Convenzione telegrafica tra l’Austria e la Sardegna

Convenzione telegrafica tra l’Austria e la Sardegna 3 ottobre 1856

Sottoscritta a Torino il 3 ottobre 1856, e fattone il cambio delle ratificazioni il 6 dicembre 1856.
NUS FRANCISUC JOSEPHUS PRIMUS
DIVINA FAVENTE CLEMENTIA
Austrie imperator
Hungariae, Bohemiae, Lombardiae, et Venetiarum, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae, Lodomeriae et Illyriae Rec; Archidua Austriae; Magnus Dua Cracoviae; Dua Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Car mioliae, Bucovinae, superioris et inferioris Silesiae, Magnus Princeps Transilvaniae; Marchio Moraviae; Comes Habsburgi et Tirolis etc. etc.
Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore prae sentium facimus:
Posteaquam a Nostro et Majestatis Sua Regis Sardiniae Plenipotentiario, novus de communicationibus et viis telegraphicis tractatus, cui conventio nem illam inter Imperium Austriae atque Regnum Sardiniae, 28 Septembris anno 1853 conciliatum suppleret.
Augustae Taurinorum 3 Octobris anni currentis, quadraginta articulos complectens initus et signatus fuit, tenoris sequentis:

S. M. l’Imperatore d’Austria tanto in nome proprio che a nome dei Regni di Prussia, Baviera, Sassonia, Annover, Vurtemberga e dei Paesi Bassi, come pure dei Granducati di Baden e di Mecklemburgo-Schwerin, e Sua Maestà il Re di Sardegna, desiderando di assicurare alla corrispodenza telegrafica la possibile celerità e di introdurre nella Convenzione speciale conchiusa il 28 settembre 1853 quelle modificazioni e miglioramenti, di cui l’esperienza dimostrò l’utilità, convenero di conchiudere a tale scopo una nuova Convenzione telegrafica, e nominarono perciò a Loro Plenipotenziari:
Se M, l’Imperatore d’Austria il Conte Luigi Giovanni Battista Emanuele Paar, Cavaliere dell’Ordine del Leone Neerlandese, Suo Incaricato d’affare presso il Governo di Sardegna; e S, M, il Re di Sardegna il Conte Ruggero Gabaleone di Salmour, Ufficiale dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e degli Ordini della Legione d’onore di Francia, di Leopoldo del Belgio, Suo Segretario generale del Mini stero degli affari esteri, i quali dopo di essersi comunicati i rispettivi loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto gli articoli seguenti:

Articolo 1.
Qualunque persona avrà il diritto di servirsi dei telegrafi elettrici internazionali degli Stati contraenti; ma ciascun Governo si riserva la facoltà di far costatare l’identità d’ogni speditore che domanderà la trasmissione d’uno o più dispacci.

Articolo 2.
Il servizio sulle linee di telegrafi elettrici esistenti o da costruirsi dagli Stati contraenti sarà per quanto riguarda la trasmissione e la tassa dei dispacci internazionali soggetto alle disposizioni seguenti, riservandosi espressamente ciascun Governo il diritto di regolare come troverà di sua convenienza il servizio e la tariffa telegrafica delle corrispondenze a trasmettersi entro i limiti delle proprie linee, e restando in quest’ultimo caso pienamente libera la scelta degli apparecchi da impiegarsi. Restano egualmente riservate al giudizio di ciascuno dei due Stati le misure a prendersi per la sicurezza delle proprie linee e per la sorveglianza e controlleria delle corrispodenze di qualunque natura. Sono dispacci internazionali quelli che per esser trasmessi alla loro destinazione si valgono delle linee dei due Stati contraenti.

Articolo 3.
Quegli Stati che non presero parte a questa Convenzione, saranno dietro loro domanda ammessi ad accedervi.

Articolo 4.
Le alte Parti contraenti si assumono l’obbligo di comunicarsi reciprocamente tutti i documenti relativi all’organizzazione ed al servizio delle loro linee telegrafiche, agli apparecchi ch’esse impiegano, come pure qualunque perfezionamento che s’avesse ad introdurre nel servizio. Ciascuna di esse trasmetterà all’altra:
1° alla fine d’ogni trimestre un pro spetto indicante il nome delle stazioni ed il numero dei fili destinati alla corrispondenza pubblica o privata sulle diverse parti della sua rete telegrafica, e 2° al principio d’ogni anno una carta che riassuma i cambiamenti avvenuti sotto questo rapporto su tutta l’estensione della propria rete tele grafica durante l’ultimo periodo annuale. Per la trasmissione delle corrispondenze internazionali si adotterà provvisoriamente l’apparecchio di Morse.

