Convenzione per la costruzione di strade ferrate

Convenzione fra l’Austria, lo Stato Pontificio, Modena, Parma e Toscana per la costruzione di strade ferrate

sottoscritta dai Plenipotenziari dei Governi interessati il primo Maggio 1851 in Roma, dove seguì anche lo scambio delle ratifiche al 18 Agosto 1851.

Per approfondire: Cronologia di Modena Dal 1815 ai giorni nostri

Noi FRANCESCO GIUSEPPE PRIM10, per la grazia di Dio Imperatore d’Austria, ec. ec. ec.
Col tenore delle presenti facciamo noto ed attestiamo a tutti ed a ciascuno a cui interessa:
Poiché dal Nostro Plenipotenziario e da quelli di Sua Santità, di Sua Altezza imperiale e reale il Granduca di Toscana e delle Loro Altezze reali i Duchi di Modena e Parma allo scopo di far costruire una strada ferrata che passando sul territorio di Parma e Modena e pei domini della Santa Sede congiunga le strade ferrate austro-lombarde con quelle della Toscana, venne conchiusa e sottoscritta in Roma il dì primo Maggio dell’anno corrente una solenne Convenzione, che è del seguente tenore:

TESTO ORIGINALE.

In nome della santissima ed indivisibile Trinità!
Sua Santità, Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Re d’Ungheria e di Boe mia ec. ec. ec.
Sua Altezza reale l’Arciduca, Duca di Modena ec. ec. ec.
Sua Altezza reale l’Infante di Spagna, Duca di Parma ec. ec.
Sua Altezza imperiale e reale l’Arciduca, Gran Duca di Toscana ec. ec. ec.,
animati dal desiderio di procurare ai rispettivi Stati i vantaggi che possono loro risultare dall’apertura di una strada destinata a congiungere le reti di strade ferrate austro-lombarde con quelle delle consimili strade esistenti in Toscana, hanno determinato di devenire a tale effetto alla stipulazione di una Convenzione speciale, ed hanno a tal fine nominato in Loro Plenipotenziari:
Per parte della Santa Sede:
Sua Eminenza il signor Cardinale Giacomo Antonelli, Pro-Segretario di Stato di Sua Santità.
Per parte dell’Austria:
Il signor Conte Maurizio Nicola Esterházy-Galantha-Forchtenstein, Gran Croce dell’Ordine pontificio Piano, di quello Gran ducale di S. Giuseppe di Toscana, di quello reale di S. Gennaro delle due Sicilie e dell’Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, Ciamberlano di Sua Maestà imperiale e reale apostolica, Suo inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la Santa Sede.
Per parte di Modena:
Il signor Conte Francesco Malaguzzi, Tenente Colonnello e Ciamberlano di Sua Maestà imperiale reale apostolica, Cavaliere di seconda classe di S. Anna di Russia, Commendatore dell’Ordine pontificio di S. Gregorio Magno, e di quello di S. Giorgio della Riunione, Cavaliere di terza classe dell’Aquila rossa di Prussia,
Per parte di Parma:
Il signor Dottore Marco Aurelio Onesti, Commendatore del sacro angelico imperiale Ordine Cotantiniano di S. Giorgio di Parma, e del reale Ordine di Francesco I. delle due Sicilie, Consigliere di Stato effettivo, Ministro di Stato pel Dipartimento delle finanze.
Per parte della Toscana:
Il signor Consigliere Giovanni Baldasseroni, Senatore della Toscana, Cavaliere dell’Ordine insigne e militare di S. Stefano Papa e Martire, Cavaliere Gran Croce dell’Ordine del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe, Gran Croce dell’Ordine imperiale austriaco di Leopoldo, Gran Croce decorato del gran Cordone della sacra Religione ed Ordine militare dei SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Gran Croce dell’Ordine pontificio di S. Gregorio Magno, Gran Cordone dell’Ordine di S. Gennaro delle due Sicilie, Senatore Gran Croce del sacro angelico imperiale Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, decorato della Croce di prima classe pel Merito civile dell’Ordine Parmense di S. Lodovico, Ciamberlano di Sua Altezza imperiale reale il Gran Duca, Suo Ministro-Segretario di Stato pel dipartimento delle finanze, del commercio e di lavori pubblici, Presidente del Consiglio dei Ministri ec. ec.
I quali essendosi riuniti in Roma ed avendo esibiti i loro pieni poteri, convenuto trovati in buona e debita forma, e quelli scambiatisi, hanno convenuto e stipulato gli articoli seguenti con la riserva delle ratifiche dei rispettivi Sovrani:

