Convenzione postale del 1851 tra Austria e Modena

Convenzione postale tra l’Austria e Modena

Per approfondire: Cronologia di Modena Dal 1815 ai giorni nostri

Categoria: Storia di Modena

29 Ottobre 1851, Fu sottoscritto dai plenipotenziari d’ambi i Governi a Modena il 29 Ottobre 1831, e ne vennero concambiate le ratifiche nella stessa città il 5 Dicembre 1851.
Noi FRANCESCO GIUSEPPE PRIMO, per la grazia di Dio Imperatore d’Austria, ec. ec. ec.
Col tenore della presente facciamo noto ed attestiamo a tutti ed a ciascuno cui interessa:
Poi che tra il Nostro plenipotenziario e quello di Sua Altezza imperiale reale l’Arciduca d’Austria, Granduca di Toscana venne conchiusa a Firenze il 5 Novembre 1850 e da Noi sancita il 30 dello stesso mese ed anno una convenzione fondamentale sulla lega postale austro-italica, e venne questa riconosciuta ed accettata anche dai plenipotenziari tanto Nostri, quanto di Sua Altezza reale l’Arciduca d’Austria, Duca di Modena, come se fosse stata da loro stessi stipulata ed accettata, aggiuntavi pure una convenzione speciale postale conchiusa e sottoscritta a Modena il giorno 29 d’Ottobre 1851, la quale è del tenore seguente:

Testo originale.

Il Governo austriaco ed il Governo estense avendo sentito l’opportunità di agevolare sempre meglio ai propri sudditi rispettivi il pronto e sicuro scambio delle comunicazioni postali, così è che i Plenipotenziari dei due Governi predetti cioè:
Per Sua Maestà l’imperatore d’Austria il Conte Giovanni Girolamo Allegri, Commendatore dell’Ordine pontificio di S. Gregorio Magno, Ciamberlano attuale di Sua Maestà imperiale e reale apostolica e Suo Ministro residente presso le Corti di Modena e di Parma, e per Sua Altezza reale l’Arciduca Duca di Modena il Conte Giuseppe Forni, imperial regio Ciamberlano, Commendatore dell’Ordine del merito della Corona di Baviera, Cavaliere Gran Croce dell’Ordine d’Isabella la Catolica, Commendatore dell’imperial Ordine della Corona di ferro, Cavaliere Gran Croce dell’Ordine pontificio di S. Gregorio Magno, Cavaliere Gran Croce dell’Ordine portoghese di Cristo, Senatore Gran Croce del Sacro angelico imperial Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, Consigliere di Stato di Sua Altezza reale l’Arciduca Duca di Modena e Suo Ministro degli affari esteri, Chiamati dai loro poteri e dalle loro istruzioni a stipulare d’accordo una convenzione speciale postale, sotto riserva delle Sovrane ratifiche, hanno adottato il seguente articolato:
In nome della santissima ed indivisibile Trinità!

Accessione del Governo di Modena alla lega postale Austro-italica.
Art. 1. Premesso che sotto la data del 5 Novembre 1850 fu stipulata in Firenze tra i Governi di Sua Maestà l’Imperatore d’Austria da una parte, e di Sua Altezza imperiale reale l’Arciduca Gran Duca di Toscana dall’altra, una convenzione fondamentale per una lega postale austro-italica, il reale ducal Governo di Modena dichiara di accedere alla lega stessa, e di accettare la sovraccennata convenzione fondamentale, di cui pertanto si allega sotto A, come parte integrante, una copia autenticata, salve le modificazioni e riserve contenute nella presente convenzione speciale.
Estensione della convenzione fondamentale.
Art. 2. Tutte le disposizioni contenute nella convenzione fondamentale del 5 Novembre 1850 saranno applicabili giusta l’Articolo 1 della medesima, e salve le modificazioni e riserve di cui sopra, tanto alla corrispondenza concambiantesi fra il Ducato di Modena e gli altri paesi appartenenti alla lega postale austro-italica, quanto a quella concambiantesi fra il Ducato e paesi suddetti e l’estero.
disposizioni concernenti la circolazione delle corrispondenze nell’interno del Ducato accedente rimangono intieramente nel dominio della propria di lui Amministrazione.
Comunicazioni postali.
Art. 3. Le comunicazioni postali dirette fra i due Stati saranno mantenute, come al presente, sopra due punti di frontiera, cioè fra S. Benedetto e Novi, e fra Borgoforte e Guastalla.
Fra S. Benedetto e Novi la comunicazione sarà giornaliera ed avrà luogo per ora, in quanto a tre giorni per settimana a mezzo dei corrieri austriaci o toscani facienti il viaggio tra Mantova e Firenze e viceversa per la via di Modena e Bologna, ed in quanto agli altri quattro giorni a mezzo di staffetta ordinaria percorrente il medesimo stradale. Tanto i corrieri quanto le staffette parti ranno da Mantova alle ore 3.30 antemeridiane, e da Firenze alle ore 5 pomeridiane, per impiegare nell’intero tragitto fra i due punti estremi non più di ore 28 1/2. Il Governo austriaco si ri serva peraltro di far correre, come già fa correre attualmente un furgoncino pel servigio delle proprie truppe in una delle giornate destinate alle corse di staffetta e precisamente in sostituzione della staffetta stessa.
Fra Borgoforte e Guastalla la comunicazione sarà mantenuta per ora, e sino a nuovi concerti da prendersi, nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, a mezzo della già esistente staffetta ordinaria istituita fra Mantova e Guastalla, in partenza da Mantova alle ore 4 antemeridiane, e da Guastalla alle ore 5 pomeridiane, per compire l’intero viaggio in un tempo non maggiore di ore 5.
Oltre alle sovraccennate due comunicazioni dirette, altra indi retta ne verrà giornalmente mantenuta fra Modena e Milano per la via di Parma e Piacenza, a mezzo della già esistente staffetta ordinaria, in partenza da Milano alle ore 2 pomeridiane e da Modena subito dopo l’arrivo della posta della bassa Italia, la quale compirà l’intero tragitto fra i due punti estremi in un tempo non maggiore di ore 20.