Articolo 5.
I Governi contraenti adopreranno ogni cura per unire i loro fili telegrafici in modo che i dispacci internazionali possano esser trasmessi senza interruzione ai confini e dall’una all’altra estremità
delle linee più lunghe.
Per accrescere e facilitare i loro rapporti diretti di corrispondenza telegrafica i Governi stessi si obbligano di porre nel più breve termine possibile nuovi fili destinati esclusivamente alla trasmissione non interrotta dei dispacci fra le capitali dei loro stati rispettivi.

Articolo 6.
Ciascun Governo conserva la facoltà d’interrompere, se lo troverà conveniente, il servizio telegrafico internazionale per un tempo indeterminato, sia per tutte le corrispondenze, sia soltanto per certe specie di esse, sia finalmente per certe linee; ma appena l’uno dei due Governi avrà adottato una simile misura, dovrà darne immediata comunicazione all’altro Governo contraente.

Articolo 7.
Gli Stati contraenti dichiarano di no assumersi alcuna risponsabilità relativa mente al servizio della corrispondenza internazionale per via telegrafica.

Articolo 8.
I dispacci saranno classificati nell’ordine seguente:
1.° Dispacci di Stato, cioè quelli che provengono dal Capo dello Stato, dai Ministri, dai Comandanti in capo delle truppe di terra e di mare e dagli Agenti diplomatici o consolari dei due Governi, o di quelli che accederanno in seguito alla Convezione. Questa priorità e gli altri privilegi qui sotto indicati dei di spacci di Stato, saranno estesi di pieno diritto, ma sotto riserva della reciprocità, anche ai dispacci di Stato di quei Governi, coi quali l’una o l’altra delle Parti contraenti avrà di già conchiuso o conchiuderà Convenzioni telegrafiche particolari.
I dispacci diplomatici delle altre Potenze verranno considerati e trattati come dispacci privati.
2.° I dispacci di servizio destinati esclusivamente al servizio dei telegrafi internazionali o relativi a misure urgenti od a gravi infortuni sulle strade di ferro.
3.° Finalmente dispacci dei privati.
La trasmissione dei dispacci avrà luogo secondo l’ordine della loro consegna per parte degli speditori o del loro arrivo alle stazioni intermedie od alle quali sono destinati, sotto l’osservanza delle seguenti regole di priorità:
1.° Dispacci di Stato.
2.° Dispacci di servizio sopraindicati al § 2.
3.° Dispacci privati.
Non potrà mai interrompersi la trasmissione già incominciata di un dispaccio, se non quando siavi estrema urgenza di trasmettere una comunicazione di rango superiore.
Fra due stazioni in relazione immediata fra loro e trattandosi di dispacci dello stesso rango, questi ultimi si trasmetteranno in ordine alternativo.

Articolo 9.
Quando un’interruzione nelle comunicazioni sarà denunciata dopo l’accettazione di un dispaccio, la stazione da dove la trasmissione sarà divenuta impossibile metterà alla posta e con lettera raccomandata una copia del dispaccio colla qualifica d’oggetto d’ufficio, o la trasmetterà per mezzo del più prossimo convoglio di strada ferrata, indirizzandola secondo le circostanze o alla stazione più vicina che si trovi in grado di far continuare la trasmissione del dispaccio i via telegrafica od alla stazione cui è di retto, la quale lo tratterà come un dispaccio ordinario. Tostochè la comunicazione sarà ristabilita, il dispaccio verrà trasmesso di nuovo per mezzo del tele grafo dalla stazione che ne avrà fatto l’invio per mezzo della posta o della strada ferrata.

Articolo 10.
Le stazioni telegrafiche rispettive sa ranno autorizzate a ricevere dispacci per luoghi situati al di fuori delle linee telegrafiche. Essi si faranno pervenire alla loro destinazione, sia per la posta col mezzo di lettere raccomandate, sia per espresso o per istaffetta quando lo speditore ne faccia domanda.
L’indicazione data dallo speditore circa il modo di trasporto di un dispaccio al di là delle linee telegrafiche, come pure gli avvisi ed indicazioni di servizio non si comprenderanno nel computo delle parole.