Art. 1. La Santa Sede, l’Impero austriaco, i Duchi di Modena, e di Parma, ed il Gran Duca di Toscana penetrati dalla importanza di agevolare i mezzi di comunicazione fra i Loro Stati ed ampliare così le scambievoli relazioni di buona vicinanza, concordano la costruzione di una strada ferrata che assumerà il nome di Strada ferrata dell’Italia centrale e che partendo, per una parte da Piacenza si debba dirigere per Parma a Reggio, e per l’altra parte staccandosi da Mantova proceda ugualmente a Reggio, e di colà per Modena e Bologna a Pistoia od a Prato, secondo che sarà riconosciuto più agevole e men dispendioso il passaggio dell’Apennino, congiungendosi infine, nell’una o l’altra di dette città alla rete delle strade ferrate toscane.
Art 2. È annessa alla presente Convenzione la carta geografica sulla quale è in colore azzurro tracciato l’andamento della linea con la quale sviluppasi il concetto espresso nell’articolo precedente, fermo sempre quanto è in esso avvertito circa al punto nel quale la strada traversa l’Apennino per congiungersi alle strade toscane, ciò che si riserva, nel i. interesse dell’impresa, a studi e verificazioni ulteriori.
Art. 3. Il Governo imperiale austriaco si obbliga di ultimare a tutte sue spese e contemporaneamente alla strada che forma soggetto della presente Convenzione, le proprie strade ferrate tanto fino a Piacenza quanto fino a Mantova, permettendo in ambidue questi punti che le strade stesse si congiungano alla nuova strada centrale italiana.
Art. 4. Il regio Governo toscano ugualmente promette che le proprie strade ferrate da Pistoia a Lucca, e da Pistoia a Firenze saranno ultimate contemporaneamente, se non prima, della nuova strada centrale.
Art. 5. La costruzione della strada ferrata per l’Italia centrale sarà affidata ad una o più Società intraprenditrici, a quelle migliori condizioni che sarà possibile di stabilire per diligenza della Commissione, di cui sarà parlato in appresso. – Frattanto i Governi interessati concordano fin d’ora di assicurare alla Società, o alle Società suddivisate i seguenti benefizi e privilegi, cioè:
a) protezione ed assistenza efficace per eseguire tutti gli studi e successivamente tutti i lavori necessari per condurre l’impresa;
b) diritto di procedere per via di espropriazione coatta al l’acquisto di qualsivoglia terreno o fabbrica che sia necessario per l’esecuzione della strada, come per l’erezione di tutti gli sta bili necessari al servizio della medesima, ritenuto nella Società espropriante l’obbligo di indennizzare pienamente i possessori espropriati e guarentirne l’interesse a termini di giustizia, secondo le leggi veglianti nei rispettivi Stati ed i sistemi praticati in altri casi congeneri;
c) privilegio esclusivo per la durata non maggiore di anni cento, intendendosi che la maggiore o minore durata della con cessione dovrà formare appunto articolo di negoziazione fra la Commissione e le Società concorrenti, e salve in questo rapporto le dichiarazioni che si contengono nel successivo art. 24.
d) esenzione da qualunque imposta ordinaria, straordinaria e speciale sulla strada, suoi accessori ed esercizio della medesima, e libera introduzione franca di dazio o di altre gabelle per tutti i ferramenti, macchine, attrezzi ed oggetti strettamente ed esclusivamente necessari alla costruzione della strada, primo armamento ed attivazione della medesima, esenzione dal diritto proporzionale di cui fossero passivi tutti gli atti che la Società dovesse stipulare per la costruzione della strada, quali saranno registrati, o come dicesi, interinati col pagamento del minimum fra i diritti fissi stabilito dalle leggi dei rispettivi paesi. – È però ben inteso che la Società continuerà a pagare l’imposta territoriale sulla cifra per la quale i terreni o le fabbriche da essa acquistate figuravano ai pubblici catasti secondo la precedente loro destinazione;
e) garanzia di un minimum di interesse sul capitale che, dentro certi limiti, sarà effettivamente impiegato nella costruzione della strada.
Art. 6. In compenso agli accennati benefizi, la Società concessionaria dovrà sottomettersi a tutte le condizioni ed oneri inerenti a simili intraprese e fra le altre a quelle che appresso:
