Editto di Giacomo, della Santa Romana Chiesa Cardinale Aantonelli Diacono di S. Agata alla Suburra, del la Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX Pro Segretario di Stato ec.
Coerentemente all’articolo 2 del moto-proprio 12 settembre 1849
la Santina di Nostro SIGNORE ci ha ordinato di pubblicare, siccome Noi nel Sovrano Suo nome pubblichiamo la seguente legge sulla Consulta di Stato per le finanze.
CAPITOLO I. Disposizioni preliminari.
§. 1. La Consulta di Stato per le finanze è composta di consultori scelti da Sua Santina sulle proposte dei consigli provinciali: il loro numero è uguale al numero delle provincie.
Questo numero è accresciuto di una quarta parte col mezzo di altri consultori direttamente no minati dal Santo Padre.
§. 2. II Santo Padre affida ad un cardinale la presidenza della consulta.
§. 3. La consulta ha un vice presidente prelato di nomina sovrana.
Allorché il cardinale presidente non intervie ne alle adunanze, il prelato vice-presidente ne esercita le funzioni.
Intervenendo il cardinale, il Vice-presidente ha voto e sede fra i consultori.
§. 4. Assistono la consulta un segretario, un capo-contabile e gl’impiegati corrispondenti al bisogno: tutti nominati dal Santo Padre.
§. 5. Il secretario ritiene i registri, custodisce gli atti e redige i processi verbali e le deliberazioni, Il capo-contabile è incaricato dei rapporti e di tutte le operazioni che riguardano l’azienda dei conti
CAPITOLO II. Elezione dei Consultori
§. 6. Ogni consiglio provinciale propone una lista di quattro candidati per la elezione di un consultore.
§. 7. I candidati debbono essere sudditi pontificii sia per nascita, sia per domicilio decennale col pieno e libero esercizio dei diritti civili; avere la età di anni trenta compiuti, le cognizioni necessarie ad esercitare l’officio ed il requisito della buona condotta politica e religiosa.
§. 8. Debbono inoltre essere tratti dalle seguenti classi,
1. di coloro che posseggano in proprietà fondi rustici od urbani pel valore diecimila scudi;
2. di quelli che abbiano un valore di dodicimila scudi, dei quali un terzo in beni immobili ed il resto in effetti pubblici ovvero in capitali impiegati nel commercio, nella industria o nella agricoltura;
3. dei rettori, professori, o membri dei collegi delle pubbliche università dello Stato esercenti o giubilati che posseggano in beni immobili scudi duemila;
§. 9. La possidenza in beni immobili per un valore eccedente la metà deve essere situata nella provincia alla quale appartiene il candidato.
Il valore dei beni sì desume dall’estimo censuario.
§. 10. La sola metà dei candidati può essere tratta dalle due classi indicate nei numeri 2 e 3 del § 8: l’altra metà deve essere sempre tratta dalla classe dei possidenti.
§. 11. Non sono eligibili all’officio di consultore i debitori liquidi dello Stato, gli appaltatori e tutti coloro che hanno contratti o interessi col Governo o conti da rendere; quegli infine che per legge sono incapaci degli offici civili.
§. 12. Sul rapporto del ministro dell’interno, il Santo Padre nomina fra i candidati un consultore per ciascuna provincia.
§. 13. Fra i consultori di nomina diretta del SANTO PADRE, si terranno in ispeciale considerazione i prelati chierici di Camera, avuto riguardo all’interesse della Camera apostolica.
CAPITOLO III. Rinnovazione dei Consultori.
§. 14.I consultori si rinnovano per la terza parte in ogni biennio; nei due primi biennii dopo la pubblicazione della presente legge col mezzo della estrazione a sorte, quindi per turni di anzianità nell’officio.
§. 15. Quelli che cessano dalle loro funzioni al finire di ciascun biennio sono rimpiazzati con le norme prescritte nel capitolo precedente.
§. 16. Cessando alcuno per morte o per qualunque causa durante il biennio, il Santo Padre gli surroga un altro fra i candidati proposti per la di lui elezione; ovvero ordina che dal consiglio provinciale sia rinnovata la lista.
Nell’uno e nell’altro caso il surrogato continua a rimanere in officio finché vi sarebbe rimasto l’antecessore.
§. 17. I consultori cessano immediatamente e di fatto dalle loro funzioni appena siesi verificato uno dei casi pei quali non sarebbono eligibili, come al §. 11.
§. 18. Allorché Sua Santita reputi opportuno di sciogliere la consulta, si procede alla rinnovazione intiera dei consultori, osservando le norme stabilite nel capitolo precedente.
CAPITOLO IV. Affari da trattarsi nella consulta.
§. 19. Gli oggetti principali delle deliberazioni della consulta sono l’esame e la revisione dei conti preventivi e dei conti consuntivi dello Stato.
§. 20. All’esame e discussione della consulta si sottopongono non solo i conti preventivi delle spese ordinarie, quelle cioè, che il sistema organico del governo rende indispensabili, ma i preventivi ancora delle spese variabili a norma delle circostanze.
§. 21. Nel principio di ogni sessennio la consulta procede all’esame dei conti preventivi delle spese ordinarie per sottoporli all’approvazione sovrana, onde abbiano vigore nel sessennio intiero della sua periodica durata.
Procede in ogni anno all’esame dei preventivi delle spese straordinarie.
§. 22. L’esame e la revisione dei conti preventivi e consuntivi comprende non solo il conto generale, ma inoltre i conti parziali delle singole amministrazioni anche cointeressate, degli appalti, affitti, enfiteusi ed altri contratti: sui conti consuntivi la consulta pronunzia il suo giudizio col mezzo delle sentenze sindicatorie come sarà prescritto nel seguente capitolo V.
§. 23. La consulta è richiesta del suo parere allorché si tratta di imporre nuovi dazi, creare od estinguere togliere debiti, o diminuire gli stenti, adottare nuovi metodi di riparto e di esigenza, far nuovi appalti ed altri contratti che riguardino l’interesse della pubblica amministrazione.
§. 24. E’ richiesta egualmente del suo parere sulle innovazioni o correzioni nelle tariffe doganali, sui mezzi più efficaci per far rifiorire l’agricoltura, l’industria ed il commercio e sui trattati commerciali da conchiudersi, quanto ai soli articoli concernenti le finanze.
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