Cambiamenti di orario e di mezzi di trasporto.
Art. 4. I cambiamenti di orario, che, pel bene di servigio, fosse riconosciuto utile o conveniente di introdurre nelle predette corse, potranno essere concertati e stabiliti fra la Direzione su periore delle poste lombardo-venete e la Direzione generale delle poste estensi, salvo a regolarsi, in caso di discrepanza, a seconda del disposto dall’art. 35.
I cangiamenti nei mezzi di trasporto, non che la soppressione, la riduzione, o l’aumento di corse, sono riservati ai rispettivi Dicasteri superiori. Le dette Direzioni potranno tuttavia promuo vere fra di loro le analoghe iniziative in proposito.

Cambio dei pieghi postali.
Art. 5. In Modena ogni corsa e Milano, sarà mantenuto Modena l’attuale e Lodi, cambio Reggio dei e Milano, Reggio e Lodi, Modena e Venezia, Modena e Verona, Modena e Mantova, Carpi e Mantova, Guastalla e Mantova, Guastalla e Borgoforte.
I pieghi concambiantisi fra Modena e Reggio da una parte e Milano e Lodi dall’altra, saranno giornalmente inoltrati mezzo della comunicazione indiretta stabilita fra Modena e Milano, col qual mezzo saranno pure da inoltrarsi quelli concambiantisi fra Milano e Lodi da una parte, e Bologna, Firenze e Roma dal l’altra.
Quelli concambiantisi fra Modena da una parte e Venezia, Verona e Mantova dall’altra, non che fra Carpi e Mantova lo sa ranno a mezzo della comunicazione diretta stabilita fra S. Bene detto e Novi.
Quelli finalmente concambiantisi fra Guastalla da una parte, e Mantova e Borgoforte dall’altra, lo saranno a mezzo dell’altra comunicazione diretta stabilita fra Borgoforte e Guastalla.
Sarà però in facoltà delle Amministrazioni postali il mettersi d’accordo per regolare altrimenti il cambio stesso, ove ciò sembrasse più utile al servigio.
Spese per l’inoltro delle corrispondenze.
Art. 6 È consentita la massima che il trasporto delle corrispondenze sugli ordinari stradali postali debba essere effettuata da ogni Governo a proprie spese per la percorrenza sul proprio territorio, e sino alla prima stazione dello Stato limitrofo.
Per tal ragione l’inoltro delle medesime seguirà dall’una parte per conto austriaco sino a Novi, e rispettivamente sino a Guastalla e dall’altra per conto estense sino a S. Benedetto e rispettivamente sino a Borgoforte.

Applicazione interinale della massima agli eccezionali casi pratici vigenti.
Art. 7. Siccome attualmente l’Amministrazione estense non è cointeressata nel prodotto dei viaggiatori e degli articoli inoltrati coi corrieri e col furgoncino militare, così sino al momento in cui andranno in attività le corse di diligenza contemplate nell’articolo 38 si conviene frattanto in quanto segue:
I. L’attiraglio delle carrozze a quattro posti ora adoperate dai corrieri austriaci rimane fissato:
a) in cavalli tre (3) quando il corriere sia o solo, od in compagnia di uno o due viaggiatori;
b) in cavalli quattro (4) quando il corriere abbia seco tre viaggiatori;
c) similmente in cavalli quattro (4) nel caso di guasto alla strada, sia per gran copia di nevi, sia per rottura di fiumi od altro, quando il corriere si trovi o solo, od in compagnia di uno o due viaggiatori;
d) in cavalli sei (6) quando sussistendo il caso suddetto il corriere abbia seco tre viaggiatori.
II. I corrieri come sopra pagheranno le competenze dell’attiraglio
nel caso a) per cavalli due (2)
nel caso b) per cavalli tre (3)
nel caso c) per cavalli due (2)
nel caso d per cavalli quattro (4)
Le mancie verranno pagate, come di consueto, in quanto ai postiglioni per tutti quelli occorsi ed adoperati, ed in quanto agli stallieri per tutti i cavalli realmente attiragliati.
III. Finalmente quanto sia al furgoncino militare, ritenuto non essere il medesimo che un servigio eccezionale, il quale tiene straordinariamente luogo della staffetta ordinaria, l’Amministrazione estense dall’ammontare dovutole per attiraglio fornito, e da soddisfarsi a tariffa, dedurrà l’importo di una staffetta, pure ordinaria, nella stabilita misura di italiane lire 2.30 per posta.
Il convenuto come sopra varrà per ora a rappresentare equitativamente nelle corse di corriere austriaco e di furgoncino militare la debita compartecipazione dell’Amministrazione estense all’inoltro delle corrispondenze sul proprio territorio per mezzo di una staffetta.

