Corpo delle Brigate Nere

Norme costitutive Corpo delle Brigate Nere del 25 giugno 1944

Categoria: RSI – Salò

IL SEGRETARIO DEL PARTITO
COMANDANTE DELLE BRIGATE NERE
PAVOLINI
I GERARCHIA DEL CORPO DUCE

Comandante delle Brigate Nere – Capo di Stato Maggiore – Ispettore generale – Comandante di raggruppamento – Sottocapo di Stato Maggiore – Ispettore – Comandante di Brigata Nera – Vice-comandante di Brigata Nera – Capo di Stato Maggiore di Brigata Nera – Comandante di battaglione – Comandante di compagnia – Comandante di squadra d’azione – Aiutante di squadra – Capo nucleo – Squadrista scelto – Squadrista – Allievo squadrista.
Non si tratta di gradi ma di funzioni di comando
I gradi militari indicati negli organici dei vari comandi e reparti rappresentano l’assimilazione delle funzioni di comando ai gradi gerarchici militari, ai soli fini del trattamento economico e per la durata di tali funzioni.
Nel Corpo, ogni inferiore si rivolge ad ogni superiore col nome di “Comandante”; ogni superiore ad ogni inferiore o ad ogni pari di funzione, col nome di “Camerata”.

II ORDINAMENTO DEL CORPO

a) Comando Generale
Ufficio del Comandante – Ufficio del Capo di Stato Maggiore – Sottocapo di Stato Maggiore – Ispettore generale – Ispettori – Uffici: coordinamento e segreteria, legale, personale, disciplina e matricola, ordinamento e mobilitazione, operazioni, situazione e addestramento, informazioni, stampa e propaganda, motorizzazione e trasporti – Autoreparto – Direzione di sanità – Direzione di amministrazione – Comando del Quartier Generale.
b) Comando di Raggruppamento di Brigate
Ufficio del comandante – Ufficio del capo di Stato Maggiore Uffici: operazioni, addestramento e collegamento, informazioni.
c) Comando di Brigata Nera
Comandante – Vice-comandante – Capo di Stato Maggiore – Uffici: operazioni, addestramento e collegamento, personale, disciplina, matricola e mobilitazione, amministrazione, informazioni, assistenza, propaganda e stampa – Servizio sanitario – Cappellano militare – Compagnia comando – Compagnia armi d’appoggio.
La Brigata è normalmente costituita da un Comando di Brigata e 3 Battaglioni.
d) Battaglione
Ciascun battaglione è costituito: da 1 Comando di battaglione, da 3 compagnie.
e) Compagnia
Ciascun compagnia è costituito: da 1 Comando di compagnia, da 3 squadre d’azione.
f) Squadra d’azione
Ogni squadra si compone: di 1 Comandante di squadra e di 3 nuclei.
g) Nucleo
Ogni nucleo si compone: di 1 Caponucleo e di 10 squadristi.
In via eccezionale la forza delle squadre potrà variare dai 33 ai 50 uomini in relazione al gettito dei mobilitati di un Fascio o Gruppo Rionale.
Qualora la forza di mobilitati nell’ambito di ciascuna brigata avesse una eccedenza rispetto a quella occorrente per la costituzione di 3 battaglioni, le brigate solo autorizzate a costituire altri battaglioni secondo l’organico prescritto.
Il decreto istitutivo risulta dall’allegato 1.