a) ultimare gli studi preparatori atti a scegliere e tracciare la linea stradale, entro un anno dal momento che verrà stipulato con essa l’atto di concessione. E segnatamente per ciò che riguarda la communicazione fra Bologna e la Toscana, la Società concessionaria dovrà studiare ugualmente la linea fra Bologna e Pistoia che quella fra Bologna e Prato, onde porre i Governi in istato di scegliere quella più conveniente all’impresa, e per la linea da Bologna per la Porretta a Pistoia, come per quelle dei ducati di Modena e di Parma potrà profittare degli studi che fossero già fatti, di contro al debito compenso verso i proprietari dei medesimi.
b) incominciare contemporaneamente i lavori in cinque punti entro il termine di un mese da che la linea sarà stata definitivamente approvata, attaccando l’opera da cinque parti, cioè Pistoia o Prato, Bologna, Modena, Piacenza e Mantova, dividendoli in modo tale, che la strada tutta debba essere terminata in quattro anni, decorrendi dal giorno in cui l’intera linea stradale sarà stata definitivamente approvata e specialmente quanto alla comunicazione fra Bologna e la Toscana, è determinato che i lavori si comincino insieme dal punto di confine dei due Stati e di là si scenda verso le città che si debbono collegare;
e) sottomettersi intieramente alla sorveglianza ed ispezione tecnico-amministrativa della Commissione, di che appresso, come degli ingegneri ed ispettori che saranno alla medesima delegati;
d) stabilire d’accordo con essa Commissione non tanto il termine di durata della concessione quanto il minimo dell’interesse che dovrà esserle garantito, il numero delle stazioni di che la strada deve essere corredata, le località delle medesime, il numero delle corse che per il meno dovranno eseguirsi, il massimo dei prezzi esigibili per il trasporto delle persone o delle merci, ed ogni altra disposizione di disciplina conveniente a cautelare la sicurezza personale e l’interesse degli utenti la strada, analogamente a quanto si pratica sopra altre strade ferrate italiane.
Art. 7. Fino al totale compimento della strada centrale, gli introiti eventuali sopra i tronchi che già fossero in esercizio si devolveranno a reintegrare il capitale impiegato nella costruzione, a carico del quale cadranno gli interessi che la Società dovesse corrispondere sopra i versamenti fatti dagli azionisti, e computa bili a scala in ragione di tempo dalla data dei versamenti medesimi.
Art. 8. Per quanto sia possibile, si fisserà fin da principio, sul risultato di perizie estimative, con la Società intraprenditrice il capitale sociale, dentro la concorrenza del quale vuolsi ristretta la garanzia di un minimum di interesse a carico dei Governi contraenti.
Tutte le volte che ciò non si possa assolutamente conseguire, si darà luogo a stipulare e quindi operare come appresso:
Condotta la strada sotto assoluta dipendenza ed ispezione della Commissione, sarà al momento dell’apertura totale di essa, verificata tutta la spesa occorsa per la costruzione, armamento e corredo di esercizio della medesima, e quella somma costituirà il capitale sul quale si intende dai Governi garantito quel minimum d’interesse che sarà concordato.
Art. 9. Qualora dopo i primi due anni dal momento della totale apertura della strada risultasse dai conti dell’esercizio della medesima, che gli utili netti non fossero nel loro complesso tali da coprire il minimum dell’interesse stato garantito sul capitale determinato come nell’articolo precedente, in tal caso la Società avrà il diritto di convenire coi Governi contraenti che venga por tata ad effetto l’assicurazione di quell’interesse nel limite pattuito. L’effetto di questa Convenzione è retroattivo alle due annate precedenti.
Art. 10. Con la garanzia che si assumono, gli Stati contraenti non resteranno mai esposti ad altre obbligazioni, che a quella di pagare la sola differenza che si verifichi fra la rendita netta realizzata sull’intiero andamento della strada centrale e l’impor tare dell’interesse garantito sul capitale sociale determinato.
Art. 1 1. La rendita netta per gli effetti espressi nell’articolo precedente, sarà quella che risulterà dagli annui incassi, detratte le spese del mantenimento della strada e suo esercizio, esclusa ogni qualunque prelevazione di fondo di riserva, ed esclusa altresì ogni spesa dipendente da qualsivoglia ristauro straordinario di cui per qualunque causa si verificasse il bisogno.
