Convenzione relativa alla sovranità sulle isole del Po

Convenzione tra l’Austria e il ducato di Parma relativa alla sovranità sulle isole del Po, firmata a Milano il 3 luglio 1849.

S. M. l’Imperatore d’Austria, re d’Ungheria, Boemia. Gallizia, Lombardia, Venezia, ecc., ecc. S. A. R. l’infante di Spagna, duca di Parma, ecc., ecc. Siccome per mezzo delle convenzioni del 25 luglio 1821 e dell’11 luglio 1834, furono stabilite tra l’Austria e il ducato di Parma, le regole da se guirsi pel passaggio delle isole del Po dall’una all’altra dominazione per l’effetto delle variazioni fluviali, per le quali un’isola appartenente ad uno Stato s’unirebbe al continente d’un altro Stato, come pure sulla spettanza delle isole nuove e ciò in modificazione di tutto ciò che a tale proposito era determinato dall’articolo 95 dell’atto generale del congresso di Vienna, essendosi d’altronde omesso di considerare il caso dell’unione di due isole, appartenenti a diversi Stati, ed affine di riempiere questa lacuna, convennero su quanto segue ed hanno quindi nominato i loro plenipotenziarii, cioè:
S. M. l’imperatore d’Austria, il signor Carlo Lodovico cavaliere de Bruck, cavaliere dell’ordine imperiale austriaco di Leopoldo, suo ministro del commercio; e S. A. R. l’infante duca di Parma il signor Thomaso, barone Ward, gran croce dell’ordine granducale di san Giuseppe di Toscana, senatore gran croce dell’ordine Costantiniano di san Giorgio di Parma, cavaliere di prima classe dell’ordine di san Lodovico pel merito civile di Lucca, suo ciambellano, consigliere di Stato, ecc.
I quali essendosi riuniti a Milano ed avendo presentato i loro pieni poteri trovati in buona forma, ed essendo questi stati scambiati, hanno decretato e stipulato quanto segue:
Articolo addizionale. – Due isole dovranno essere considerate come unite l’una all’altra in modo stabile, quando l’alluvione d’un canale tra quelle due, raggiunge il livello della media piena, in guisa che, ad ogni maggiore elevazione del Po, le acque possano prendervi un corso continuo.
In questo caso, l’alta dominazione delle due isole, passerà a quello degli Stati limitrofi cui apparteneva l’isola più estesa.
L’estensione relativa delle isole sarà determinata dalla parte che s’innalza al di sopra delle acque ordinarie del Po, di cui è inteso che il livello corrisponde allo stato di maggior tenuta o permanenza del fiume.
In fede di che i rispettivi plenipotenziarii hanno firmato la presente in doppio originale, e vi hanno apposto il sigillo di loro armi.


Milano, il 3 luglio 1849.
Firm.: De BRUCK. – WARD.

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