III COMPOSIZIONE DEL CORPO

Numerazione e denominazione delle Brigate
Ogni Brigata assumerà il nome di un Caduto per la Causa del Fascismo repubblicano ed un numero distintivo. Il nome è prescelto dal Comandante della Brigata che lo segnala al Comando Generale per la ratifica.
Il Corpo comprende:
– le Brigate Nere operative, destinate al fronte;
– le Brigate Nere mobili, destinate alla lotta contro i banditi, i fuorilegge e le bandi di complici del nemico, con un raggio d’azione extra provinciale e con un impiego rispondente a particolari criteri di mobilità;
– le Brigate Nere stanziali in ciascuna provincia.
Per necessità contingenti possono altresì essere costituite Brigate Nere speciali di formazione, con elementi provenienti da diverse Brigate Nere provinciali.
Fanno parte delle Brigate Nere provinciali, oltre che i reparti del capoluogo e i distaccamenti nei centri minori delle provincie stesse, i reparti eventualmente formati con squadristi appartenenti a determinati enti statali, parastatali o privati, aventi rispettiva sede in tali provincie.
Le Brigate Nere provinciali che per effetto di eventi bellici siano costrette a ripiegare dalla propria provincia sono di massima mantenute nella loro consistenza organica, conservando le proprie insegne di combattimento, il numero distintivo, la denominazione, ecc. Esse possono venire dichiarate “mobili” con provvedimento del Comando Generale.
Nel caso in cui per necessità contingenti o per deficienza di forza organica tali Brigate debbano venire raggruppate fra loro, o con altre Brigate Nere non ripiegate, esse costituiranno reparti corrispondenti alla forza organica di cui dispongono ed in questo caso il reparto manterrà la denominazione della Brigata provinciale di provenienza.
Di massima, ove altre necessità non consiglino diversamente, gli squadristi provenienti da una determinata Federazione debbono essere avviati al Comando di Brigata o di Reparto minore costituito dai fascisti della Federazione stessa.
Così pure, potranno analogamente costituirsi reparti di Brigata Nera, o Brigate Nere, con gli squadristi ripiegati da provincie invase prima della data di costituzione del Corpo: la forza numerica determinerà la fisionomia del reparto e la sua aggregazione.
I giovani dei “Gruppi fascisti di azione giovanile Onore e Combattimento” possono essere, nelle varie provincie, raggruppati in reparti della Brigata Nera locale, al fine di contare su formazioni di impiego particolarmente mobili ed aggressive e soprattutto al fine di preparare formazioni da passare successivamente alle Brigate Nere operative, per il combattimento al fronte.
Anche i giovani di età minore di 18 anni possono essere arruolati nelle Brigate Nere, purché se ne constati l’idoneità fisica attraverso la visita medica e l’idoneità morale attraverso l’esperimento.

IV GIURISDIZIONE TERRITORIALE

Le Brigate Nere hanno la giurisdizione territoriale corrispondente a quella della rispettiva Federazione fascista repubblicana.
Le Brigate Nere operative, mobili e le eventuali Brigate Nere di formazione non hanno giurisdizione territoriale: operano nella zona d’impiego loro assegnata. Per il loro personale, che sia tratto dalle Brigate Nere provinciali, queste funzionano da centri di mobilitazione.

V PERSONALE

Gli squadristi arruolati nelle Brigate Nere si distinguono in due categorie e cioé:
a) personale in servizio continuativo;
b) personale nei quadri.
Il personale in servizio continuativo è quello che presta servizio in caserma, sempre pronto per l’impiego, che non esplica altra attività.
Il personale nei quadri, invece, è costituito da quei fascisti che pur essendo arruolati nel Corpo, esplicano ordinariamente la loro attività nella vita civile e sono chiamati a prestare servizio in caso di necessità. Tale personale è ammesso al soldo per il periodo del richiamo in servizio.

VI NOMINE

Comandante del Corpo è il ministro Segretario del PFR, nominato dal Duce con suo decreto.
Il Duce nomina inoltre, su proposta del Segretario del PFR comandante del Copro, con i suoi decreti: il Capo di Stato Maggiore; l’Ispettore generale; i Comandanti di raggruppamento di Brigate; il Sottocapo di Stato Maggiore; gli Ispettori; i Commissari federali, comandanti delle Brigate Nere provinciali; i Comandanti delle Brigate Nere.
Le nomine degli altri componenti lo Stato Maggiore e dei Vice-comandanti di Brigata (eventualmente i Vice-commissari federali) sono di competenza del ministro Comandante del Corpo, che vi provvede con suoi decreti.
I Commissari federali, comandanti di Brigata, nominano con singoli provvedimenti i capi di Stato Maggiore, i Comandanti di battaglione, compagnia, squadra d’azione, gli aiutanti di squadra ed i Capi nucleo (di regola, i commissari di Fascio o di Gruppo rionale a seconda della forza dei reparti locali). Tali provvedimenti vengono ratificati – e quindi resi esecutivi a tutti gli effetti – dal Comando del Corpo.
L’appartenente al Corpo che venga a cessare da funzioni di comando torna con onore nei ranghi quale squadrista.
La scelta del Capo di Stato Maggiore di Brigata cadrà di massima su un fascista repubblicano che rivesta grado di ufficiale superiore nelle Forze Armate e che comunque sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali indispensabili.