A. CORRISPONDENZE AUSTRO-ESTENSI

Trattamento delle corrispondenze austro-estensi.
Art. 8. Le tasse che si percepiscono al presente sulle corrispondenze nate nell’Austria e destinate pel Ducato di Modena, e viceversa nate nel Ducato di Modena e destinate per l’Austria, sono abolite, e verrà loro sostituita la comune tariffa stabilita nella convenzione fondamentale, modificata come qui appresso.

Tassa di porto in ragione di distanza.
Art. 9. Relativamente alle corrispondenze fra il Ducato e l’Austria si conviene che, nelle esazioni che seguiranno negli Stati estensi le tasse delle lettere e dei campioni fissate dall’art. 9 della convenzione fondamentale in carantani 3, 6 e 9 giusta le distanze di dieci (10) leghe germaniche inclusive, di più di 10 sino a venti (20) leghe inclusive, e di oltre le dette venti (20) leghe siano valutate in centesimi 15, 25 e 4o, italiani: ritenuto che ciascuna delle dette leghe germaniche corrisponda a quattro (4) miglia geo grafiche italiane.

Stampe e campioni.
Art. 10. Per le stampe sotto fascia si esigerà, senza riguardo alla distanza (giusta l’art. 13 della convenzione fondamentale) la tassa di un carantano per ogni lotto di Vienna, ragguagliata a centesimi 5 italiani per ogni gramme 17 la di peso.
Pei campioni si esigerà la tassa di una lettera semplice per ogni 2 lotti, ossia per ogni 35 gramme.

Peso della lettera semplice e relativa gradazione.
Art. 11. Il peso di una lettera semplice viene fissato in un lotto viennese, pari a gramme 17 le (art. 1 o della convenzione fonda mentale). Eccedendo questo peso, e sino inclusivamente a 2 lotti, pari a gramme 35, la tassa di porto si raddoppia; oltre i lotti 2 (gramme 35) e sino inclusivamente ai lotti 3 (gramme 52 1/2) la tassa si triplica; e così di seguito.

Affrancazione per mezzo di francobolli.
Art. 12. Il pagamento del porto, che, in virtù dell’art. 11 della convenzione fondamentale, deve per massima essere anticipato, si effettuerà mediante applicazione di bolli giustificativi l’affrancazione, volgarmente detti francobolli, la cui vendita avrà luogo nei due Stati per cura delle amministrazioni postali.
Questi francobolli porteranno l’indicazione del valore diverso di carantani 1, 2, 3. 6 e 9 nell’Austria, e di italiani centesimi 5, 10, 15, 25 e 40 nel Ducato.

Affrancazione dei franco-bolli.
Art. 13. Chi vorrà spedire lettere, stampe, o campioni, col mezzo delle poste, attaccherà al margine superiore dell’indirizzo in modo sicuro, bagnando la materia tenace che si trova stesa sulla parte rovescia del francobollo, uno o tanti francobolli, quanti occorrono per ragguagliare col loro valore la tassa di affrancazione secondo la distanza ed il peso.
La tassa di raccomandazione, e quella per le ricevute di ritorno, (art. 14 della convenzione fondamentale) verranno corrisposte ciascuna mediante un francobollo da carantani 6 e rispettivamente da centesimi 25 italiani.
Quello per la raccomandazione sarà applicato a tergo della lettera, dalla parte del suggello, per cura del mittente; quello per la ricevuta di ritorno sarà applicato alla ricevuta stessa per cura dell’impiegato postale ricevente.

Modo d’impostazione.
Art. 14. Le corrispondenze di cui sopra, ove non si vogliano raccomandare (assicurare), debbono essere introdotte nelle buche a ciò destinate presso gli Uffici postali.
Quelle che si vogliono spedire raccomandate (assicurate) con o senza ricevuta di ritorno, dovranno essere invece consegnate agli impiegati postali munite sempre in precedenza dei debiti francobolli.

Sopratassa.
Art. 15. La sopratassa pagabile dal destinatario oltre il porto o quel che manca del porto e della quale è parlato all’art. 12 della convenzione fondamentale, sarà applicata alle lettere non affrancate, o non munite di sufficienti francobolli, nella misura di carantani 3 per ogni lotto, da conguagliarsi per gli Stati estensi, con centesimi 15 italiani per ogni gramme 17 1/2 di peso della lettera.

