Convenzione commerciale tra il Regno di Sardegna e i Domini Pontifici

Convenzione tra il Regno di Sardegna e i Domini Pontifici 5 luglio 1847

Sua Santità il regnante Sommo Pontefice Sua Maestà il re di Sardegna, desiderosi entrambi di portare a compimento ogni opera da cui possano sperare vantaggio gli amati loro sudditi, hanno rivolte le loro sollecitudini a consolidare, estendere ed accrescere le relazioni commerciali fra i due Stati, e sono quindi venuti in pensiero di stipulare un trattato, in forza del quale, col giovarsi in parecchi punti agl’interessi delle rispettive popolazioni, si raggiunga pure lo scopo egualmente desiderato, di veder sempre più stretti i vincoli di buona armonia e gli amichevoli rapporti che hanno costantemente esistito fra i due governi, al qual effetto vollero nominare reciprocamente a loro plenipotenziarii

SUA SANTITÀ
L’eminentissimo e reverendissimo signor cardinale Pasquale Gizzi, del titolo di santa Pudenziana, cavaliere gran Cordone del S. M. ordine de’ ss. Maurizio e Lazzaro, gran Croce dell’ordine di Leopoldo del Belgio, segretario di Stato della stessa Santità Sua;

SUA MAESTÀ IL RE DI SARDEGNA
Il signor marchese Domenico Pareto, cavaliere del S. M. ordine de’ ss. Maurizio e Lazzaro, decorato dell’ordine Ottomano del Merito, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la Santa Sede, i quali dopo il cambio dei rispettivi pieni poteri, da essi trovati in buona regola, hanno convenuto ne seguenti articoli.

ARTICOLO I.
Vi sarà tra i domini delle alte parti contraenti libera reciprocità di commercio e di navigazione.
I loro rispettivi sudditi potranno libera mente viaggiare, risiedere o trafficare in qualunque parte degli Stati di ciascuna di esse:
ed a tale effetto godranno della stessa sicurezza e protezione delle quali godono gli abitanti del paese dove essi risieggono, a condizione però di sottoporsi alle leggi ed ai regolamenti che vi sono e vi saranno in vigore.
Non saranno i medesimi obbligati sotto verun pretesto a pagare altre tasse o imposte che quelle le quali sono pagate, o potranno pagarsi dalle nazioni le più favorite.
Saranno essi esenti da qualunque servi zio sia per terra, sia per mare, da prestiti forzosi, e da ogni contribuzione straordinaria, purché non sia generale o stabilita per legge.
Le loro abitazioni, i magazzini, e tutto ciò che ne fa parte e loro appartiene per oggetti di commercio o di residenza saranno rispettati, non saranno soggetti a visite o perquisizioni vessatorie, non potrà farsi alcun esame od ispezione arbitraria dei loro libri, carte o conti commerciali, né potranno tali operazioni praticarsi altrimenti che in seguito di sentenza legale del tribunali competenti.
Le alte parti contraenti si compromettono di guarentire in tutte le occasioni ai sudditi dell’altra di esse che risieggono nei propri domini, la conservazione delle loro proprietà e della loro sicurezza personale, nello stesso modo che è guarentita ai suoi sudditi od ai sudditi e cittadini delle nazioni le più favorite.

ARTICOLO II.
Ogni sorta di merci od oggetti di commercio, prodotti naturali o dell’industria de gli Stati della santa Sede o di qualunque altro paese che possono essere introdotti legalmente su bastimenti sardi ne porti del regno di Sardegna, potranno ugualmente esservi introdotti da bastimenti dello Stato pontificio senza dover pagare altri o maggiori di ritti, di qualunque denominazione sieno, riscossi in nome ed a pro del governo, delle autorità locali, o di qualunque stabilimento privato, se non quelli ch’essi pagherebbero introdotti su bastimenti sardi, e reciproca mente si stabilisce lo stesso per questi nei porti della Stato della santa Sede.

ARTICOLO III, Li bastimenti pontifici che si trovano caricati od in zavorra ne’ porti del regno di Sardegna, e reciprocamente i bastimenti di questo che si trovano caricati od in zavorra ne porti degli Stati della santa Sede, saranno trattati alla loro entrata, uscita e durante il loro soggiorno, sullo stesso piede che i bastimenti nazionali per tutto ciò che riguarda i diritti di tonnellaggio, di pilotaggio, di porto, di fanale, di quarantena, di darsena, patente ed altri, sotto qualunque denominazione essi sieno, che si riscuotono a nome ed a pro del governo delle autorità locali o di stabilimento qualunque.

ARTICOLO IV.
Per maggior chiarezza dei due precedenti articoli si stabilisce, che la concessione in essi, fissata sarà la stessa, sia che i bastimenti delle due nazioni vengano direttamente dai loro porti rispettivi o da altri stranieri.

