Convenzione postale Italia-Austria (1867)

Convenzione postale tra Italia e Austria del 1867

Sua Maestà il Re d’Italia e sua Maestà l’Imperatore d’Austria, ugualmente animati dal desiderio di migliorare, mediante una nuova Convenzione, il servizio delle corrispondenze fra l’Italia e l’Austria, hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziari;
Sua Maestà il Re d’Italia il signor Urbano Rallazzi Cavaliere Gran Croce, decorato del Gran Cordone del suo Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ecc, ecc., Deputato al Parlamento, Presidente del Consiglio dei Ministri, suo Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’Interno;
ed il signor Francesco de Blasiis, Commendatore dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro ecc., Deputato al Parlamento, Suo Ministro Segretario di Stato per l’Agricoltura Industria e Commercio; e Sua Maestà l’Imperatore d’Austria il signor Luigi Barone di Kübeck, Gran Croce dell’Ordine imperiale di Leopoldo, ecc., ecc., suo Consigliere Intimo attuale, Invialo straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d’Italia; e il signor Sisinio De Pretis Cagnodo, Commendatore dell’Imperiale Ordine della Legione d’Onore di Francia, Dottore in legge, Capo di Sezione nell’Imperiale Ministero del Commercio e dell’Economia pubblica; i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sui seguenti articoli:
Art. 1. Fra l’Amministrazione delle poste italiane e l’Amministrazione delle poste austriache vi sarà un cambio periodico e regolare dei pieghi chiusi per la trasmissione reciproca di lettere, campioni di merci, gazzette e stampe di ogni genere originarie dei rispettivi Stati, o pro venienti da paesi, a cui le due Amministrazioni italiana ed austriaca servono o potranno in seguito servire di mediazione.
2. Il cambio dei pieghi chiusi si farà col mezzo dei servizi postali italiani ed austriaci di terra e di mare, e col mezzo dei servizi postali svizzeri, ove questi possono servire di intermediario alle due Amministrazioni.
3. Ciascuna delle due Amministrazioni pagherà il trasporto dei suoi pieghi fino alla prima stazione oltre il proprio confine.
Quando le due Amministrazioni credessero conveniente di accollare ad un solo imprenditore il trasporto dei pieghi in andata e ritorno, allora esse sopporteranno ciascuna per una metà il carico della spesa di questo trasporto.
E anche inteso che le spese di trasporto dei pieghi attraverso il territorio svizzero saranno pagale alla Svizzera, per una metà dall’Amministrazione delle poste italiane, e per l’altra metà dall’Amministrazione delle poste austriache.
Le spese di trasporto dei pieghi cambiati fra le due Amministrazioni col mezzo dei piroscafi postali italiani, o col mezzo dei piroscafi postali austriaci, saranno a carico delle rispettive Amministrazioni.
4. La francatura delle lettere ordinarie, ossia non raccomandate, che saranno spedite dall’Italia in Austria e dall’Austria in Italia, è libera, i mittenti potranno pagarla fino al destino, o lasciarla a carico del destinatari.
5. La tassa da riscuotersi in Italia è fissata:
a) A 40 centesimi per ogni lettera semplice e per ogni porto di lettera francata a destino per l’Impero d’Austria e per i paesi che fanno parte dell’Unione austro-germanica;
b) A 60 centisimi per ogni lettera semplice e per ogni porto di lettera non francata, originaria dell’Impero d’Austria e dei paesi che fanno parte dell’Unione austro germanica.
Reciprocamente la tassa da riscuotersi in Austria e nei paesi che fanno parte dell’Unione austro-germanica è fissata:
a) A 15 soldi austriaci per ogni lettera semplice e per ogni porto di lettera francala a destino per l’Italia;
b) A 25 soldi austriaci per ogni lettera semplice e per ogni porto di lettera non francata originaria dall’Italia.
6. La tassa delle lettere semplici spedite dall’uno nell’altro dei due Stati, sarà ridotta a 13 centesimi per porto in Italia ed a 5 soldi austriaci per porlo nell’Impero d’Austria in caso di francatura, e la lassa di quelle non francate a centesimi 25 in Italia, e 10 soldi in Austria, quando la distanza corrente in linea retta tra l’ufficio di origine e l’uffizio di destino non sarà maggiore di 30 chilometri (4 leghe germaniche).