Affissione della tariffa e della nota dei paesi.
Art. 16. Al fine di mettere a portata di chicchessia il calcolo del porto delle lettere, ogni Ufficio postale dei due Stati terrà affissa a comoda vista del pubblico la tariffa e le disposizioni che alla medesima si riferiscono, non che l’elenco degli Uffici postali degli altri Stati appartenenti alla lega austro-italica, che da lui distano non più di dieci, e al di la delle dieci, non più di venti leghe germaniche.
Queste pezze saranno stampate pegli Uffici principali e nei medesimi saranno vendibili al pubblico.
Applicazione eccezionale dei francobolli per parte degli impiegati postali.
Art. 17. Nei casi dubbi gl’impostanti hanno il diritto, non solo di far pesare l’articolo impostabile dall’impiegato della posta stessa, ma di interrogarli riguardo alla tassa competente; e questi in tali casi hanno l’obbligo, dopo di essersi prestati agli schiarimenti opportuni di somministrare, se bisogna, e di attaccare i francobolli occorrenti, contro pagamento del loro importo in contanti.
Abolizione della tassa di transito.
Art. 18. Tanto il Governo d’Austria quanto il Governo di Modena si obbligano di non aggravare le corrispondenze austro -estensi del diritto di transito, se non in quanto per avventura ne pretendessero da loro gli Stati italiani intermedi che alle medesime danno passaggio, cosicché queste non saranno in verun altro caso assoggettabili, per misura postale, che alla tassa di porto comune (art. 6 della convenzione fondamentale).

Lettere inesitabili.
Art. 19. L’eccezione contenuta nell’art. 18 della predetta convenzione fondamentale in forza della quale saranno accettate di ritorno, benché state aperte, quelle lettere che lo fossero state per conformità di nome e cognome, sarà estesa eziandio alle lettere contenenti viglietti esteri di lotteria od altro proibito nello Stato ove si trova il destinatario, e per tal motivo rifiutate da quest’ultimo.

B. CORRISPONDENZE ESTENSI-GERMANICHE.

Trattamento delle corrispondenze estensi-germaniche.
Art. 20. Per corrispondenze estensi-germaniche s’intendono quelle che si cambiano tra il Ducato e gli Stati della Confederazione germanica che hanno già acceduto alla lega postale Austro-germanica, e per le quali coll’art. 25 della convenzione fondamentale vengono assicurati dall’Austria al Ducato tutti quei vantaggi di cui godono le stesse sue corrispondenze per la percorrenza negli Stati propri e della Germania in forza della convenzione postale austro-germanica.
Le disposizioni portate da quest’ultima saranno attivate, relativamente alle corrispondenze dei paesi componenti la lega stessa cogli Stati estensi, nel tempo medesimo in cui andrà in vigore la presente convenzione.
Stati germanici ora appartenenti alla lega ed avviso delle nuove accessioni.
Art. 21. Gli Stati germanici che hanno già acceduto alla lega postale austro-germanica sono, oltre l’Impero austriaco in tutta la sua estensione, i Regni di Prussia, di Baviera, di Sassonia e di Hannover, i Gran-Ducati di Mecklenburg-Streliz, Mecklenburg-Schwerin, e Sassionia-Weimar-Eisenach, i Ducati di Schleswig-Holstein, Anhalt-Köthen, Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Sassonia-Altenburg, Sassonia-Goburg-Gotha, e Sassonia-Meiningen -Hildburghausen; i Principati di Waldek, Lippe, Reuss-Schleitz, Reuss-Greitz, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershau sen, e Schaumburg-Lippe, il Langraviato di Assia-Homburg e le città libere di Francoforte sul Meno, Brema, Amburgo e Lu becca.
A misura che un nuovo Stato accederà a questa lega, l’Austria ne darà immediatamente avviso al Governo di Modena, e si stabiliranno subito di comune accordo, tanto le disposizioni necessarie perchè le corrispondenze da e per il nuovo Stato sieno trattate come quelle degli Stati summenzionati, quanto l’epoca di attivazione delle medesime.
Porto estense sulle corrispondenze estensi-germaniche.
Art. 22. Per simili corrispondenze, così in arrivo come in partenza, viene stabilito, di coerenza all’art. 26 della convenzione fondamentale, che le poste estensi riscuoteranno per conto proprio una tassa speciale, la quale viene fissata:
a) in carantani tre (3) per ogni lettera semplice del peso di un lotto (grammi 17 1/2), da conguagliarsi con centesimi quindici (15) italiani nelle riscossioni che seguiranno nel Ducato;
b) nella suddetta tassa di una lettera semplice, ma invece per ogni due lotti (gramme 35) di peso per le mostre o campioni;
c) in carantani uno (1) da conguagliarsi con centesimi cinque (5) italiani per ogni lotto di peso, per gli stampati sotto fascia.
Di questa tassa verrà dato credito dall’Amministrazione Austriaca alla estense in carantani come sopra e non nei conguagli loro, per le corrispondenze affrancate a destinazione di luoghi nel Ducato e quelle impostate nei medesimi senza affrancazione.
Tassa complessiva.
Art. 23. La tassa complessiva per le corrispondenze tra il Ducato e gli Stati della lega austro-germanica risulta, secondo gli art. 9, 10, 13 e 25 della convenzione fondamentale, e l’art. 22 della presente convenzione speciale, come segue:
a) per una lettera semplice diritto estense . . . . . . . carant. 3
da conguagliarsi con . . . . . . . . . italiani cent. 15
diritto austro-germanico . . . . carant. 9
da conguagliarsi con . . . . . . . . 55 » 40
Totale . . . . . . . . carant. 12 italiani cent. 55
b) per le mostre e campioni la medesima tassa ad a), ma per ogni due lotti, e rispettivamente per ogni 35 gramme di peso, e colla progressione regolare di due in due lotti;
c) per le stampe sotto fascia sino al peso di un lotto (gramme 17 12)
diritto estense . . . . . . . carant. I
da conguagliarsi con . . . . . . . . italiani cent. 5
diritto austro-germanico . . . . carant. 1
da conguagliarsi con . . . . . . . . italiani cent. 5
Totale carant. 2 italiani, cent. 10
Tanto per le mostre o campioni, quanto per la stampe sotto fascia, si dovrà esattamente osservare tutto ciò che per queste due specie di corrispondenza fu stipulato coll’art. 13 della convenzione fondamentale.

