Convenzione fra Stato Pontificio e Austria per la consegna dei delinquenti

Convenzione fra lo Stato Pontificio e l’Austria 5 dicembre 1856 per la reciproca consegna dei delinquenti.

(Si fece il cambio delle reciproche ratifiche a Roma il 9 marzo 1857.)
NUS FRANCISUC JOSEPHUS PRIMUS
DIVINA FAVENTE CLEMENTIA
Austrie imperator
Hungariae, Bohemia, Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiae, Croatiae, Sla voniae, Galicia, Lodomeriae et Illyria Reac; Archidua Austriae; Magnus Dua Cracovia ; Dua Lotharingiae, Salisburgi, Styria, Carinthiae, Carmioliae, Bucovinae, superioris et inferioris Silesiae; Magnus Princeps Transilvaniae, Marchio Moravia ; Comes Habsburgi et Tirolis etc. etc.
Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore prae sentium facimus:
Posteaquam inter Sua Sanctitatis Nostrumque Plenipotentiarium Conventio de mutua maleficorum extraditione Romae die 5 Decembris anni 1856 inita et signata est tenoris sequentis:

TESTO ORIGINALE, IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITA.
Il Sommo Pontefice Pio IX e Sua Maestà I. R. Apostolica Francesco Giuseppe I Imperatore d’Austria, ecc. ecc. ecc.
convinti che la facilità che trovano i delinquenti di uno Stato di rifuggirsi in altro, sottraendosi in questo modo al rigore delle leggi, produce una maggior
frequenza dei misfatti, e volendo provvedere ad un oggetto tanto importante alla pubblica tranquillità ed al vantaggio dei due Stati, hanno determinato di conchiudere una Convenzione per l’arresto e reciproca consegna dei rei e condannati.
A tal uopo hanno rispettivamente nominato Loro Plenipotenziari:
sua santità
L’Eminentissimo e Reverendissimo signor Cardinale Giacomo Antonelli, Dia cono di Sant’Agata alla Suburra, Suo Segretario di Stato ecc., e Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica Sua Eccellenza il signor Conte Francesco Colloredo-Vallsee, Gran Croce dell’Ordine di Leopoldo, Ciamberlano, Consigliere intimo di Sua Maestà l. R. Apostolica e Suo Ambasciatore straordinario presso la Santa Sede ecc.
i quali premesso il cambio delle rispettive plenipotenze in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

Art. 1.
Ogni individuo, che imputato o condannato negli Stati di una delle due alte Parti contraenti per reato espresso nell’art. 2 di questa Convenzione, si rifuggisse negli Stati dell’altra, sulla domanda che in via diplomatica sarà fatta dal Governo nel di cui Stato si commise il reato, dovrà essere arrestato e consegnato alle sue forze.

Art. 2.
Il reato pel quale a norma del precedente articolo, la estradizione sarà accordata dal Governo pontificio deve essere uno di quelli che sono qualificati di crimini nelle Leggi penali ora vigenti nell’Impero d’Austria, o in quelle che venissero pubblicate in seguito.
La estradizione per parte del Governo austriaco sarà accordata per quei reati che sono qualificati di delitto dal Codice penale pontificio e punibili con una delle pene portate al libro I, tit. IX, art. 50, SS 1, 2, 3, 4 e 6 dell’attuale edizione, o con pene della stessa specie e qualità, comunque fossero per denominarsi in una nuova edizione modificata e munita di nuove prescrizioni che piacesse al Governo pontificio di emettere.

Art. 3.
Se da uno dei due Governi venisse richiesta la consegna di qualche individuo, il quale avesse commesso fuori dei loro territori un reato, pel quale vi fosse luogo a procedere nello Stato richiedente, si riservano le alte Parti contraenti di accordarne o no la consegna, avuto riguardo ai trattati vigenti con altri Domini, non che alle qualità e circostanze del reato.
La disposizione medesima avrà anche luogo per quelli che non fossero sudditi di alcuna delle due alte Parti contraenti e di cui si richiedesse la consegna.

Art. 4.
Non è ammessa la estradizione a carico dell’individuo suddito per origine o per naturalizzazione o per domicilio legale nel territorio di uno Stato nel quale si è ricoverato dopo avere delinquito in quello dell’altro Governo. Procederanno in questo caso a norma delle patrie leggi le Autorità del proprio Governo, cui si farà pervenire nelle vie diplomatiche copia degli atti compilati.
Nel divario della pena applicabile pel reato avvenuto, a norma delle leggi del Governo richiesto, e la pena applicabile per le leggi vigenti dove si è delinquito, verrà proferita la pena più mite. Della decisione che si pronunzierà, sarà inviata copia al Governo, nei cui Stati si è delinquito, allorché essa avrà fatto passaggio in cosa già giudicata.

Art. 5.
Qualora l’individuo di cui si domanda la estradizione, si trovasse imputato di reato anche nel territorio del Governo richiesto, la consegna sarà differita all’esito del giudizio e in caso di condanna, al tempo in cui sarà compiuta la espiazione della pena. Rimane però nelle facoltà del Governo richiesto non differire la consegna dell’imputato o condannato quando il reato avvenuto nei suoi Stati fosse notabilmente meno grave di quello commesso negli Stati dell’altro,

Art. 6.
Non si potrà fare grazia o concedere salvocondotto o impunità dal Governo che giusta la presente Convenzione si troverà nel caso di essere richiesto della consegna di qualche condannato o inquisito, in guisa che, se fossero stati accordati a simili rei, dovranno essere ritirati e di niun valore, venendo i medesimi giustamente domandati dall’altro Governo. Se il reo è in uno dei casi contemplati nell’art. 4 per cui non abbia luogo la consegna, non gli si potrà concedere grazia o impunità se non se d’intelligenza e coll’adesione dell’altro Governo.