7. Saranno considerate come semplici o di un sol porto le lettere spedite dall’Italia in Austria che non oltrepassano il peso di 15 grammi e quelle spedile dall’Austria in Italia che sono inferiori al peso di un lotto daziario.
Quelle di oltre 15 grammi sino ai 30, e rispettivamente quelle che pesano un lotto e non arrivano ai due lotti, saranno considerale di due porti. E cosi di seguito si aggiungerà un porto per ogni maggior peso di 15 grammi o di un lotto rispettivamente.
8. li prodotto delle tasse da riscuotersi in virtù dell’articolo 5 sarà diviso per metà fra le Amministrazioni d’Italia e d’Austria.
I prodotti delle tasse da riscuotersi in virtù dell’articolo 6 rimarranno intieramente a benefizio dell’Amministrazione che le ha incassate.
9. È ammessa la spedizione di lettere raccomandate dall’uno dei due Stati per l’altro, e per i paesi esteri per i quali le due Amministrazioni postali possono o porranno servire di mediazione.
Il porto delle lettere raccomandate dovrà sempre essere pagato anticipatamente fino al destino.
Per le lettere raccomandate spedite dall’Italia in Austria e nei paesi dell’Unione postale austro-germanica, e viceversa, si riscuoterà un diritto fisso di trenta centesimi italiani o di dieci soldi austriaci, secondo il caso, oltre alla tassa ordinaria di francatura.
Questo diritto fisso sarà intieramente ritenuto dall’Amministrazione che lo riscuote.
I campioni di merci e le stampe di ogni genere dell’Italia per l’Austria, e per gli Stati dell’Unione postale austro-germanica, e viceversa, potranno essere raccomandati, riscuotendo a questo effetto il diritto fisso, di raccomandazione sopraccennato oltre alla tassa di francatura stabilita dall’articolo 19.
10. La perdita di una lettera o di un altro oggetto raccomandato non trarrà l’Amministrazione, sul territorio della quale la perdita ebbe luogo, jn altro obbligo che di pagare al mittente un’indennità di cinquanta lire (venti fiorini austriaci), salvo il caso di forza maggiore.
Questo pagamento sarà fatto nel termine di due mesi a datate dal giorno del reclamo.
Il reclamo relativo alla perdita di una lettera raccomandata sarà ammesso per lo spazio di sei mesi a datare dal giorno susseguente alla con segna della lettera stessa; passato questo tempo, il reclamante non avrà più diritto ad alcuna indennità.
11. Sarà permesso di spedire dall’Italia per l’Austria e per paesi che fanno parte dell’Unione postale austro-germanica, e viceversa, lettere assicurale contenenti carte di valore pagabili al portatore.
Il mittente di una lettera assicurata, contenente carte di valore pagabili al portatore, che sarà spedita sia dall’Italia, sia dall’Austria e dai: paesi che fanno parte dell’Unione postale austro -germanica, potrà olle nere il rimborso di questi valori in caso di perdila o di spogliazione, previsto dall’articolo 15 della presente Convenzione, facendo la dichiarazione del montare dei suddetti valori, e pagando anticipatamente, oltre alle tasse ed ai diritti fissati dagli articoli 5, 6 e 9 precedenti, un diritto proporzionale di venticinque centesimi per ogni cento lire o frazione di cento lire in Italia, e un diritto proporzionale di dieci soldi austriaci per ogni cento lire v frazione di cento lire in Austria o in Germania.
12. Il diritto da riscuotersi io forza dell’articolo precedente per ogni lettera assicurala, contenente valori dichiarati, sarà diviso per metà fra le Amministrazioni d’Italia e d’Austria indipendentemente dai prezzi di porlo e del diritto fisso stabilito dagli articoli, 5, 6 e 9 della presente Convenzione.
13. La dichiarazione del montare dei valori contenuti in una lettera assicurala dovrà essere fatta dal mittente nell’angolo sinistro superiore della busta dalla parte della soprascritta, senza cancellatura né correzione anche approvata.
Questa dichiarazione indicherà in lingua italiana o francese, in tutte lettere, il montare dei valori in lire e centesimi senza aggiunta.