Articolo 11.
I dispacci a trasmettersi dovranno essere scritti con inchiostro senza raschiature ed abbreviazioni, con chiarezza ed in lingua intelligibile. Essi dovranno portare la firma dello speditore non meno che l’indirizzo ben precisato del destinatario, conformemente alla modula che verrà più tardi stabilita. L’indirizzo del dispaccio dovrà esser posto in principio, seguirà poi il testo, ed in calce al di spaccio la firma dello speditore.

Articolo 12.
I dispacci di Stato saranno soggetti alle tasse ordinarie, dovranno sempre esser muniti del timbro o suggello dello speditore, potranno esser scritti in cifre arabiche od in caratteri alfabetici facili ad essere riprodotti cogli apparecchi d’uso, oppure essere stesi in lingua francese, inglese, italiana o tedesca, ma saranno sempre scritti in caratteri romani nei paesi dove siffatti caratteri sono generalmente adoperati, e verranno trasmessi in segni, lettere o numeri egualmente in uso nelle stazioni telegrafiche.
La trasmissione dei dispacci di Stato sarà di diritto; le stazioni telegrafiche non avranno ad esercitare sui medesimi controlleria di sorta.

Articolo 13.
I dispacci di servizio e quelli dei privati non potranno essere scritti in cifre; essi saranno stesi a scelta dello speditore in francese, tedesco, inglese od
italiano, ma saranno sempre scritti i caratteri romani nei paesi ove tali caratteri sono generalmente adoperati.
Le Parti contraenti saranno tenute provisoriamente ad accettare dispacci stesi in lingua straniera al loro paese, nelle stazioni a ciò qualificate nel regolamento che verrà combinato fra le Amministrazioni telegrafiche.

Articolo 14.
Le stazioni telegrafiche al punto di partenza ed a quello di destinazione di ciascun dispaccio avranno diritto di rifiutarne la spedizione o trasmissione, se il tenore di esso sembrasse loro contrario ai buoni costumi od alla sicurezza pubblica. Il ricorso contro siffatte decisioni verrà diretto all’Amministrazione centrale delle stazioni ove esse saranno state prese. In tutti i casi le Amministrazioni centrali telegrafiche di ciascuno Stato avranno la facoltà di arrestare la trasmissione d’ogni dispaccio che loro sembri presentare qualche pericolo.

Articolo 15.
Nelle città specialmente a ciò qualificate il servizio delle stazioni telegrafiche non verrà punto interrotto durante la notte.
Le altre stazioni telegrafiche saranno tenute aperte ogni giorno, compresi quelli di domenica e di festa, dal primo aprile fino a tutto settembre dalle ore sette del mattino alle nove della sera, e dal primo ottobre alla fine di marzo dalle ore otto di mattina fino alle nove della Sera.
Ciò nondimeno ciascuna delle alte Parti contraenti si riserva il diritto di stabilire una terza classe di stazioni telegrafiche, delle quali le Amministrazioni rispettive si comunicheranno i nomi e nelle quali il servizio sarà limitato dalle nove ore del mattino fino a mezzodì e dalle due alle ore sette della sera.
Le ore d’aprimento e di chiudimento saranno le medesime in ambedue gli Stati, e l’ora di tutte le stazioni tele grafiche dei due paesi sarà quella del tempo medio della capitale di ciascuno di essi.
Tuttavia trovandosi incominciata la trasmissione di un dispaccio, essa dovrà terminarsi necessariamente fra le due stazioni tra le quali sarà già in corso.

Articolo 16.
Nelle stazioni dove il servizio non è
permanente non si accetterà alcun di spaccio di notte se esso non sia stato annunciato durante il servizio di giorno e non sia stata indicata l’ora nella quale verrà consegnato alla stazione di partenza.
Un regolamento speciale determinerà le condizioni del servizio di notte ed il tempo durante il quale le stazioni di ciascuno Stato dovranno attendere l’annunciato dispaccio.

Articolo 17.
Le alte Parti contraenti si obbligano di prendere tutte le misure necessarie per assicurare il segreto delle corrispondenze telegrafiche.