Art. 7.
La domanda per arresto e per estradizione sarà sempre fatta per la via diplomatica e dovrà essere accompagnata da una copia autentica della sentenza, o del mandato di arresto, oppure da altro equivalente atto, spediti in ogni caso in forza di decisione dell’Autorità competente nel rispettivo Stato. Nel mandato dovrà essere designato il reato pel quale si domanda la estradizione, e la pena di cui è passibile secondo le leggi dello Stato richiedente. Si aggiungeranno anche i connotati per facilitare le ricerche e l’arresto del delinquente e stabilirne la identità.

Art. 8.
Nel caso di estradizione, l’imputato o condannato si consegnerà unitamente alle carte a lui sorprese, o compilate in occasione del suo arresto dalle Autorità del Governo richiesto ed agli oggetti che come relativi al reato si trovassero assicurati dalle Autorità medesime.

Art. 9.
Gli oggetti si furtivi che non furtivi, i quali nel corso del processo si riconoscessero appartenere a terze persone, dovranno dopo che se ne sarà fatto l’uso opportuno nel processo medesimo, restituirsi senza spesa veruna ai rispettivi proprietari, sempre che in seguito di legittima prova da dedursi innanzi il Giudice competente del luogo di loro domicilio, o avanti quello della causa, abbiano essi riportato su di ciò decreto favorevole.
La precedente disposizione verrà applicata anche nel caso in cui l’imputato o condannato fosse suddito dello Stato al quale venne diretta la domanda e la cui estradizione non deve quindi aver luogo a tenore dell’art. 4.

Art. 10.
Qualora per la formazione del processo occorra ad uno Stato la deposizione di testimoni dimoranti nell’altro, ovvero qualche copia di atto esistente in un pubblico Ufficio dello Stato richiesto, dovrà dessa domandarsi mediante la consueta lettera requisitoria da dirigersi dall’uno all’altro Governo nelle vie ministeriali, salvi i casi di urgenza in cui potranno i rispettivi Tribunali o Autorità rivolgersi l’una all’altra direttamente dandone però contemporaneo avviso nelle vie ministeriali come sopra.

Art. 11.
Tanto i Giudici quanto i Tribunali dell’uno e dell’altro territorio nella cui giurisdizione si trovassero inquisiti o condannati per misfatti o delitti rispettiva mente contemplati nella presente Convenzione, dovranno dare vicendevolmente immediata esecuzione alle rispettive requisitorie per l’esame dei testimoni e per le altre verifiche ed indagini che potessero richiedersi e provvederanno eziandio alla pronta compilazione dei relativi processi, tenendo nelle reciproche richieste le vie ministeriali, salvi i casi di urgenza come all’articolo precedente.

Art. 12.
Se in una procedura criminale aperta in uno degli Stati dei Governi con traenti fosse implicato alcun suddito dell’altro Governo, e nel corso del giudizio sorgesse il bisogno di sentire il correo o complice, lo Stato richiesto dovrà prestarsi alla domanda che gli venisse diretta di tale individuo, affinché il confronto abbia luogo nel territorio dello Stato richiedente, a condizione però, che cessato il bisogno, l’individuo venga restituito al proprio Governo onde essere giudicato dalle patrie Autorità. In tale caso lo Stato richiedente dovrà sopportare le spese per la conduzione dell’individuo arrestato sino al luogo della confrontazione e per la sua restituzione in patria, ed aver cura di farne sorvegliare la sicurezza.

Art. 13.
Andranno a carico del Governo richiesto le spese fatte nei suoi Stati, così per compilazione di carte, per assunzione di testimonianze e per copie di atti, come per arresto, detenzione, mantenimento del detenuto povero, non che pel trasporto dell’imputato o condannato nel luogo destinato per farne la consegna.
Entrano in questa disposizione anche le spese pel trasporto, nell’accennato luogo, degli oggetti assicurati come relativi al misfatto.

Art. 14.
Relativamente ai disertori rimarrà ferma la Convenzione del primo giugno 1821 fino a che non verrà altrimenti stabilito dalle alte Parti contraenti.

Art. 15.
La presente Convenzione si pubblicherà negli Stati dei Governi contraenti dopo il cambio delle ratifiche, che avrà luogo in Roma fra due mesi o più presto se si può, e sarà in osservanza dopo giorni quindici da quello in cui verrà eseguito il detto cambio. Avrà essa la durata di cinque anni, e si avrà come rinovata di quinquennio in quinquennio sino alla dichiarazione in contrario di uno dei due Governi, da doversi comunicare all’altro in via diplomatica, sei mesi almeno prima della scadenza del quinquennio.
In ſede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.


Roma, questo di- 5 dicembre – 1856.
G. Card. Antonelli m. p. Francesco Conte Colloredo m. p.
(L. S.) (L. S.)

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