ARTICOLO V.
Ogni sorta di merci ed oggetti di commercio che possono essere legalmente esportati dai porti dello Stato pontificio su bastimenti nazionali potranno esserlo pure su bastimenti sardi, senza dover per questi paga re altri o maggiori diritti, qualunque ne sia la denominazione, riscossi in nome od a profitto del governo, delle autorità locali o di stabilimenti particolari che quelli che dovrebbero pagare essendo esportati su i bastimenti pontifici, e reciprocamente lo stesso si stabilisce a favore di questi per l’esportazione che fanno dai porti del domini di S. Mi il re di Sardegna.

ARTICOLO VI.
Nello Stato della santa Sede non si metteranno altri o maggiori diritti d’importazione ai prodotti naturali o dell’industria del regno di Sardegna, né in questo s’imporranno ai prodotti naturali o dell’industria di quello, maggiori od altri diritti d’importazione, che quelli imposti sovra simili artico li provenienti da altri paesi. Ugualmente non si frapporrà ostacolo o proibizione qualunque all’importazione od esportazione di ogni articolo proveniente dal suolo o dall’industria degli Stati della santa Sede o del regno di Sardegna all’entrata od uscita dai porti d’ambi i paesi che non sia applicabile a qualunque altra nazione.

ARTICOLO VII.
Resta espressamente convenuto, che gli articoli precedenti non si applicano per nulla alla navigazione delle coste, ossia cabotaggio di ciascuno de’ due paesi che le alte partì contraenti si riservano esclusivamente nei loro territori rispettivi.

ARTICOLO VIII.
In conseguenza degli articoli che prece dono, S. M. il Re di Sardegna dichiara che tutti i diritti differenziali del terzo del da zio d’immissione stabiliti nei suoi Stati per l’editto del 17 gennaio 1825 sulle acquevite, sul vino e grano, sugli olii, sulle castagne e farina di castagna, sulle granaglie e biade, sul riso e sopra i legumi infranti, non che sull’olio all’esportazione, ed ogni altro diritto differenziale che potesse del pari essere stato stabilito con altrettanto all’importazione che all’esportazione a favore della propria bandiera ed in pregiudizio di quella dello Stato pontificio, sono e rimangono aboliti per tutta la durata del presente trattato.
E dal canto suo la santa Sede, in correspettivo della rinuncia per parte di S. M. il re di Sardegna ai diritti differenziali in favore della bandiera pontificia, dichiara che mentre dura il presente trattato, il dazio cui vanno attualmente soggetti gli articoli qui sotto specificati, sarà ridotto in favore della bandiera sarda nel seguente modo: cioè il carbonato di piombo ( biacca) e li funghi secchi del 25 per cento le 100 libbre; le piante verdi di qualunque specie, semi di fiori, le sementi dei prati, e le altre dette oleaginose del 30 per cento, e le ardesie o lavagne del terzo dell’attuale dazio ogni 100 libbre.
La reciprocità stabilita da questo trattato non si estende ai premii che dalle due alte parti contraenti possono rispettivamente darsi ai proprii sudditi per l’incoraggiamento della costruzione del legni della propria bandiera.

ARTICOLO IX.
A fine di evitare qualunque equivoco riguardo alle norme con cui vengono fissate le condizioni che stabiliscono la nazionalità dei bastimenti, si conviene che saranno considerati come bastimenti sardi costrutti negli Sta ti di S. M. Sarda, o che essendo presi al nemico dai bastimenti da guerra di S. M., o da suoi sudditi muniti di lettere di marca, saranno stati regolarmente dichiarati di buona presa, come pure tutti i bastimenti che saranno stati condannati da un tribunale competente qualunque per contravvenzioni alle leggi contro la tratta del neri, purché sieno essi posseduti, navigati e registrati se condo le leggi del regno di Sardegna, che sieno la proprietà intiera d’uno o più sudditi sardi, e che il capitano ed i due terzi dell’equipaggio sieno sudditi sardi. Le stesse norme si seguiranno per stabilire la nazionalità del bastimenti pontifici.