Articolo 18.
Le alte Parti contraenti adottano per la formazione delle tariffe, la cui riunione costituirà la tariffa internazionale, le basi seguenti:

Articolo 19.
Nel calcolo delle distanze le frazioni uguali o superiori alla metà di un’unità si valuteranno come unità intera; non si terrà conto delle frazioni minori.

Articolo 20.
Per la determinazione delle tasse la distanza percorsa da un dispaccio verrà calcolata in linea retta sul territorio di ciascuno Stato dal luogo della partenza sino al punto della frontiera a cui giunge e da questa al luogo della sua destinazione; tale regola vale anche pel passaggio dei dispacci da frontiera a frontiera i ogni Stato.
La tassa fra due stazioni degli Stati contraenti sarà in ogni caso quella che corrisponde alla direzione più vantaggiosa al pubblico. Qualora si dovesse trasmettere il dispaccio in un’altra direzione, la tassa verrà ripartita in proporzione al numero delle zone percorse sul territorio di ciascuno degli Stati, che avranno cooperato alla trasmissione.

Articolo 21.
Per determinare la tassa secondo il numero delle parole varranno le seguenti regole:
1.° La lunghezza di un dispaccio semplice è fissata a venticinque parole.
2.° Si trasmetteranno d’ufficio il nome della stazione a cui si consegna il dispaccio e la data in cui se ne fa la spedizione. Il luogo di provenienza e la data del dispaccio non si calcoleranno nello stabilirne la tassa che quando lo speditore gli abbia iscritti egli stesso nel suo dispaccio.
3.º Per ogni indirizzo si concede che si faccia uso da una a cinque parole, senza che siano soggette a tassa; le parole dell’indirizzo eccedenti questo limite massimo verranno contate e tassate insieme al testo del dispaccio.
4.º Le parole riunite con una lineetta o separate da un apostrofo verranno calcolate per tante parole quante so no quelle che vi si comprendono; il massimo della lunghezza di una parola è fissata a sette sillabe; le sillabe eccedenti verranno contate per una parola.
5.º Le lineette d’unione, gli apostrofi, i segni della punteggiatura e gli al linea non verranno calcolati; gli altri segni si conteranno secondo il numero delle parole che si adopreranno per esprimerli.
6.º Ogni carattere isolato (lettera o ci fra) conterà per una parola.
7 º Ogni numero fino al massimo di cinque cifre inclusivamente verrà calcolato per una parola; i numeri di più di cinque cifre rappresenteranno tante parole quante volte vi si contengono cinque cifre, ed un’altra parola per le cifre residue. Le virgole e le linee di divisione sa ranno contate per una cifra.
8.º Pei dispacci di Stato in cifra, si farà la somma di tutte le cifre o lettere di cui sono composti, ed il quoziente del numero totale diviso per cinque indicherà il numero delle parole soggette alla tassa; i punti o segni che servono semplicemente a separare i vari gruppi di cifre verranno telegrafati, ma non si por ranno in conto.
9.° Il nome del segnatario non conterà che per una sola parola; ma i titoli, i prenomi, le particelle e le quali fiche saranno calcolati pel numero di parole usate per esprimerli.
10.° Tutti i segni o tutte le parole, che l’Amministrazione aggiungerà ad un dispaccio pel miglioramento del servizio, non verranno messi in conto.

Articolo 22.
Il massimo della lunghezza di un di spaccio è fissato a cento parole. Quando si ecceda questo numero, si tornerà ad applicare la tassa da una fino a venticique parole. Si potrà ritardare l’inoltro di dispacci, il cui testo oltrepassi cento parole, per dare la priorità a dispacci più brevi, sebbene iscritti posteriormente.
Lo stesso speditore non potrà far inoltrare più dispacci consecutivi, se non che nel caso che altre persone non domadino di prevalersi dell’apparecchio. Queste riserve non si applicano ai dispacci di Stato.