Progressione del peso e della tassa.
Art. 24. La progressione del peso e della tassa, tanto per quel che riguarda le lettere comuni e raccomandate, quanto per ciò che concerne i campioni e le stampe sotto fascia, procede per amendue i diritti, austro-germanico ed estense, come quella appunto per le corrispondenze tra l’Austria ed il Ducato.

Diritto di transito per la Svizzera.
Art. 25. Qualora una parte della corrispondenza estense-germanica dovesse attraversare il territorio svizzero, ai diritti di porto fissati coll’art. 23 deve essere aggiunto il diritto di transito che fosse da pagarsi alla Svizzera, il quale pure potrà essere soddisfatto dal mittente, o dal destinatario, e precisamente là dove sarebbero esatti gli altri diritti, di cui al predetto art. 23.
Oltre ai precitati nessun altro diritto postale verrà imposto ai corrispondenti.

Pagamento dei diritti in contanti.
Art. 26. L’Austria promette di fare quanto da lei dipenderà perché anche il pagamento delle tasse dovuto sulle corrispondenze estensi-germaniche possa farsi mediante l’apposizione degli occorrenti francobolli. Frattanto questo pagamento dovrà eseguirsi dai corrispondenti in contante.

C. CORRISPONDENZE FRA IL DUCATO – ED ALTRI STATI AL DI LÀ DELL’AUSTRIA.

Corrispondenze con Stati oltre l’Austria senza toccare quelli della lega austro-germanica.
Art. 27. Il trattamento delle corrispondenze scambiantisi fra gli Stati estensi e quelli pei quali è necessaria la mediazione del l’amministrazione postale austriaca, esclusi però gli Stati, o che hanno aderito alla lega postale austro-germanica o pei quali la lega stessa servisse di intermediaria, verrà regolato in massima di conformità al titolo III. (art. 21, 22, 23 e 24) della convenzione fondamentale.
Nello stesso modo verrà pure regolato il trattamento delle corrispondenze concambiantisi fra gli Stati estensi ed i luoghi della Turchia. e del Levante ove esistono Uffici postali austriaci di spedizione o che riceveranno il loro inoltro a mezzo degli Uffici stessi.
Conseguentemente tali corrispondenze non verranno caricate che:
1. della sopratassa corrispondente al loro inoltro sopra Stati esteri, o per via di terra, o col mezzo di battelli al vapore, e questa nella misura medesima in cui viene pagata dai sudditi austriaci:
2. del diritto austro-estense, per l’inoltro sui territori dell’Impero e del Ducato, corrispondente a quello attribuito alle spedizioni percorrenti una distanza maggiore di 20 leghe germaniche, e questo da regolarsi colle medesime norme fissate per le corrispondenze internazionali.

Bonifico della sopratassa, ed incasso del porto austro-estense.
Art. 28. La sopratassa resterà a favore dell’erario austriaco, e verrà al medesimo bonificata dall’amministrazione estense per le corrispondenze affrancate degli Stati e luoghi predetti, o che da questi ultimi venissero spedite a pagamento negli Stati estensi.
Il porto austro-estense rimarrà a somiglianza di quello per le corrispondenze internazionali, a vantaggio dell’amministrazione ducale per quelle impostate negli Stati estensi, ed a vantaggio dell’amministrazione austriaca per quelle impostate negli Stati al di là dell’Austria, giacché per queste ultime l’Ufficio di confine, pel quale entrano le corrispondenze nel territorio austriaco, fa le veci di Ufficio d’impostazione.