ARTICOLO X.
In caso di naufragio di un legno appartenente all’una delle due alte parti contraenti in qualche sito dei rispettivi domini non solo sarà prestata ogni sorta di assistenza ai naufraghi, ma anche i legni, le loro parti ed avanzi, i loro attrezzi e tutti gli oggetti che loro appartengono, le carte trovate a bordo, come pure gli oggetti e le merci che sarebbero state gittate a mare, e che fossero state salvate, non saranno affatto prese o ri tenute sotto qualsivoglia pretesto.
I detti bastimenti, effetti e merci sa ranno al contrario conservati e restituiti mediante il pagamento delle stesse spese di salvataggio e di conservazione, come pure de gli stessi diritti di dogana, di quarantena ed altri che in simil caso pagherebbe un legno nazionale. Lo stesso avverrà del prodotto della vendita di questi oggetti, se le circostanze la esigessero immediata.
Nel sopradetto caso i consoli, vice-consoli o agenti commerciali rispettivi saranno, autorizzati ad intervenire onde prestare l’assistenza ai loro connazionali. Laddove però, sorgessero legali reclami risguardanti il naufragio e gli effetti e le mercanzie del legno, naufragato, tali reclami saranno deferiti alla decisione dei tribunali competenti.

ARTICOLO XI.
Li sudditi trafficanti dell’uno partecipe ranno negli stati e porti dell’altro paese di tutti li vantaggi di commercio e di navigazione che vi godono attualmente gli stranieri di qualsiasi nazione.
Se in avvenire una delle due alte parti contraenti accordasse ad altra nazione qualche speciale favore per ciò che risguarda al commercio e navigazione, questo favore diventerà immediatamente comune all’altra parto, godendone gratuitamente se gratuita ne fu la concessione, od accordando lo stesso, compenso od altro equivalente se la concessione fu condizionale.

ARTICOLO XII.
Li bastimenti dell’una delle due nazioni che si trovassero sulle coste nella dipendenza dell’altra senza intenzione di entrare in porto, od essendovi entrati non scariche ranno tutte o parte delle loro merci, godranno dei medesimi privilegi, vantaggi e trattamenti che li bastimenti delle nazioni le più favorite.

ARTICOLO XIII.
Tanto i bastimenti mercantili pontifici che dovessero rilasciare forzatamente in qualche porto del regno di Sardegna, come ugualmente li bastimenti di questo che rilasciassero forzatamente nei porti dello Stato pontificio senza fare nessuna operazione di commercio, ed al solo oggetto di riparare qualche avaria o di evitare i pericoli di qualche tempesta, saranno considerati e trattati sotto tutti i rapporti come i bastimenti nazionali, purché le cause che hanno determinato il rilascio sieno reali ed evidenti.
In tutto quanto riflette il collocamento delle navi, il loro caricamento o discarica mento ne porti, bacini, spiaggie, golfi, e fiumi dei due Stati, non si farà distinzione di sorta tra quelle dell’una e quelle dell’altra potenza.

ARTICOLO XIV.
Le due alte parti contraenti si riconoscono mutuamente il diritto d’inviare e no minare consoli o vice consoli od agenti commerciali ne’ porti o nelle città commercianti de’ rispettivi Stati dove lo stimeranno opportuno.

ARTICOLO XV.
I consoli di qualunque classe essi sieno, debitamente nominati dai loro rispettivi governi, non potranno entrare nell’esercizio delle loro funzioni senza il previo exequatur
del governo nei cui domini vanno a risiedere.

ARTICOLO XVI.
Onde prevenire ogni cagione di dissensione o disparere, e ad oggetto di fissare in un modo chiaro il carattere, le funzioni, attribuzioni, poteri ed immunità del consoli di qualunque classe sieno, ambe le alte pare ti contraenti riconoscono in conformità dei principii generali del diritto delle genti, che i consoli di qualunque classe essi sieno non sono che meri agenti commerciali, e per conseguenza senza diritti di trattare, né discutere (quando non ne avessero speciale missione, locchè dovranno in tal caso provare) col governo, nel cui Stato risiedono, le questioni politiche che possono occorrere, e senza le immunità che il diritto internazionale concede ai ministri ed agenti diplomatici.
Godranno non ostante tanto nelle loro perso ne, come nell’esercizio delle loro funzioni, e nella protezione che devono accordare ai loro nazionali nel loro affari mercantili della considerazione e privilegi che si accordano ai consoli delle altre nazioni, osservandosi in questo la più stretta uguaglianza e reciprocità.

ARTICOLO XVII.
Se i consoli rispettivi facessero speculazioni commerciali, saranno obbligati di sottomettersi riguardo a queste alle stesse leggi, usi e costumi a cui saranno soggetti gl’imdividui privati della loro nazione ed i sudditi di quegli altri governi co quali esistono trattati d’amicizia, di commercio e navigazione.

ARTICOLO XVIII.
Resta espressamente convenuto che senna delle due alte parti contraenti nominasse suo console destinato a risiedere in un porto o città commerciante dell’altra un suddito di questa, detto console, malgrado la sua qualità di agente straniero, continuerà a venir considerato come suddito o cittadino della nazione a cui appartiene, e sarà in conseguenza soggetto alle leggi e regolamenti ai quali sono sottomessi i nazionali nel luogo della sua residenza, senza però che quest’obbligo tocchi in nulla l’esercizio delle sue funzioni consolari, e l’immunità de’ suoi archivj.