Articolo 23.
Ogni speditore che desidera avere dalla stazione di destinazione la conferma della ricevuta del suo dispaccio, pagherà a tal uopo il quarto della somma che avrebbe costato la trasmissione di un dispaccio di venticinque parole. Dovrà poi pagare la metà della somma che avrà
costato l’inoltro del suo dispaccio, se egli chiede che gli venga rescritto per intiero, onde farne la collazione. Anche il destinatario potrà domandare, che il di spaccio da lui ricevuto venga collazionato, ma in tal caso esso dovrà pagare per la seconda volta la tassa intiera. I nomi propri, i gruppi di lettere e di cifre verranno ripetuti d’ufficio senza che si abbia ad aumentare la tassa.
Pei dispacci di Stato in cifre si aumenterà la tassa della metà, allorché se ne faccia la collazione completa. Se i questi dispacci si dichiara, che lo speditore non esige che vengano collazionati, non saranno soggetti che alla tassa semplice.

Articolo 24.
È libero allo speditore di un dispaccio di pagare anticipatamente la risposta che esso domanda.
Allorché la lunghezza di tale risposta, senza comprendervi le cinque parole concesse per l’indirizzo, non oltrepassa dieci parole, non si pagherà che mezza tassa.
Se la chiesta risposta non perviene nei cinque giorni susseguenti alla domanda, si farà la restituzione della tassa depositata dedottone il quarto del suo importo.

Articolo 25.
I dispacci che si devono comunicare o deporre a stazioni intermedie verranno considerati e tassati come altrettanti di spacci separati spediti a ciascun luogo di destinazione.

Articolo 26.
Riguardo ai dispacci di cui si debbano consegnare più copie in una stazione, si pagherà un supplimento di novanta centesimi (venti carantani i moneta di convenzione) per ogni esemplare da rilasciarsi oltre il dispaccio primitivo.
Allorché uno speditore chiederà che venga attestata la sua identità nel luogo di destinazione, dovrà pagare, oltre la tassa dovuta pel suo dispaccio, una tassa invariabile di un franco e venticinque centesimi (di trenta carantani moneta di convenzione). In tal caso l’aggiunta al dispaccio da farsi d’ufficio sarà: identità provata (identité prouvée, Aufge ber beglaubigt). Lo speditore potrà chiedere di ritirare o sopprimere il suo di spaccio. La tassa non verrà restituita quando si stia già trasmettendo il di spaccio. Allorché questo fosse già arrivato, e lo speditore chiedesse che non se ne faccia la consegna al destinatario, per l’inoltro del corrispondente avviso si pagherà la metà tassa stabilita per un di spaccio semplice.

Articolo 27.
Non si farà alcuna differenza né riguardo alla tassa, né riguardo alla spedizione fra i dispacci di giorno e quelli di notte.

Articolo 28.
Il minimo deposito da farsi come arra nel momento in cui viene annunciato di notte, sarà eguale alla tassa stabilita per un dispaccio di venticinque parole.
Allorché non si presenti un dispaccio all’ora previamente indicata, l’importo delle arre sarà perduto pel deponente e verrà diviso al pari di tutti gli altri i cassi internazionali.

Articolo 29.
Le spese per l’inoltro dei dispacci fuori delle linee telegrafiche verranno percette alla stazione donde partono. Per l’inoltro mediante lettere raccomandate la tassa sarà uniformemente di cinquanta centesimi (dodici carantani) per tutti i luoghi del paese, ove si trova la stazione di destinazione, e di un franco e ci quanta centesimi (trentasei carantani) pei luoghi posti fuori del detto paese sul continente europeo. Per l’inoltro mediante pedoni od espressi in un raggio massimo, di cui le Amministrazioni telegrafiche rispettive si riservano di fissare ulteriormente l’estensione, lo speditore che ne farà la domanda, dovrà pagare una tassa uniforme di due franchi e ci quanta centesimi (un fiorino). Questa tassa verrà pagata alla stazione d’origine contemporaneamente a quella pel dispaccio. Allorché l’inoltro dovrà farsi per luoghi posti fuori di questo raggio, od in mancanza di una staffetta, l’ulteriore trasporto si farà per la posta mediante lettere raccomandate verso pagamento della tassa di cinquanta centesimi (do dici carantani). Qualora si possano pro curare le chieste staffette, il prezzo da depositarsi o da pagarsi sarà di quattro franchi per ogni miriametro (un fiorino e 15 carantani per ogni lega tedesca).