Il montare dei valori dichiarati per una sola lettera non dovrà eccedere la somma di tre mila lire.
14. Le lettere, per le quali i mittenti reclameranno il beneficio del disposto dall’art. 11, non devono oltrepassare il peso di 230 grammi (16 lotti).
15. Nel caso di perdita o di spogliazione di una lettera assicurata, con tenente valori dichiarati, l’Amministrazione sul territorio della quale la perdita o la spogliazione ebbe luogo, salva la circostanza di forza maggiore farà pagare al mittente, o in difetto di questo al destinatario, nel termine di due mesi a datare dal giorno del reclamo, la somma stata dichiarata, e per la quale sarà stato pagato il diritto di cui all’art. 14; ma resta inteso che il reclamo non sarà ammesso che nei sei mesi che seguono la data della consegna della lettera, e passalo questo tempo il reclamante non avrà più diritto ad alcuna indennità.
16. L’Amministrazione che rimborserà il montare dei valori dichiarati non pervenuti al destino subentrerà a tutti i diritti del proprietario, A tale effetto quegli che riceve l’indennità dovrà subito fornire in iscritto lutti gli schiarimenti più acconci ad agevolare la ricerca dei valori perduti, e spogliarsi di ogni suo diritto in favore della predetta Amministrazione.
17. Le due Amministrazioni delle poste d’Italia e d’Austria cesseranno d’essere responsabili dei valori dichiarali contenute nelle lettere assicurate di cui i destinatari, o le persone da essi legalmente delegate, avranno rilasciata ricevuta.
18. Il mittente di una lettera assicurata o raccomandata, e di qualunque altro oggetto raccomandato,’potrà richiedere, nell’atto della consegna della lettera o dell’oggetto, che gli sia dato avviso del ricevimento di esso per parte del destinatario.
lo questo caso il mittente pagherà anticipatamente per il porto dell’avviso un diritto fisso di 20 centesimi in Italia, e di 10 soldi in Austria ed in Germania.
Questo diritto rimane intieramente a beneficio dell’Amministrazione speditrice.
19. I campioni e le prove di stampa corrette, non che i manoscritti annessi a queste prove e che vi si riferiscono, i giornali, le gazzette, le opere periodiche, i libri anche rilegati, gli opuscoli, i fogli di musica, i cataloghi, prospetti, gli annunzi i prezzi correnti, stampati, litografati o metallografati saranno francati fino al destino, pagando una tassa di cinque centesimi per quaranta grammi o frazione di quaranta grammi quando sono spediti dall’Italia per l’Austria e per la Unione postale germanica, e una tassa di tre soldi per quaranta grammi (due lotti e mezzo) o frazione di quaranta grammi, quando essi saranno spediti dall’Austria o dall’Unione postale austro – germanica per l’Italia.
20. I Campioni non potranno essere spediti che sotto le condizioni consentite dalle leggi doganali dei due paesi.
Essi non dovranno pesare più di 250 grammi (16 lotti); non aver valore venale; essere posti sotto fascia, o in modo a non lasciar dubbio sulla loro natura; non dovranno portare null’altro di scritto a mano che l’indirizzo del destinatario, un marchio di fabbrica o di commercio, e numeri d’ordine e di prezzo.
Le prove di stampa cogli annessivi manoscritti dovranno pari mente esser poste sotto fascia, e non contenere alcuna lettera o nota che abbia il carattere di una corrispondenza o che ne possa far le veci.
I giornali e le stampe di ogni genere dovranno anche essere posti sotto fascia, e non portare alcuna scrittura, cifra o segno fatto a mano, eccetto che l’indirizzo del destinatario, la firma del mittente e la data.
I campioni di merci, le prove di stampa e gli stampati di ogni genere che non avessero le condizioni sopraccennate, o che non fossero francati fino al destino, saranno considerati come lettere non franche e trattati in conseguenza.
24. Il prodotto delle tasse riscosse in virtù dell’articolo 19 sarà diviso per metà fra le Amministrazioni italiana ed austriaca.
22. Le Amministrazioni dei due Stati contraenti potranno reciproca mente trasmettersi sciolte lettere, campioni di merci e stampe di ogni genere originarie o a destino dei paesi esteri ai quali le due Amministrazioni servono di mediazione.