ARTICOLO XIX.
Senza pregiudizio di quanto viene stabilito nell’articolo precedente, ambe le alte parti contraenti convengono di riconoscere reciprocamente nei consoli sudditi, o cittadini che l’altra avesse nominati tutte le distinzioni, con le quali il governo che li no mina avesse creduto di decorarli, sempre in conformità alle leggi vigenti nei rispettivi paesi.

ARTICOLO XX.
I suddetti consoli, vice consoli od agenti commerciali saranno autorizzati a richiedere dalle autorità locali la ricerca, arresto e detenzione del disertori dei bastimenti da guerra o mercantili delle loro rispettive nazioni. Si dirigeranno a tale scopo per iscritto ai tribunali, giudici ed uffiziali competenti, producendo copia dei registri del bastimento od altri documenti bastanti a comprovare che gl’individui reclamati facevano parte dell’equipaggio, nel qual caso l’estradizione non potrà essere rifiutata. Questi disertori arrestati saranno posti immediatamente a disposizione dei consoli, vice consoli od agenti commerciali, e potranno essere incarcerati nelle prigioni del paese alla richiesta e spesa di coloro che fanno la reclamazione, finché possano venir restituiti al bastimento a cui appartengono o rimessi al loro paese in altro pure nazionale, nel termine preci so di tre mesi, contando dal giorno dell’arresto, passato il quale senza che sieno stati mandati al loro paese saranno posti in libertà, e non potranno essere carcerati una se conda volta per la medesima causa. Però se il disertore o i disertori reclamati avessero commesso qualche delitto, si sospenderà il rilascio delle loro persone fino a tanto che il giudice che prese conoscenza della loro causa, abbia pronunziato la sua sentenza ed abbia questa ricevuta la sua esecuzione.

ARTICOLO XXI.
I consoli avranno la facoltà di dirigere le operazioni relative al soccorrere e salvare i bastimenti della loro rispettiva nazione che avessero fatto naufragio o fossero in pericolo di farlo, senza che l’autorità locale debba ingerirsene che per rapporto alla regola conveniente ed alla conservazione dell’ordine.
Potranno egualmente fissare le avarie di detti bastimenti, a meno che non vi sieno interessati abitanti del paese o che esistano stipulazioni contrarie fra gli armatori, carica tori ed assicuratori del bastimento.

ARTICOLO XXII.
Benché detti consoli non esercitino giurisdizione alcuna, siccome venne stabilito nell’art. 16, potranno nondimeno essere scelti arbitri e componenti amichevoli nelle questioni mercantili che possono suscitarsi fra gli individui della stessa nazione loro, o fra uno di questi ed altri, del paese in cui ri siede il console, semprecchè le parti interessate vogliano sottomettersi volontariamente alle sue decisioni. Però non si potranno priva re questi del diritto di ricorrere alla giusti zia del paese in cui risiedono, bastando per questo che un solo del contendenti lo reclami.

ARTICOLO XXIII, Sua Santità, secondando il desiderio di sua Maestà il re di Sardegna, consente ad estendere tutte le stipulazioni del presente trattato al principato sovrano di Monaco posto sotto il protettorato di sua Maestà Sarda, mediante reciprocità da parte del detto principato.

ARTICOLO XXIV.
Il presente trattato resterà in vigore per dieci anni che cominceranno a decorrere dal cambio delle ratifiche, e al di là di questo termine fino allo spirare di dodici mesi do po che una delle alte parti contraenti avrà dato avviso all’altra della sua intenzione di farne cessare l’effetto, riservandosi il diritto ognuna delle alte parti contraenti di da re un simile avviso all’altra al termine dei primi nove anni; ed è convenuto fra di loro che alla scadenza di dodici mesi dopo che simile avviso dell’una delle alte parti contraenti sarà stato ricevuto dall’altra, il presente trattato e tutte le stipulazioni che rinchiude cesseranno di essere obbligatorie per le due parti.

ARTICOLO XXV.
Il presente trattato sarà approvato e ratificato da Sua Santità il regnante sommo Pontefice e da Sua Maestà il re di Sardegna, e le ratifiche ne saranno scambiate a Roma fra cinque settimane dalla data della sottoscrizione, e più presto se sarà possibile.
In fede di che i suddetti plenipotenziari l’hanno firmato e vi hanno apposto il sigillo dei loro stemmi.


Roma il 5 luglio 1847.
PASQUALE CARDINALE GIZZI – PARETO
              (L. S.)                          (L. S.)

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *