Convenzione ferroviaria austriaca del 1861

Convenzione conchiusa dall’I. R. ministero delle Finanze col consiglio d’amministrazione della Società delle strade ferrate meridionali dello Stato, Lombardo-Venete e dell’Italia centrale.

(In seguito a Sovrana risoluzione 26 settembre 1861).

Categoria: Impero Austriaco

Siccome, in conseguenza della cessione fatta al Governo Sardo di una parte della Lombardia in seguito alla pace di Zurigo, diventano necessarj alcuni cambiamenti nell’atto di concessione e negli statuti della Società delle strade ferrate meridionali dello Stato, Lombardo-Venete e dell’Italia centrale; e siccome insorsero in generale alcune differenze sulla interpretazione di questo atto di concessione, il pareggio delle quali presentasi desiderabile, venne concertata sotto entrambi i riguardi la seguente Convenzione.

Art. I.
Le disposizioni preso nel trattato di Zurigo riguardo ai tronchi lombardi di strada ferrata sono obbligatorie, come s’intende da sé, anche per la Società delle strade ferrate meridionali dello Stato, Lombardo -Venete e dell’Italia centrale, ed essa si obbliga di attenersi alle medesime.
Art. II.
La Convenzione 25 giugno 1860 conchiusa dalla suddetta Società delle strade ferrale col Regio Governo Sardo riguardo ai tronchi lombardi di ferrovia (posti nel territorio ceduto in seguito al trattato di pace di Zurigo) viene approvata alle condizioni della presente Convenzione. – All’incontro si tengono a notizia dell’amministrazione austriaca dello Stato, unicamente come una circostanza esistente di fatto, i convegni conchiusi dalla suddetta Società delle strade ferrate col Regio Governo Sardo riguardo alla strada ferrata dell’Italia centrale, con riserva del punto di diritto.
Art. II.
La Società delle strade ferrate meridionali dello Stato, Lombardo-Veneto e dell’Italia centrale, finché non sieno ripristinate le anteriori relazioni legali, rinunzia del resto verso il Governo Austriaco, riguardo alla strada ferrata dell’Italia centrale, a tutti i diritti di qualsiasi specie, che lo sono derivati o fossero per derivarle dal l’atto di concessione per la strada ferrata dell’Italia centrale in data 17 marzo 1856, e rispettivamente dalla Convenziono in data di Roma 1 maggio 1851; quindi anche specialmente alla garanzia da parte del Governo Austriaco di uno stabilito annuo reddito pelle linee di strada ferrata in discorso, convenuta col succitato atto di concessione ai §§. 18 a 21.
Art. IV.
La garanzia per gli interessi e per l’ammortizzazione assunta dall’amministrazione Austriaca dello Stato col §. 33 dell’alto di concessione 14 marzo 1856, e col §. 28 dell’altro atto di concessione 23 settembre 1858, è applicabile nell’avvenire alla rete delle strade ferrate lombardo-venete (quale secondo gruppo menzionato nell’ultimo dei citati atti di concessione) soltanto a quelle linee che in seguito al trattato di paco di Zurigo sono rimaste nel territorio austriaco.
Per quiditare il capitale di fondazione di queste linee (per le quali ha luogo la detta garanzia per gl’interessi e per l’ammortizzazione) si ripartisce il prezzo d’acquisto stabilito nel § 12 dell’atto di concessione 14 marzo 1856, fra i tronchi rimasti nel territorio austriaco, e quelli ora esistenti nel territorio dello Stato Sardo, in ragione delle lunghezze di quelle linee, che erano in esercizio in entrambe le suddette Sezioni al 14 marzo 1856.
Art. V.
Le disposizioni dei §§. 14 o 15 dell’atto di concessione 14 marzo 1856, come pure quelle dei §§. 16 e 17 dell’altro atto di concessione 23 settembre 1858, a tenore delle quali le rendite nette che sorpassano il 7 per cento devono essere impiegate nel pagamento del prezzo di acquisto ancora insoluto, hanno applicazione soltanto a quelle linee cedute alla società, le quali trovansi nel territorio austriaco
Art. VI.
Incominciando dal 1.° gennaio 1862 l’i. r. amministrazione dello Stato è in facoltà di chiedere in qualunque tempo la divisione della Società in due Società separate e fra loro indipendenti, una per la rete Austriaca, e l’altra per la rete italiana non Austriaca; e la società è obbligata di eseguire questa divisione entro un anno, decorribile dal momento della fattale intimazione. S’intende da sé che le modalità di questa divisione devono rassegnarsi all’i. r. Governo Austriaco per l’approvazione.
Art. VII.
Fino a questa divisione della Società (Art. VI) la riunione generale degli azionisti ha luogo in Parigi. Le deliberazioni di questa riunione generale da tenersi in Parigi si presenteranno all’i. r. Governo austriaco, e soggiaciono alla di lui approvazione a norma degli statuti.
Il Consiglio d’amministrazione fino a che segua la divisione della Società si ripartisce in due sezioni indipendenti fra loro. l’una delle quali è incaricata esclusivamente della amministrazione delle strade ferrate esistenti nel territorio austriaco, e l’altra esclusivamente dell’amministrazione dei tronchi di ferrovia lombardi non austriaci e dell’Italia centrale. Ciascuna delle due sezioni del Consiglio d’amministrazione forma per la parte rispettiva della rete totale uno speciale Consiglio d’amministrazione indipendente, il quale riunisce in sé le facoltà necessarie all’amministrazione di questa parte della rete.
Art. VIII.
La Società è obbligata di presentare all’i. r. Governo austriaco per l’approvazione le modificazioni degli statuti, necessarie in conseguenza di questo disposizioni.
Art. IX.
