Convenzione postale del 1859

Convezione postale tra Sardegna, Toscana, Parma, Modena e Romagna

Per approfondire: Cronologia di Modena Dal 1815 ai giorni nostri

CONVENZIONE
fra le Amministrazioni postali di Sardegna, di Toscana, di Parma, di Modena e di Romagna.
Art. 1. Fra le Amministrazioni delle Poste di Sardegna, di Toscana, di Parma, di Modena e di Romagna avrà luogo uno scambio quotidiano di lettere, campioni, giornali e stampati d’ogni sorta.
2. Le persone che vorranno spedire lettere ordinarie, cioè non assicurate, dalle une nelle altre Provincie sovrindicate, potranno a loro scelta francarle sino a destino, o non affrancarle affatto.
3. Le lettere ordinarie scambiate fra le Provincie suddette saranno sottoposte ad una tassa uniforme di venti centesimi per porto semplice.
A quelle spedite o giunte per la via di mare sarà aggiunta altresì la tassa di dieci centesimi per diritto di via di mare.
A. Saranno considerate come lettere di un porto semplice quelle il di cui peso non eccederà 10 grammi;
Da grammi 10 a 20 inclusivamente, due porti;
idem 20 a 30 idem tre porti;
idem 30 a 40 idem quattro porti;
idem 40 a 50 idem cinque porti;
idem 50 a 100 idem sei porti;
e così di seguito si aggiungerà una volta la tassa della lettera semplice per ogni 50 grammi o frazione.
5. I plichi di carte manoscritte e campioni di merci sotto fascia, accompagnati da una lettera semplice ed unitavi in modo da poter essere riconosciuta facilmente, sono assoggettati in affrancamento come in tassa al terzo del diritto stabilito per le lettere, colla stessa progressione di peso.
Però il diritto di un plico di carte o campione di merci non può mai essere inferiore a quello di una lettera semplice.
6. I giornali e le gazzette ed opere periodiche cambiate tra le Provincie di Sardegna, di Toscana, di Parma, di Modena e di Romagna dovranno essere affrancate sino a destino, e saranno sottoposte ad una tassa di un centesimo per ogni esemplare non eccedente il peso di venti grammi, e di due centesimi per ogni esemplare quando eccedano i venti grammi, e non oltrepassino i quaranta grammi.
Da 40 a 80 grammi la tassa sarà di 4 centesimi, e così di seguito aggiungendo un porto di quaranta in quaranta grammi.
Gli stampati non periodici, le litografie, le incisioni, le fotografie, la carta da musica impressa o manoscritta, le circolari, avvisi, prospetti, opuscoli, libri anche legati dovranno essere affrancati sino a destino, e saranno passibili, purché sotto fascia, dei diritti seguenti:
Per ogni porto di 40 grammi 02 centesimi;
Da 40 a 80 idem 04 idem
e così di seguito si aggiungerà la tassa di 02 centesimi di quaranta in quaranta grammi.
Ai giornali e stampati di cui sopra da spedirsi per la via di mare, oltre ai diritti di cui nel presente articolo, sarà aggiunto quello di cinque centesimi per diritto di via di mare.
7. I fogli di stampa cambiati tra le Provincie Sarde, Toscane, Parmensi, Modenesi e di Romagna saranno sottoposti alla medesima tassa fissata per le lettere, qualora non sieno stati posti sotto fascia, non sieno stati preventivamente affrancati, o contengano alcun che di scritto oltre l’indirizzo, la data e la firma.
8. Si potranno spedire lettere assicurate tra le Provincie sunnominate.
L’affrancamento delle medesime è obbligatorio, e andranno soggette, oltre alla tassa progressiva stabilita per le lettere ordinarie dagli articoli 3 e 4 della presente Convenzione, ad un diritto fisso di assicurazione che non potrà eccedere i 40 centesimi.
9. L’ammontare delle tasse riscosse in virtù degli articoli prece denti, tanto sulle lettere quanto sui giornali, andrà a favore dell’Amministrazione speditrice.
Però tanto il diritto di dieci centesimi sulle lettere come quello di cinque centesimi pei giornali spediti per la via di mare, sarà in cassato dall’Amministrazione a di cui spese viene effettuato il trasporto marittimo.