In questo caso l’Amministrazione delle poste italiane pagherà all’Amministrazione delle poste austriache le tasse fissale per le corrispondenze fra l’Austria ed i paesi esteri dalle Convenzioni in vigore.
Reciprocamente l’Amministrazione delle poste austriache pagherà al l’Amministrazione delle poste italiane le tasse fissate per le corrispondenze fra l’Italia ed i paesi esteri dalle Convenzioni in vigore.
La francatura facoltativa od obbligatoria fino al destino o fino ad un certo limite delle corrispondenze menzionate nel presente articolo, le con dizioni cui devono essere soggetti i campioni di merci e le stampe, per godere della tassa moderala, le condizioni della raccomandazione delle lettere, ecc., ecc., dipenderanno dalle rispettive stipulazioni contenute nelle Convenzioni postali conchiuse o da conchiudersi fra l’Italia e gli Stati esteri, e rispettivamente fra l’Austria e gli Stati esteri.
23. La francatura delle corrispondenze di ogni genere potrà farsi nei due paesi con francobolli nazionali.
24. Quando il montare dei francobolli apposti sopra una lettera sarà inferiore alla tassa stabilita per compiere la francatura, questa lettera dovrà essere considerata come non francata, e trattala in conseguenza, lenendo conto del valore dei francobolli insufficienti adoperati.
Gli oggetti sotto fascia, ammessi al beneficio di una tassa moderata mediante francatura, saranno in caso di insufficiente francatura lassati come lettere non franche con deduzione del valore dei francobolli applicativi.
23. Le corrispondenze di ogni genere mal dirette, saranno senza ritardo restituite al prezzo per cui l’uffizio di cambio speditore le avrà trasmesse in conto all’ufficio di cambio corrispondente.
Le corrispondenze che per un motivo qualunque non avranno potuto essere rimesse ai destinatari, dovranno essere rimandate da una parte e dall’altra.
Quelle che saranno state rimesse francate, saranno rispedite senza tassa; quelle rimesse io conto, saranno restituite ai prezzi pei quali furono primitivamente conteggiale dall’Amministrazione speditrice.
26. Le corrispondenze internazionali rivoliate per cambiamento di residenza di destinatari non dovranno per questo motivo essere soggette ad una tassa supplementare.
Le corrispondenze raccomandate in caso di rinvio saranno trattate come tali, senza essere imposte di un nuovo diritto di raccomandazione.
27. Le Amministrazioni delle poste delle due parti contraenti non ammetteranno nei pieghi cambiati fra i loro uffizi in virtù della presente Convenzione alcuna lettera contenente oro, argento monetato, gioie o effetti preziosi, ed altri oggetti sottoposti a diritti di dogana.
28. La corrispondenza delle Loro Maestà il Re d’Italia e l’Imperatore d’Austria, e dei Membri delle loro auguste famiglie, fra di loro, sarà spedita esente di tassa.
La corrispondenza esclusivamente relativa ai diversi servizi pubblici, indirizzata da uno Stato all’altro, e la cui circolazione in franchigia sarà autorizzata sul territorio dello Stato a cui appartiene il Funzionario o l’Autorità da cui emana questa corrispondenza, sarà trasmessa esente da ogni prezzo di trasporto.
Se l’Autorità o il funzionario a cui la corrispondenza è indirizzata gode parimente della franchigia, la corrispondenza sarà distribuita senza tassa; nel caso contrario sarà gravata della sola tassa territoriale del paese di destino.
29. Negli uffici delle poste d’Italia e d’Austria si potranno depositare somme di denaro per essere pagate negli uffici postali dell’altro Stato col mezzo di vaglia postali.
Le due Amministrazioni si accorderanno sulla tassa da riscuotersi per emissione di questi vaglia, sulla epoca da porre in esecuzione il servizio dei vaglia e sulle altre particolarità del servizio medesimo.