Tariffa e progressione delle sopratasse.
Art. 29. L’entità delle summentovate in tutte le specialità del casi, non che la progressione delle relative tariffe, verranno partecipate dall’Amministrazione postale austriaca a quella di Modena con indicazione dei luoghi pei quali l’affrancazione è obbligatoria, e con ogni necessaria istruzione in proposito.
Visto per altro che, per alcune delle sopratasse medesime, potrebbe per avventura occorrere al Governo austriaco di prendere adesso qualche ulteriore intelligenza con singoli Stati esteri, così il medesimo si riserva di far seguire la partecipazione sumentovata dopo aver prese le intelligenze di cui sopra, ma ad ogni modo però sempre un mese prima dell’attivazione della presente convenzione.
Egualmente s’impegna il Governo austriaco a dare immediatamente avviso al Governo di Modena appena si effettui la rin novazione di alcuna delle convenzioni postali da esso stipulate coi singoli Stati esteri, e ciò allorquando ne venisse portata una alterazione qualsivoglia all’entità delle analoghe sopratasse, od alle relative gradazioni di peso.
Corrispondenze transitanti per gli Stati della lega austro-germanica.
Art. 30. Quelle corrispondenze che il ducato di Modena con cambiasse con località situate al di là di Stati germanici compresi nella lega postale austro-germanica, per modo che il loro istradamento seguisse a traverso, non solo dell’Impero austriaco, ma ben anche degli Stati anzidetti, verranno trattate, relativamente alla percorrenza lungo i nominati Imperi e Stati e lungo lo Stato estense, in piena conformità alle corrispondenze germaniche, e per ciò a tenore del titolo B. della presente convenzione speciale (art. 2o al 26).
Conseguentemente le medesime veranno caricate:
a) del diritto estense stabilito all’art. 22, b) del diritto austro-germanico specificato all’art. 23.
c) del diritto estero per la percorrenza al di là del circondario della lega postale austro-germanica, quale verrà all’evenienza comunicato in armonia ai concerti finali all’art. 29, e finalmente d) del diritto di transito per la Svizzera, di cui all’art. 25, ove a questo pure si facesse luogo.

D. GAZZETTE.

Art. 31. Le gazzette sotto fascia concambiantisi fra i due Stati contraenti saranno trattate, a parità di ogni altra specie di stampati, giusta le norme portate dagli articoli 13 della convenzione fondamentale e io della presente speciale.
Per rispetto a tutte quelle indistintamente che venissero commesse a mezzo degli Uffici postali varrà il disposto dal titolo V. della convenzione fondamentale, comprendenti gli articoli dal 30 al 40 inclusivamente.
Viene però convenuta una modificazione nei prezzi minimi e massimi della spedizione indicati all’art. 35 della convenzione stessa, in riguardo alle gazzette politiche, per le quali, ritenuta la loro tassa di spedizione stabilita in massima al 50 per cento sul prezzo al quale l’ufficio speditore le riceve dall’editore (prezzo netto) senza riguardo alla distanza del luogo di destinazione:
a) se vengono pubblicate sei o sette volte la settimana, la tassa suddetta non dovrà essere mai minore di nove (9) né eccedere ventisette (27) lire austriache all’anno, b) se vengono pubblicate meno di sei volte la settimana, la stessa tassa non dovrà mai importare meno di sei (6), né eccedere dieciotto (18) lire austriache all’anno.
Pei giornali non politici la tassa comune di spedizione rimarrà invariabilmente ed in ogni caso determinata al 25 per cento sul prezzo netto d’acquisto dei medesimi.

E. DISPOSIZIONI DIVERSE.

Fogli d’avviso e giornali di conteggio.
Art. 32. Pel cambio di tutte le corrispondenze le amministrazioni postali di amendue gli Stati si serviranno di appositi fogli d’avviso dei quali si annettono le module contrasegnate B e C.
Gli estremi dei fogli stessi verranno quotidianamente, tanto in arrivo quanto in partenza, riportati nei relativi giornali di conteggio, dei quali si annettono pure le module contrassegnate D ed E.
Applicazione della tassa alle lettere a pagamento.
Art. 33. Siccome la valuta austriaca è quella presa per base nella tariffa, e sono quindi anche da tenersi in tale valuta i conti vicendovoli, resta convenuto che nella spedizione di lettere con tassa venga il relativo importo semplicemente indicato sulle medesime in lire e centesimi austriaci, dalla parte dell’indirizzo, e possibilmente presso all’orlo superiore, nello scopo di facilitare il conteggio sui fogli di avviso e rispettivamente la ricognizione del debito. Trattandosi di tasse composte di due o più diritti, vi verranno questi indicati separatameate.
Quegli uffici poi, cui tali lettere pervengono direttamente dal l’altro Stato, vi applicheranno la tassa nei modi di pratica, bene inteso che gli uffici estensi potranno inesivamente conguagliare in valuta italiana l’ammontare indicata in valuta austriaca.

Liquidazione e saldo dei conti.
Art. 34. Gli uffici postali austriaci, che sono in corrispondenza diretta cogli estensi, chiuderanno alla fine d’ogni mese i giornali, e li manderanno, corredati dei fogli originali d’avviso al dipartimento dei conti presso il Ministero del commercio a Vienna.
Questo ne farà ogni mese la spedizione per esame alla direzione delle poste ducali.
Il saldo fra i due Stati dovrà effettuarsi ogni tre mesi, a Vienna od a Modena e precisamente là dove risiede l’Amministrazione creditrice, in valuta legale dello Stato ove succede il saldo, escluso qualunque surrogato alla moneta sonante, e ciò entro il termine di sei settimane a contare dal giorno in cui le due parti, finita la liquidazione dell’ultimo mese del trimestre prossimamente scaduto, sono d’accordo sulla somma del credito e debito rispettivo.
Nella liquidazione dei conti lire cento austriache saranno conguagliate a lire ottantasette italiane, a norma delle vigenti rispettive tariffe.

Corrispondenza di servigio tra le Amministrazioni.
Art. 35. La Direzione superiore delle poste lombardo-venete residente in Verona e la direzione generale delle poste estensi sedente in Modena tratteranno per iscritto fra di loro tutto ciò che si riferirà a servigio. Le quistioni sulle quali detti dicasteri non potessero mettersi d’accordo, saranno trattate in via diplomatica tra i due Governi.