Articolo 30.
Allorquando un dispaccio venga re spinto per uno dei motivi accennati al l’articolo 14, non si restituirà della tassa percetta che l’importo corrispondente alla distanza che il dispaccio non avesse ancora percorsa. Non si farà la restituzione totale che nel caso, in cui il dispaccio non sia pervenuto alla sua destinazione per colpa del servizio telegrafico, od i cui fosse provato che vi è giunto alte rato in modo da non poter conseguire il suo scopo, e che non si possa ottenerne la rettificazione in tempo utile, od i fine nel caso che per un motivo qualunque arrivi più tardi che se fosse stato spedito per la posta.
Tutte le spese di restituzione saranno intieramente a carico dell’Amministrazione sul cui territorio sia stato commesso l’errore o la negligenza.

Articolo 31.
I dispacci di Stato verranno accettati e trasmessi da tutte le stazioni, e la tassa corrispondente verrà sempre pagata dallo speditore.

Articolo 32.
Nei rapporti internazionali non sa ranno esenti da tassa che i dispacci relativi al servizio dei telegrafi.

Articolo 33.
La liquidazione dei conti si farà di trimestre in trimestre. Le tasse percette anticipatamente per ogni dispaccio in ragione del tratto percorso in ogni Stato, verranno rimborsate a ciascun Governo.

Articolo 34.
Le tasse percette per la spedizione di copie saranno a vantaggio dell’Amministrazione telegrafica, sul cui territorio siasi fatta la spedizione.
La tassa che si corrisponde di conformità al secondo allinea dell’articolo 26 per l’attestazione dell’identità dello speditore, non verrà posta in conto, ma sarà devoluta per intiero all’Amministrazione telegrafica che ne fece la spedizione.

Articolo 35.
Il rendiconto reciproco si farà alla fine d’ogni mese. Il calcolo e la liquidazione del saldo avranno luogo alla fine d’ogni trimestre. Questi conti comprenderanno le tasse tuttora in debito; saranno compilati dall’Amministrazione austriaca in valuta austriaca riducendo la somma totale i franchi, e dall’Amministrazione sarda i valuta sarda riducendo la somma totale in valuta austriaca.
La riduzione delle monete si farà al corso seguente:
1 fior mon. di conv. sarà pari a 2 fr. 50 c.
1 car. » » » » 0 » 04 »
Le frazioni minori di mezzo carantano non verranno calcolate; e quelle di mezzo carantano o di più si porranno i conto per un carantano.

Articolo 36.
Il saldo risultante dalla liquidazione trimestrale verrà pagato nella valuta i corso nello Stato, che ne sarà risultato creditore.

Articolo 37.
Allorché le Parti contraenti lo crederanno opportuno si terranno delle conferenze fra i loro delegati all’oggetto di proporre i miglioramenti, che l’esperienza avesse fatto conoscere necessari, e di ottenere progressivamente una riduzione delle tariffe, estendendo per tal modo i vantaggi che il Governo ed i privati si devono ripromettere dai telegrafi elettrici.
Queste modificazioni e riduzioni dovranno essere approvate di comune accordo fra gli Stati contraenti, poiché il rifiuto di uno di essi ad acconsentirvi renderebbe necessario di conservare le disposizioni in vigore.

Articolo 38.
Il Governo di S. M. l’Imperatore d’Austria dichiara di conchiudere la presente Convenzione tanto in Suo nome, che in nome di tutti gli Stati, che appartengono attualmente all’Unione tele grafica austro-alemanna e che vi aderiranno in seguito.

Articolo 39.
La presente Convenzione verrà attuata al più presto possibile, e rimarrà in vigore per due anni a partire dal giorno del cambio delle ratifiche. Tutta via le alte Parti contraenti potranno di comune accordo prolungarne gli effetti al di là di questo termine. In tal caso la Convenzione verrà considerata in vi gore per un tempo indeterminato e sino a che sia trascorso un anno a contare dal giorno in cui venga disdetta.

Articolo 40.
La presente Convenzione verrà ratificata, e si farà il cambio delle ratifiche a Torino entro il più breve termine possibile.
In ſede di che i rispettivi Plenipotenziari l’hanno firmata e vi hanno apposta l’impronta dei loro stemmi.
Fatta a Torino il tre ottobre 1856.
Paar m. p.
(L. S.)
De Salmour m. p.
(L. S.)

/ 5
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