Art. 12. All’oggetto che dette spese siano tenute nei giusti limiti, né venga la rendita, per detrazione delle medesime, oltre la debita misura diminuita, dovrà ogni anno essere sottoposto alla Commissione governativa, per la conveniente approvazione, uno stato di previsione di esse spese, né oltre la cifra da questo stato risultante potranno valutarsi le spese nello stabilire la differenza fra la rendita netta e l’importare dell’interesse garantito.
Art. 13. Se per caso fortuito straordinario e di forza maggiore restasse interrotto, per un lasso di tempo non breve, il regolare esercizio della strada, o in totalità o per un tratto superiore alla terza parte della lunghezza della medesima, si intenderà pure sospeso, durante la detta interruzione l’effetto della accordata garanzia.
Art. 14. Le somme che gli Stati contraenti dovessero pagare alla Società concessionaria in conseguenza della garanzia preci tata, dovranno essere loro rimborsate sopra le eccedenze che, al di là dell’interesse garantito, si verificassero nei prodotti degli anni successivi.
Art. 15. All’effetto poi di stabilire più particolarmente la misura dell’impegno che ciascun Governo assume nel garantire alla Società concessionaria un minimum di interesse sul capitale che verrà impiegato nella costruzione ed attivazione della strada centrale italiana, resta concordemente determinato quanto appresso;
Sarà tenuto conto distinto dirimpetto a ciascun Governo delle somme tutte impiegate esclusivamente nella costruzione ed arma mento del piano stradale dentro il territorio del rispettivo Stato, come per le opere e fabbriche qualunque erette dalla Società nel territorio suddetto per necessario servizio della strada medesima.
La spesa occorsa per provvista di macchine, carrozze, carri e quanto altro occorra per l’esercizio della strada, e che servir debba a promiscuo servizio sopra la linea della medesima, verrà ripartita per ugual porzione, e così per un quinto fra i cinque Governi contraenti.
Ed il cumulo delle somme procedenti dai due titoli antedetti, costituirà il capitale sul quale ciascun Governo sarà tenuto a garantire per la sua quota, l’interesse pattuito con la Società.
Rimane però correspettivamente stabilito, che anco i prodotti che si realizzeranno sopra tutta la linea stradale debbano essere dimostrativamente imputati a vantaggio di ciascun Governo sopra la proporzione stessa del capitale sul quale ha l’obbligo di garantire gli interessi, così che niuno dei Governi contraenti rimanga mai esposto oltre la differenza che per avventura si verifichi tra la quota dei prodotti totali della strada che deve essergli attribuita e la quota dell’interesse di cui ha assunto la garanzia, l’una e l’altra ugualmente calcolate sulla base del capitale risultante dal cumulo delle spese surriferite.
Così pure rimane per ultimo dichiarato che al termine della concessione ciascun Governo entrerà liberamente al possesso del tronco o tronchi stradali esistenti sul rispettivo territorio, e delle fabbriche di ogni genere, che fossero state costruite per servizio della strada.
Art. 16. I Governi contraenti si riserberanno finalmente, di rimpetto alla Società concessionaria, e correspettivamente alla garanzia che le accordano i diritti che appresso:
a) di invigilare nel più lato modo l’amministrazione economica dell’impresa, di richiedere tutti gli schiarimenti e comunicazioni che crederà opportuni, di farsi rappresentare nelle adunanze generali per mezzo di due o tre Commissari, e di prendere parte attiva non tanto nelle discussioni, quanto anche nelle de liberazioni delle medesime;
b) di ordinare un cambiamento di tariffe parziali o generali, quando l’esperienza dimostrasse che con quelle in corso non si può raggiungere una rendita che valga a coprire, oltre le spese, il garantito interesse.
Art. 17. La Società concessionaria dovrà permettere che i Governi concedenti erigano a proprio conto e per loro servizio i telegrafi elettrici lungo la linea stradale, avrà l’obbligo di dar comodo nelle stazioni per la residenza dei gabinetti telegrafici, e farà che le persone addette al suo servizio si prestino pure a sorvegliare la manutenzione dei telegrafi medesimi.
Correspettivamente i Governi concederanno alla Società l’uso gratuito dei telegrafi per le comunicazioni interessanti esclusiva mente il servizio della strada ferrata, osservate sempre le discipline convenienti.