Gravami.
Art. 36. Ile rispettive Amministrazioni superiori accoglieranno reciprocamente i gravami che venissero fatti sulle mancanze dei dipendenti uffici od impiegati postali, e renderanno dopo avere sentite le difese della parte accusata, la debita giustizia.
Pratiche disposizioni che possono variarsi di comune accordo dalle direzioni postali.
Art. 37. Sarà in facoltà delle due Direzioni postali di cui al l’art. 35, l’introdurre nella pratica del servigio quei cambia menti, dei quali fossero d’accordo nel riconoscere l’utilità, specialmente per quello che riguarda l’aumento e la diminuzione dei pieghi postali, il loro inoltro e simili.
Concerti da prendersi pel servigio delle diligenze.
Art. 38. Affinché il servigio attuale dei corrieri fra l’Austria e la Toscana, di cui è stata speciale menzione all’art. 7 della presente convenzione, possa offrire maggior comodo al pubblico e maggiori benefizi alle rispettive casse postali, i due Governi contraenti, visti i concerti già presi in proposito fra quello Austriaco e quello toscano (art. 31 della convenzione speciale austro-toscana) e nella ferma fiducia che sia per concorrere allo stesso scopo anche il Governo pontificio, dichiarano di volere al più presto regolare il servigio suddetto per mezzo di altra convenzione speciale basata sulle disposizioni seguenti:
§ 1. Le tasse di diligenza per gli articoli tutti trasportabili, per le persone e per l’eccedenza di peso del loro bagaglio sa ranno fissate da una comune tariffa da combinarsi e saranno per sette, a beneficio delle rispettive casse postali.
§ 2. L’amministrazione postale di ciascuna delle quattro alte Parti contraenti si incarica in massima di tutte le spese di viaggio fino alla prima stazione postale dello Stato limitrofo.
§ 3. Ciascuna Amministrazione postale incassa le tasse tutte di diligenza (§ 1), per lo spazio stesso pel quale fa le spese di viaggio (§ 2).
§ 4. Nel caso che i conduttori e le carrozze della Amministrazione postale di uno Stato servissero sul territorio degli altri Stati, sarebbe assicurato alla medesima un compenso da convenirsi.
I conduttori saranno responsabili degli oggetti loro affidati pel trasporto.
§ 5. A ciascuno Stato è assicurato dagli altri Stati, per le corse delle diligenze postali, l’esenzione dai diritti di stradali, pedaggi, ed ogni altro privilegio di cui godessero i propri corrieri sul loro territorio.
§ 6. Sarà in facoltà dei mittenti di pagare le tasse di trasporto per gli articoli diretti ad uno degli Stati contraenti, all’atto dell’importazione o di lasciarne il pagamento a carico del destinatario.
Mantenimento interinale delle attuali norme relative al servigio dei corrieri.
Art. 39. Venendo interinalmente e sino alla effettiva istituzione delle diligenze, di cui al precedente art. 38, mantenuto il servigio dei corrieri tra Mantova e Firenze come lo è attualmente, rimarranno frattanto in vigore non solo le regole per l’attiraglio loro e per le rispettive competenze fissate nell’art. 7 della presente convenzione, ma ancora le norme precedentemente già adottate e stabilite, per quanto si riferisce: – al rendiconto dell’Ufficio di Modena – alle prescrizioni pei corrieri e pelle ricevute di articoli di consegna – agli oggetti esclusi dal trasporto col mezzo dei corrieri suddetti – all’imballaggio e suggellamento degli articoli – alla tariffa pei medesimi – agli assegni su di loro caricabili – al rinvio ed alle tasse di quelli rifiutati ed inesitati – e finalmente alla responsabilità pegli articoli stessi.
Ed affinché le norme predette trovino debito luogo nella convenzione presente, si allega sotto F come parte integrante, una copia delle medesime, quali esistevano sotto i N. 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 fra gli articoli del 5 Ottobre 1839, addizionali alla convenzione postale del 3 Dicembre 1817.