10. Qualora una lettera assicurata andasse smarrita, l’Amministrazione, sul cui territorio ciò fosse accaduto, dovrà corrispondere al destinatario, od al mittente l’indennità di italiane lire 50.
Non si ammetteranno per altro reclami, e le Amministrazioni non si riterranno obbligate al pagamento del compenso suddetto quando sieno scorsi sei mesi dal giorno dell’impostazione.
11. Le lettere spedite per la via dello Stato Sardo dalle Provincie suindicate pei Paesi nominati nel quadro annesso alla presente Convenzione, sia da questi Paesi medesimi a destino delle Provincie medesime, saranno cambiate alle condizioni enunciate nel quadro predetto.
Il porto di venti centesimi comune alle Amministrazioni contraenti rimarrà a vantaggio dell’Amministrazione speditrice Il porto estero per le corrispondenze affrancate a destino dei menzionati Stati esteri, o che da questi ultimi venissero spedite non franche per le Provincie di Sardegna, di Toscana, di Parma, di Modena e di Romagna, verrà abbonato all’Amministrazione speditrice, cui spetta farne il rimborso alle rispettive Amministrazioni estere.
2. La progressione del peso per le lettere originarie o a destino degli Stati esteri è regolata in base agli accordi stabiliti nelle Convenzioni tra lo Stato Sardo e gli Stati predetti.
13. Le corrispondenze esclusivamente di servizio governativo, cioè quelle cambiate tra i Capi dei Governi delle Provincie sunnominate e fra i diversi Ministeri delle medesime, come pure le corrispondenze relative al servizio postale, saranno rimesse franche.
14. Le Amministrazioni postali contraenti compileranno mensilmente i conti risultanti dal cambio delle corrispondenze reciproca mente trasmesse.
Detti conti, dopo essere stati verificati e concordati dalle Amministrazioni interessate saranno saldati in moneta decimale alla fine di ogni mese da quella delle Amministrazioni che sarà risultata debitrice.
15. Le lettere ordinarie od assicurate, i giornali, le gazzette, le opere periodiche e gli stampati d’ogni specie mal diretti, saranno indilatamente respinti per mezzo dei rispettivi Uffici corrispondenti pel
prezzo al quale l’Ufficio mittente li avrà rimessi all’Ufficio di destino.
Gli oggetti della stessa natura, diretti a persone le quali avessero cambiato il luogo della loro dimora, saranno istradati o restituiti gravati del porto che avrebbe dovuto essere pagato dai destinatari.
16. Le lettere ordinarie od assicurate, i giornali e gli stampati di ogni sorta rifiutati dai destinatari od indistribuiti per non essere stati reclamati, saranno respinti all’Ufficio mittente; i primi alla fine di ogni mese, ed i secondi dopo una giacenza di tre mesi.
Quelli di siffatti oggetti spediti in conto verranno restituiti pel prezzo stesso pel quale saranno stati computati dall’Ufficio mittente.
17. Le Amministrazioni contraenti non ammetteranno a destino delle Provincie summentovate o degli Stati esteri veruna lettera contenente oro od argento monetato, gioie o qualunque altro oggetto di valore.
La presente Convenzione avrà effetto dal primo novembre mille ottocento cinquantanove.
Fatto a Torino questo giorno trentuno ottobre dell’anno mille ottocento cinquantanove.
Il Ministro dei Lavori Pubblici di Sardegna, firmato MONTICELEI.
Per il Ministro delle Finanze nel Governo delle Romagne l’Ispett. gen. delle Poste, firmato BIANCONCINI.
Il Dirett. del Ministero dei Lavori Pubblici di Modena firm. TIRELLI.
Il Sopraintendente gen. delle Poste toscane, firm. PAGNI.
Per il Governo di Parma il Dirett. gen. delle Poste, firm. ORTALLI.
Per copia conforme all’originale, il Dirett. gen. delle Poste Sarde, firmato BARBAVARA.


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