30. I Governi italiano ed austriaco si obbligano a far trasportare nel loro territorio i pieghi chiusi che gli uffici italiani ed austriaci potranno cambiarsi tra di loro e cogli uffici dei paesi esteri per i quali l’Italia e l’Austria servono o potranno servire di mediazione, sotto condizione però che il trasporto di questi pieghi chiusi possa farsi coi mezzi ordinari di cui dispongono le due Amministrazioni d’Italia e d’Austria, ed ai prezzi qui sotto indicati:
a) Per i pieghi chiusi, cambiati tra gli uffici italiani sia per la via di terra attraverso il territorio austriaco, sia col mezzo dei piroscafi postali austriaci, e fra gli uffici austriaci, sia per la via di terra attraverso il territorio italiano, sia col mezzo dei piroscafi postali italiani, le due Amministrazioni dovranno pagare reciprocamente la somma di tre lire per chilogramma di lettere, e di dieci centesimi per chilogramma di stampe e di campioni, peso netto.
b) Per i peghi chiusi cambiati per la via di terra fra l’Italia ed i paesi cui l’Amministrazione austriaca può o potrà servire di mediazione, l’Amministrazione italiana pagherà all’Amministrazione austriaca la somma di trenta centesimi per trenta grammi di lettere, e di cinquanta centesimi per chilogramma di stampe e di campioni, peso nello.
c) Reciprocamente per i pieghi chiusi, cambiati per la via di terra fra l’Austria ed i paesi a cui l’Amministrazione italiana può o potrà servire di mediazione, l’Amministrazione austriaca pagherà all’Amministrazione italiana la somma di trenta centesimi per trenta grammi di lettere, e di cinquanta centesimi per chilogramma di stampe e di campioni, peso netto.
d) Per i pieghi chiusi a destino di paesi esteri, trasportati col mezzo dei piroscafi postali dei due paesi, le Amministrazioni italiana e austriaca dovranno abbuonarsi reciprocamente della somma di cinquanta centesimi per trenta grammi di lettere, e di una lira per chilogramma di stampe e di campioni, peso netto.
31. E convenuto che il peso delle corrispondenze di ogni genere cadute in rifiuto, nonché quello dei fogli d’avviso e di altre carte di contabilità relative al cambio delle corrispondenze trasportale in pieghi chiusi, in virtù dell’articolo 30, non sarà compreso nel peso delle lettere, campioni e stampe di ogni genere, sulle quali viene imposto il prezzo di transito fissato dall’articolo citato.
32. I diritti da pagarsi pel trasporto dei pieghi chiusi, menzionati nel l’articolo 30, saranno compresi nel conto trimestrale.
33. I conti relativi al cambio delle corrispondenze fra gli uffizi delle due Amministrazioni saranno regolati da un conto generale mensuale.
Questi conti saranno saldati trimestralmente con gruppi di danaro sonante o con cambiali pagabili in ispecie metalliche del paese ove ha luogo il pagamento. Questo sarà fatto alla R. Direzione delle poste in Venezia alla I. R. Direzione delle poste in Trieste, secondo che risulterà creditrice l’una o l’altra delle due Amministrazioni.
Nella liquidazione dei conti, quaranta soldi austriaci saranno ragguagliati ad una lira italiana.
34. Le due Amministrazioni stabiliranno, di comune accordo, la forma dei conti ed ogni altra disposizione di ordine necessaria per assicurare l’esatta esecuzione della presente Convenzione..
È inteso che le disposizioni indicate nel presente articolo potranno essere modificate dalle due Amministrazioni ogni qualvolta, di comune accordo, ne riconoscano la necessità.
35. La presente Convenzione avrà effetto a cominciare dal 1°luglio 1867 e resterà obbligatoria fintantoché una delle due parti non abbia data disdetta con preavviso di un anno.
A principiare dal giorno che la presente. Convenzione sarà posta in esecuzione rimarrà abrogata la Convenzione postale conchiusa in Torino fra il Regno di Sardegna e l’Impero d’Austria il 28 settembre 1853.
Questa convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno cambiale a Firenze’al più presto che sia possibile.
In fede di che i Plenipotenziari rispettivi banno firmato la presente Convenzione, ed appostovi i sigilli delle loro armi.


Fatto a Firenze, addì 23 aprile 1867.
(L. S.) U, RATTAZZI
(L. S.) De Blasiis
(L. S.) KUBECK
(L. S.) DEPRBTIS

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