La Società delle strade ferrate meridionali dello Stato, Lombardo – Venete e del l’Italia centrale, rinuncia per l’avvenire ai dazi di favore, che vennero ad essa assi curati per la introduzione di articoli di costruzione e di esercizio col di concessione 23 settembre 1858 (e rispettivamente coll’appendice B del medesimo), inoltre col § 38 dell’atto di concessione 14 marzo 1856, e (per la strada ferrata orientale Imperatore Francesco Giuseppe) colla Sovrana risoluzione 24 agosto
1856. In via di eccezione resta però ancora sussistente per la Società il favore del pagamento della metà del vigente dazio pegli oggetti specificati nell’unito prospetto, già commessi per la maggior parte, ed alle condizioni in quello indicate. (Allegato A)
Art. X.
La suddetta Società delle strade ferrate si obbliga d’intrapredere quanto più presto le sarà possibile i lavori di tracciamento del tronco Innsbruck – Bolzano, o di compierne la costruzione in maniera, che possa essere aperto al pubblico commercio entro la prima metà dell’anno 1866.
Art. XI.
Riguardo al tronco da Kufstein sino al confine Austro – bavarese si concede alla Società delle strade ferrate meridionali dello Stato, Lombardo – veneto e dell’Italia centrale, per la durata della concessione ed incominciando dal 1°gennaio 1861, il percepimento degli interessi, che il regio Governo bavarese deve corrispondere giusta l’articolo 41 (rispettivamente 23 a 40) del trattato di Stato 21 giugno 1851 per l’uso comune della stazione di Kuſslein o rispettivamente dell’esercizio del tronco da Kufstein sino al confine dello Stato.
All’incontro la Società concessionaria è tenuta ad adempiere, riguardo alla stazione di Kufstein ed al suddetto tronco da Kufstein sino al confine austriaco, tutti gli obblighi che il Governo austriaco ha assunti per questo titolo verso il regio Govorno bavarese.
In generale la Società concessionaria dovrà regolarsi nell’esercizio della strada ferrata tirolese a norma delle disposizioni del citato trattato di Stato e degli eventuali concerti da prendersi successivamente dal Governo Imperiale austriaco col regio Governo bavarese. – Resta anche esclusivamente riservato all’amministrazione austriaca dello Stato di far valere verso il regio Governo bavarese i diritti derivanti dal suddetto trattato di stato, e quindi ad essa dovrà rivolgersi la Società concessionaria nei casi avvenibili.
Art. XII.
Relativamente ai pagamenti effettuati della Società per conto dell’Erario in seguito ai §§. 7 e 8 dell’atto di concessione u del protocollo separato 23 settembre 1858 venne intrapresa una liquidazione. Qualora dal risultato della medesima emergesse che i pagamenti effettuati finora dalla Società o da porsi a conto dell’Erario secondo il protocollo separato, non raggiungono la somma di 10 milioni di fiorini in valuta austriaca, dovrà la Società versare all’Erario in contanti l’importo mancante.
All’incontro nel caso che si ottenesse un sopravanzo sulla detta somma di 10 milioni di fiorini in valuta austriaca, in conseguenza dei pagamenti effettuati dalla Società e da porsi egualmente a conto dell’Erario, l’i. r. amministrazione dello stato rifonderà alla Società, entro un anno e senza interessi, l’importo superiore alla somma indicata.
In entrambi i casi, se cioè la Società avrà versato l’importo mancante per raggiungere i 10 milioni di fiorini, o se dalla liquidazione emergerà sorpassata questa somma, la Società viene sciolta dall’obbligo di quegli ulteriori pagamenti, ch’essa può mettere a conto dell’Erario, o tali pagamenti saranno da effettuarsi dallo stesso Erario.
L’i. r. amministrazione dello Stato assume anche dall’epoca suindicata la liquidazione coi creditori dell’Erario. – Restano in vigore le altre dispozioni del sud detto protocollo separato, che si riferiscono alla remissione della rata d’acquisto scadibile nell’anno 1866.
La decisione sul quesito, in quale modo siano da conteggiarsi nella suddetta pagamenti effettuali, parte in argento o parte in banconote, viene rimessa ad una Convenzione apposita, e nel caso che tale Convenzione non potesse essere conchiusa, alla decisione di un arbitro da eleggersi, giusta i §§. 60 – 62 dell’atto di concessione.
Art. XIII.
Si accorda alla Società delle strade ferrate meridionali dello Stato, lombardo veneto e dell’Italia centrale di emettere senza bollo le azioni, le obbligazioni di priorità ed i coupons, verso immediato pagamento della relativa competenza di bollo.
Siccome però una parte della sostanza rappresentata da queste azioni ed obbligazioni di priorità si trova in territorio non austriaco, così la detta Società avrà da pagare all’amministrazione di finanza austriaca soltanto duo terze parti delle competenze di bollo per le azioni, obbligazioni di priorità e coupons da emettersi fino alla eventuale divisione. (Art. VI)
Art. XIV.
La Società delle strade ferrate meridionali dello Stato, lombardo – venete e del l’Italia centrale viene sciolta dall’obbligo di pagare:
a) le somme ancora insolute pei lavori di fortificazione in Kufstein;
b) le competenze di dazio egualmente insolute, relative agli oggetti introdotti dall’estero anteriormente al 1.° novembre 1858 dalla già amministrazione erariale di esercizio delle strade ferrate meridionali dello Stato e del Tirolo settentrionale, c) viene anche concesso alla suddetta Società di poter introdurre esente da da zio il vecchio superiore materiale da costruzione che fu adoperato sui tronchi lombardi, e più precisamente specificato nell’unito Prospetto B.
In fede di che venne estesa la presente Convenzione in due conformi esemplari, esenti da bollo per Sovrana autorizzazione.


