Condizioni per l’unione di Genova al Regno di Sardegna

Condizioni di base per la riunione degli stati di Genova a quelli di Sardegna.

Per approfondire: Cronologia di Genova Dalle origini ai giorni nostri

Art. 1. I Genovesi saranno in tutto pareggiati agli altri sudditi del Re.
Participeranno, come questi, degli impieghi civili, giudiziari, militari e diplomatici della monarchia, e salvo i privilegi che sono loro qui sotto concessi e assicurati, saranno sottomessi alle stesse leggi e regolamenti con le modificazioni che S. M. giudicherà convenienti.
La nobiltà genovese sarà ammessa come quella delle altre parti della monarchia alle grandi cariche ed agli impieghi di corte.
2. I militari genovesi componenti attualmente le truppe genovesi, saranno incorporati nelle truppe reali: gli ufficiali e sotto – ufficiali conserveranno i loro rispettivi gradi.
3. Le armi di Genova faranno parte dello stemma reale, e i loro colori entreranno nella bandiera di S. M.
4. Il porto – franco di Genova sarà ristabilito coi regolamenti che vigevano sotto l’antico governo genovese.
Ogni agevolezza sarà data dal Re per il transito ne’ suoi stati, delle merci uscenti dal porto – franco, prendendo quelle precauzioni che S. M giudicherà convenienti affinché le dette merci non siano vendute o consumate di contrabbando nell’interno. Esse non saranno soggette che ad un dritto modico di uso.
5. Sarà stabilito in ciascun circondario d’Intendenza un consiglio provinciale di trenta membri scelti fra i notabili delle diverse classi, sopra una lista di trecento dei maggiori contribuenti di ciascun circondario: saranno nomi nati la prima volta dal Re e e rinnovati nello stesso modo per una quinta parte ogni due anni.
La sorte deciderà dell’uscita dei primi (quattro quinti). L’organizzazione di questi consigli sarà regolata da S. M.
Il presidente nominato dal Re, potrà essere preso fuori del consiglio. In tal caso non avrà il diritto di votare.
I membri del consiglio non potranno essere rieletti che quattro anni dopo la loro uscita.
Il consiglio non potrà occuparsi che dei bisogni e dei richiami delle comuni dell’Intendenza in ciò che concerne la loro particolar amministrazione, ‘ e potrà fare delle rappresentanze a tal riguardo.
Si riunirà ogni anno nel capoluogo dell’Intendenza all’epoca e per il tempo che S. M. determinerà.
S M. lo riunirà anche straordinariamente se giudica ciò conveniente.
L’intendente della provincia, o chi per esso assisterà di diritto alle adunanze quale commissario del Re.
Se i bisogni dello stato esigessero novelle imposte, il che riunirà i diversi consigli provinciali in una città dell’antico territorio genovese che sarà da lui indicata e sotto la presidenza di una persona che verrà a tal uopo da lui de legata.
Il presidente che sarà preso fuori del consiglio non avrà voce deliberativa.
Il Re non manderà registrarsi al senato di Genova alcun editto portante creazione d’imposte straordinarie, se non dopo aver ricevuto il voto di approvazione dei consigli provinciali riuniti come qui sopra.
La maggioranza di un voto determinerà il voto dei consigli provinciali se parati o riuniti.
6. Il maximum delle imposte che S. M. potrà mettere nello stato di Genova, senza aver ricorso ai consigli provinciali riuniti, non potrà eccedere la proporzione attualmente stabilita per le altre parti dei suoi stati: le imposte che attualmente si riscuotono, saranno portate a tale misura, e S. M. riserbasi di fare quelle modificazioni che la sua saggezza e la sua bontà verso i sudditi genovesi potranno dettarle riguardo a ciò che può essere ripartito, sia sulle imposizioni fondiarie, sia sulle imposizioni dirette o indirette.
Il maximum delle imposte così regolato, ogni qual volta il bisogno dello stato richiegga nuove imposte o carichi straordinari S. M. domanderà l’approvazione dei consigli provinciali per la somma che giudicherà conveniente di proporre, e per la specie d’imposta a mettersi.
7. 11 debito pubblico, tale quale esisteva legalmente sotto l’antico governo francese, è garantito.
8. Le pensioni civili e e militari concesse dallo stato (conforme alle leggi e ai regolamenti) sono conservate per tutti i sudditi genovesi abitanti gli stati di S. M.
Sono conservate, sotto le stesse condizioni, le pensioni concesse ad ecclesiastici o ad antichi membri delle case religiose de’ due sessi, come pure le pensioni che a titolo di sovvenzione furono concesse ai nobili genovesi dal governo francese.
9. Vi sarà a Genova un gran Corpo giudiziario o supremo Tribunale colle stesse attribuzioni e privilegi di quelli di Torino, Savoia e e Nizza, e che porterà com’essi il titolo di Senato.
10. Le monete correnti d’oro e d’argento dell’antico stato di Genova attualmente esistenti saranno ammesse nelle casse pubbliche unitamente alle monete piemontesi.
11 Le levate d’uomini detti provinciali nello stato di Genova non eccederanno in proporzione le levate che avranno luogo negli altri stati di S M.
Il servizio di marina sarà considerato come quello di terra.
12. S. M. creerà una compagnia genovese di Guardie del Corpo, che formerà una quarta compagnia delle sue guardie.
13. S. M. stabilirà in Genova un Corpo di Città composto di quaranta nobili, di venti borghesi viventi delle rendite proprie, o esercenti arti liberali ; e venti principali negozianti.
Le nomine per la prima volta saranno fatte da S. M., e quelle ai posti che si renderanno vacanti saranno fatte dal corpo stesso sotto la riserva dell’approvazione del Re. Questo Corpo avrà i suoi regolamenti particolari dati dal Re per la presidenza e per la divisione delle sue incumbenze.
I presidenti avranno il nome di sindaci e saranno scelti fra i membri del Corpo stesso.
Il Re riserbasi, ogniqualvolta lo creda opportuno, di far presiedere il Corpo di Città da un personaggio grandemente distinto.
Le attribuzioni di detto Corpo saranno: l’amministrazione delle rendite della città, la sopraintendenza della piccola polizia della città, la sorveglianza sugli stabilimenti pubblici di carità della stessa città.
Un commissario del Re assisterà alle adunanze e alle deliberazioni del Corpo di Città.
I membri di questo Corpo avranno una divisa, e i sindaci godranno del privilegio di portare la zimarra o toga come i presidenti dei Tribunali.
14. L’Università di Genova sarà conservata, e godrà degli stessi privilegi di quella di Torino.
S. M. penserà ai modi di provvedere a’ suoi bisogni. S. M. prenderà sotto a sua speciale protezione questo stabilimento, come pure gli altri istituti di istruzione, d’educazione, di belle lettere e di carità, i quali saranno pure conservati.
S. M. conserverà in favore de’ suoi sudditi genovesi i posti gratuiti che essi hanno nel collegio detto Liceo, a a carico del governo: riserbandosi di adottare a questo riguardo quei regolamenti che giudicherà convenienti.
15. Il Re conserverà a Genova un Tribunale e una Camera di Commercio, con le attribuzioni che questi due stabilimenti hanno attualmente.
16. S. M. prenderà specialmente in considerazione la condizione degl’impiegati attuali dello stato di Genova.
17. S. M. accoglierà i i progetti e le proposizioni che le saranno presentati sui mezzi di ristabilire il banco di s. Giorgio.
Per copia conforme all’originale deposto alla Cancelleria intima del Consiglio di Stato a Vienna.


Firmato (L. S.) il Principe di Mellernich.

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