Utilizzazione della strada Giardini nel caso di interruzione – delle comunicazioni con Firenze per la via di Bologna.
Art. 40. Nel caso eccezionale in che la comunicazione postale fra gli Stati austriaci e la Toscana non potesse avere luogo per lo stradale pontificio, contemplato nei precedenti articoli, come quello di percorrenza ordinaria dei corrieri austro-toscani, rimane convenuto e stabilito che la comunicazione suddetta, sia per mezzo di corrieri, sia per mezzo di staffetta, debba allora venire attivata sulla via Giardini, appena da ambi i Governi austriaco ed estense sia stata riconosciuta, nelle vie più sollecite, la sussistenza dell’insorto impedimento.
Ove la via stessa fosse in allora già regolarmente montata colle rispettive stazioni di posta-cavalli, e perciò in attività come ordinario stradale postale, l’inoltro delle corse lungo il medesimo seguirà giusta le norme generali portate dalla presente convenzione. Ove invece occorresse straordinariamente di dover montare la via suddetta, viene già ſin d’ora convenuto che il Governo estense farà tener nota precisa, tanto delle spese di impianto e di mantenimento delle stazioni di posta-cavalli, quanto delle attività risultanti da introiti ordinari e straordinari e da rimanenza di scorte, per poter poi, a servigio compiuto, presentare al Governo austriaco i relativi conti ed il conseguente bilancio. Verificandosi un risultato passivo, sarà il medesimo, per un quarto a carico del Ducato di Modena, e per tre quarti a carico del l’Austria, che si riserva la facoltà di procurarsi da altri Stati, a seconda dei casi, un equo compenso.
Tuttavolta nel supposto caso la comunicazione fra Modena e Bologna sarà possibilmente mantenuta per mezzo di giornalieri staffette ordinarie, colle quali si spediranno per cura estense sino alla Samoggia, subito dopo l’arrivo delle poste da Mantova e Milano i mazzi-lettere che gli Uffici austriaci ed estensi trovassero di dover dirigere a Bologna ed oltre. Quelli che dall’ufficio di Bologna pervenissero a quello di Modena per gli Uffici austriaci saranno dallo stesso inoltrati colla prima posta ordinaria alle rispettive destinazioni.
Muove attivazioni di diligenze e di messaggerie postali.
Art. 41. Qualora si riconoscesse da ambi i Governi la convenienza di istituire delle corse di diligenze e di messaggerie postali fra punti dell’uno e dell’altro Stato, oltre quella già accennata all’art. 38, si prenderanno ad ogni volta gli opportuni concerti. Ed al fine di raggiungere la maggior possibile uniformità in ambidue gli Stati nel trattamento delle persone e delle cose da inoltrarsi con simili corse, e con quelle che vi influissero, verranno adottati, anche pei tronchi di strada estensi dei regolamenti regolamenti quella pei passaggieri, e delle colle tariffe tariffe che sarà vigenti siano invece nell’Austria, possibilmente da combinarsi con in analogia riserva col debito coi di riguardo alle circostanze locali.
di Nel uno caso degli poi Stati una contraenti diligenza per erariale tutto partisse conto dell’altro, da un dato restano punto assicurati a quest’ultimo i vantaggi tutti di cui fruiscono le erari ali del primo, tanto riguardo ad esenzione di stradali, pedaggi, e simili quanto riguardo a norme di attiraglio, ed a competenze di corsa e di mancia dovute ai maestri di posta, postiglioni e stallieri delle stazioni rispettive.

Distinte degli Uffici postali e loro raggi secondo le distanze.
Art. 42. Essendo già state commisurate per parte dell’Ufficio dei corsi in Vienna, le distanze tra Uffici postali ducali ed Uffici postali austriaci attualmente esistenti, così verranno, per pare della amministrazione postale austriaca, somministrate le distinte analoghe nel numero occorrente per tutti gli Uffici ducali ed erigendosene dei nuovi si prenderanno in anticipazione gli opportuni concerti per la determinazione delle distanze.

Dimostrazione dei prodotti del primo anno.
Art. 43. Anche di coerenza all’art. 43 della convenzione fondamentale, effettiva durata resta della convenuta presente che, convenzione allo spirare speciale, del primo potranno essere presentati da quel Governo che né avrà interesse i prospetti delle avute risultanze; e ciò al fine di chiedere e concertare coll’altro Governo di comune accordo i rimedi che saranno stimati efficaci a prevenire la rinnovazione delle gravi perdite che si fossero verificate nei propri ordinari prodotti.

Convenzioni speciali con altri Stati italiani.
Art. 44. Le convenzioni speciali postali, che i Governi austriaco essere ed estense reciprocamente saranno per comunicate stipulare con prima altri che Stati siano italiani, conchiuse, dovranno onde possa venir provveduto di comune accordo a quanto nelle medesime riguardasse più particolarmente i due Governi.

Principio e durata della convenzione.
Art. 45. La presente convenzione comincierà ad avere effetto delle cinque ratifiche, mesi dopo e durerà il giorno cinque in cui anni, avrà dopo avuto i quali luogo si considererà il cambio prolungata d’anno in anno, quando sei mesi prima della scadenza non venga da una delle parti disdetta.

Abolizione di convenzioni anteriori.
Art. 46. Dal momento di attivazione della presente si ammette di comune accordo che si avranno per abrogati, tanto l’antecedente convenzione postale tra l’Austria e Modena del 3 Dicembre 1817, dichiarata continuativa dagli articoli addizionali alla stessa del 5 Ottobre 1839, quanto questi articoli medesimi, e ciò come se fossero stati, così l’una che gli altri, in tempo debito formalmente disdetti, salvo sempre il disposto dall’antecedente art. 39.

Sostituzione della presente convenzione a quella del 3 Luglio 1849.
Art. 47. Finalmente si dichiara che questa speciale convenzione, stipulata al seguito dell’altra convenzione postale fatta in Milano il 3 Luglio 1849, viene a quest’ultima in ogni sua parte sostituita.

Cambio delle ratifiche.
Art. 48. Il cambio delle ratifiche avrà luogo in Modena entro lo spazio di trenta giorni dalla data della presente, od anche prima se sarà possibile.
Fatto in Modena questo giorno ventinove del mese di Ottobre dell’anno mille ottocento cinquantuno (1851).

G. G. Allegri. (L. S) G. Forni. (L. S.)

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