Vienna il 20 novembre 1861.
di Plener m. p.
I. R. Ministro delle finanze.

Allegato A.

PROSPETTO degli articoli pei quali resta in rigore la facilitazione nel dazio, accordata alla Società coll’atto di concessione 23 settembre 1858.
A. Articoli commessi all’estero e già in parte ritirati:
Centinajo daziario
1) 20 Locomotive col tender (Keuler) da 800 centinaja…….. 16,000
2) 2 Locomotive col tender (Francia) da 1000 centinaja……. 2,000
3) 210 Tyres ( cerchioni) d’acciajo fuso per 35 locomotive da costruirsi nell’interno………… 1,336
4) Diversi Tyres di acciajo fuso per locomotive……. 6,000
5) Molle di acciajo fuso per locomotive e tender…….. 1,000
6) 120 Assi motori di acciajo fuso per 20 locomotive…… 220
7) 30, 000 Anelli per tubi bollitori di acciajo per locomotive….. 90
8) 25 Vaggoni per viaggiatori di I. classe
9) 40 Vaggoni per viaggiatori di II. classe
10) Macchine ausiliarie per officine o macchine stabili a vapore… 3,000
11) Forme e Modelli di ferro fuso per la costruzione di boccole…. 26
B. I vaggoni por viaggiatori di I e II classe, i Tyres e le molle di acciajo fuso, le macchine sussidiarie fino alla quantità, per la quale la metà da condonarsi del dazio d’importazione ascende alla somma di fior. 150,000, previo esame o giudizio del risaltato a mezzo di organi dell’amministrazione dello Stato, in quanto simili articoli non possono essere acquistati nell’interno al momento del bisogno nella occorrente quantità o qualità, o soltanto verso sproporzionati dispendi.

Allegato B.

PROSPETTO del vecchio materiale superiore di costruzione delle linee lombarde, di cui è permessa l’introduzione esente da dazio nel Veneto.

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