della difesa nazionale.

Art. 2.
La compongono:
S. A. R. il Principe Ereditario – Presidente;
S. A. R. il Duca di Genova – Vice Presidente;
Ufficiali Generali ed Ammiragli – Membri effettivi;
Ufficiali Generali ed Ammiragli – Membri consultivi;
Un Ufficio di segreteria.

Art. 3.
Sono membri effettivi, ed intervengono a tutte le riunioni della Commissione:

Per l’Esercito:
gli Ufficiali Generali, Comandanti designati delle armate;
l’Ufficiale Generale, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.

Per l’Armata:
l’Ufficiale Ammiraglio, Presidente del Consiglio superiore di Marina;
l’Ufficiale Ammiraglio designato al Comando d’una Forza Navale in caso di mobilitazione;
l’Ufficiale Ammiraglio, Capo dell’Ufficio di Stato Maggiore della R. Marina.

Art. 4.
Sono membri consultivi, ed intervengono alle riunioni della Commissione, se invitati dal Presidente:

Per l’Esercito:
gli Ufficiali Generali, Comandanti di Corpo d’armata;
gli Ufficiali Generali, Ispettori Generali d’Artiglieria e del Genio.

Per l’Armata:
gli Ufficiali Ammiragli, Comandanti in Capo Dipartimento e Comandanti militari marittimi;
il Direttore Generale d’Artiglieria ed Armamenti presso il Ministero della Marina.

Art. 5.
Costituiscono l’Ufficio di segreteria:
l’Ufficiale superiore, Capo dell’Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito;
l’Ufficiale superiore, Capo del I Riparto dell’Ufficio di Stato Maggiore della Marina;
un Ufficiale inferiore dell’Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Monza, addì 19 luglio 1899.
UMBERTO.

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