Art. 18. Tutte le volte che gli Stati contraenti si troveranno d’accordo per ridurre ad atto la facoltà riservatasi di stabilire la linea telegrafica, di che è sopra parola, ciascuno contribuirà alla spesa nella percorrenza del proprio territorio, e dentro i limiti del medesimo avrà il carico del personale necessario. Per altro ogni comunicazione tra Governo e Governo per mezzo della linea telegrafica, sarà gratuita, e quando la linea stessa dovesse esser messa a disposizione anche del pubblico, ciò formerà subbietto di accordo separato.
Art. 19. La Società concessionaria dovrà pure obbligarsi alla condizione di condurre gratis con i treni stabiliti un vagone postale, o di dare altrimenti comodo, a piacere dei Governi interessati, per il trasporto delle corrispondenze postali, regolando le corse e le fermate dei convogli in modo che possa lungo la linea essere disimpegnato il servizio postale.
La Società dovrà in ultimo obbligarsi tanto ad assicurare per un prezzo discreto, da convenirsi, il trasporto dei militari, della forza politica e degli arrestati che fossero alla loro rispettiva custodia commessi, in guisa che siavi per questi ultimi la sicurezza necessaria, quanto a stipulare ogni maggiore facilità combinabile per il trasporto dei militari che viaggiano isolati od in corpo, secondo quello che nei rispettivi casi si pratica sopra altre strade di ferro già attivate.
Art. 20. Il Governo austriaco, come ciascun altro dei Governi contraenti permetterà che la Società si formi in qualunque delle città del rispettivo dominio, ed abbia sede nella medesima, con che per altro debba in ogni caso essere costituita un’amministrazione generale residente in Modena, che viene riguardata come luogo centrale per gli interessi della impresa.
Art. 21. Le azioni della Società godranno ugualmente in tutti gli Stati dei Governi contraenti tutte quelle garanzie, prerogative e facilità che si accordano rispettivamente alle azioni delle Società indigene.
Art. 22. La Commissione, di che è parola negli articoli pre cedenti, si comporrà di cinque Membri, uno per ciascun Governo, ed avrà la sua sede pure in Modena. Ciascun Governo sosterrà
la spesa del Commissario rispettivo, ma tutte le spese occorrenti per il personale subalterno ed altre di uffizio, saranno sostenute dalla Società e portate annualmente nel bilancio di previsione prescritto dall’art. 12 surriferito.
Art. 23. Con regolamento speciale da concordarsi, verrà stabilita la sfera di attribuzioni della Commissione prenominata, così dirimpetto ai Governi contraenti quanto verso la Società.
Art. 24. All’effetto che resti precisamente determinata la por tata del privilegio che i Governi contraenti intendono di accordare alla Società concessionaria, è dichiarato che, conseguente mente al medesimo eglino si obbligano solamente a non autorizzare, per tutta la durata della concessione, altra strada ferrata che serva direttamente alle medesime comunicazioni dei luoghi allacciati con la linea di strade che forma il soggetto della con cessione medesima Mentre all’opposto si riservano rispettivamente la facoltà di eseguire ed autorizzare la costruzione di nuove strade o bracci di strade, tanto ordinarie quanto ferrate, anche in comunicazione od in prolungamento di quelle sopraenunciate.
Art. 28. Il cambio delle ratifiche della presente Convenzione avrà luogo in Roma nello spazio di giorni quaranta e più presto, se sarà possibile.
In fede di che la presente Convenzione è stata in cinque originali firmata dai Plenipotenziari suddetti che vi hanno apposto la impronta dei loro stemmi.
Roma il giorno primo del mese di Maggio dell’anno mille ottocento cinquant’uno.

G. Card. Antonelli m. p.
M. Esterhàzy m. p.
Malaguzzi m. p.
M. A. Onesti m. p.
G. Baldasseroni m. p.
Noi visti e ponderati gli articoli di questa Convenzione affermiamo e dichiariamo di ratificarli ed approvarli tutti, promettendo colla Nostra imperiale regia parola di voler fedelmente eseguire quanto in essi si contiene, e di non permettere che per qualsiasi ragione vi si contravvenga dai Nostri sudditi.
In fede di che abbiamo sottoscritto di Nostra mano le presenti tavole del Trattato ed abbiamo ordinato di apporvi il Nostro suggello.
Dato nella città di Vienna il 4 Giugno dell’anno 1851, terzo dei Nostri Regni.
Francesco Giuseppe (e s)
F. Schwarzenberg m. p.

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