Corpo ausiliario delle Squadre d’azione delle Camicie nere

Decreto legislativo del Duce 30 giugno 1944, n. 446. Costituzione del Corpo ausiliario delle Squadre d’azione delle Camicie nere

(Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 180, 3 agosto 1944)

Categoria: RSI – Salò

IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
CAPO DEL GOVERNO
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 1944, n. 38, relativo al riconoscimento giuridico del P.F.R.
Sentito il Consiglio dei Ministri;
D’intesa col Segretario del Partito Fascista Repubblicano, Ministro Seg di Stato, coi Ministri delle Forze Armate, dell’Interno, delle Finanze e col Comandante Generale della G.N.R.;
Decreta:

Art. 1
La struttura politico-militare del Partito si trasforma in organismo di tipo militare e costituisce il Corpo Ausiliario delle squadre d’azione di Camicie Nere.
Art. 2
Il Comando del Corpo è costituito dalla trasformazione dell’attuale Direzione
del Partito in Ufficio di Stato Maggiore del Corpo Ausiliario delle squadre d’azione di Camicie Nere. Il Ministro Segretario del Partito assume la carica di Comandante del Corpo.
Art. 3
Le Federazioni assumono il nome di «Brigate Nere» del Corpo Ausiliario e i Commissari Federali la carica di Comandanti di Brigata.
Art. 4
Il Corpo sarà sottoposto alla disciplina militare ed al Codice penale militare del tempo di guerra.
Art. 5
Gli iscritti al PFR di età compresa fra i 18 e i 60 anni e non appartenenti alle altre Forze Armate della Repubblica entreranno – in seguito a volontaria domanda – a far parte del Corpo Ausiliario delle squadre d’azione di CC. NN. che, a seconda della loro idoneità fisica, provvederà al loro impiego.
Art. 6
Gli appartenenti alle formazioni ausiliarie provenienti dalle disciolte squadre d’azione e passate alle FF.AA.RR., alla GNR ed alla Polizia Repubblicana, iscritti regolarmente al PFR, possono a domanda essere trasferiti nel Corpo Ausiliario delle squadre d’azione di Camicie Nere. Presso detto Corpo possono, altresì, essere comandati ufficiali e sottoufficiali delle varie FF.AA.RR., della GNR e della Polizia Repubblicana – anche se effettivi – purché iscritti al PFR.
Art. 7
Compito del Corpo è quello del combattimento per la difesa dell’ordine della Repubblica Sociale Italiana, per la lotta contro i banditi e i fuori-legge e per la liquidazione di eventuali nuclei di paracadutisti nemici.
Il Corpo non sarà impiegato per compiti di requisizione, arresti od altri compiti di polizia.
L’impiego delle Brigate Nere nell’ambito provinciale viene ordinato dai Capi delle provincie.
Iniziative ed atti arbitrari compiuti da parte di singoli e che possano, comunque, screditare il Partito, saranno puniti secondo il Codice penale militare del tempo di guerra.
Art. 8
Ciascuna brigata nera porterà il nome di un Caduto per la Causa del Fascismo Repubblicano.
Art. 9.
Il servizio prestato nel Corpo è considerato a tutti gli effetti come servizio militare. Al personale del Corpo Ausiliario saranno estesi in diritto tutti i benefici in vigore per il trattamento di quiescenza e le provvidenze per i feriti, i mutilati ed i deceduti in combattimento, o comunque in servizio.
Art. 10.
Il ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione del presente decreto.
Art. 11.
Il comandante del corpo, d’intesa con il ministro delle finanze e con gli altri ministri interessati, con successivi decreti, emanerà le norme di attuazione del presente provvedimento legislativo, fissando gli organici, i trattamenti e le disposizioni regolamentari ed esecutive per il funzionamento del Corpo.
Art. 12
Il Corpo Ausiliario delle squadre d’azione di Camicie Nere si avvarrà, per i servizi sussidiari, del «Servizio Ausiliario» femminile, secondo le norme del decreto
18 aprile 1944-XXII e del regolamento esecutivo.
Art. 13
Il presente decreto, che entrerà in vigore dal 1º luglio 1944-XXII, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia e, munito del sigillo di Stato, inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale, addì 30 giugno 1944-XXII
MUSSOLINI

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