VII COMPITI – IMPIEGO – DISCIPLINA

Compito del Corpo è quello stabilito dall’art. 7 del decreto istitutivo e cioè il combattimento per la difesa e l’ordine della Repubblica sociale italiana, per la lotta contro i banditi e i fuori-legge e per la liquidazione degli eventuali nuclei di paracadutisti nemici. Nel concetto di “difesa della Repubblica” si compendiano – in primo luogo – i compiti della guerra contro il nemico esterno.
Nell’ambito provinciale, l’impiego delle Brigate Nere – agli ordini dei rispettivi Comandanti – è determinato dai Capi delle provincie.
Sia nell’ambito provinciale, sia in altro, l’impiego delle Brigate Nere può essere determinato inoltre da quei superiori comandi militari italiani od alleati (e ad essi soli) ai quali tale facoltà venga riconosciuta con provvedimento del Comandante delle Brigate Nere, notificato collettivamente o singolarmente ai reparti.
Il Corpo ha esclusivamente funzioni di combattimento: non di polizia. Quando operazioni di polizia siano strettamente inerenti a rastrellamenti ed altre azioni di lotta contro i banditi e i fuori-legge, o quando i distaccamenti di Brigate Nere si trovino dislocati in zone temporaneamente prive di qualsiasi forza di polizia, i Comandanti di Brigata avranno cura che le operazioni si svolgano d’intesa con le competenti autorità e – ogni volta che sia possibile – con la partecipazione di agenti di pubblica sicurezza; comunque, secondo la lettera e lo spirito delle leggi della Repubblica.
Iniziative ed atti arbitrari compiuti da parte di singoli – come sequestri preventivi, arresti, operazioni di polizia in genere, che non entrino nei casi sopra accennati – ed ogni atto che possa screditare il Partito e il Corpo debbono essere immediatamente colpiti e puniti secondo il Codice penale militare del tempo di guerra.
Mentre per le infrazioni disciplinari si applica nel Corpo di Regolamento di disciplina militare, per i reati previsti dal Codice penale militare del tempo di guerra i Comandanti provvedono all’arresto degli squadristi responsabili e al loro deferimento al Tribunale di Guerra delle Brigate Nere (indirizzando la denunzia al Comando Generale).
Nei casi di flagranza e di urgenza, previsti dal predetto Codice, si può altresì costituire immediatamente un Tribunale giudicante sul posto a norma del Codice stesso.
Il Tribunale di guerra delle Brigate Nere giudica i reati compiuti da appartenenti al Corpo in tale loro qualità, e non nella sfera dell’attività privata e individuale, per cui giudica la Magistratura ordinaria, salvo le conseguenze, di natura disciplinare da adottarsi per parte del Corpo nei riguardi dei condannati da tale Magistratura.
Il procedimento giudiziario davanti al Tribunale di Guerra delle Brigate Nere, come davanti alla magistratura ordinaria, implica la sospensione, la radiazione o l’espulsione dal Partito per motivi di natura politica o morale implicano analogo provvedimento per parte delle Brigate Nere. È lasciato nei singoli casi alla valutazione dei Commissari federali e delle Commissioni federali di disciplina di valutare se i provvedimenti disciplinari adottati nel Corpo secondo il Regolamento di disciplina militare debbano avere un riflesso disciplinare nel capo del Partito.

VIII DOCUMENTI PERSONALI

Documenti dell’appartenente alle Brigane Nere sono:
a) la tessera del Partito Fascista Repubblicano;
b) la tessera del Corpo, rilasciata dal Comando Generale e valida anche nei riguardi delle FF.AA. germaniche, la quale serve come documento di identificazione, porto d’armi ed autorizzazione a circolare liberamente di giorno e di notte per tutto il territorio della Repubblica, a piedi o in automezzi anche durante le ore del coprifuoco; sia in divisa sia in abito civile;
c) il libretto personale, in cui vengono registrate le operazioni e le azioni cui lo squadrismo ha preso parte, con firma ed annotazioni del Comandante di Brigata, nonché le campagne e gli altri titoli di guerra precedentemente acquisiti.
Per il rilascio, la compilazione e la conservazione delle tessere valgono le norme già stabilite per circolare.

IX ARRUOLAMENTO NELLE BRIGATE NERE ED ISCRIZIONE AL PFR

Non si può essere ammessi nelle Brigate Nere senza essere iscritti al Partito. Non si può venire ammessi al Partito senza che contemporaneamente si presenti domanda di appartenenza alle Brigate Nere. Nel valutare le domande di iscrizione al Partito, le competenti Commissioni Federali terranno conto che – dopo la costituzione delle Brigate Nere – la contemporanea domanda di militare nelle Brigare stesse riveste un particolare significato di volontà di dedizione, di rischio e di sacrificio per il Fascismo.
Restano ferme d’altronde tutte le garanzie e le remore stabilite per l’appartenenza al PFR. Dal punto di vista razziale, non possono appartenere al PFR e alle Brigate Nere:
– gli ebrei;
– i mezzosangue ebrei, cioè nati da matrimonio misto;
– i conviventi con coniuge ebrei o mezzosangue ebreo;
Il Corpo è unicamente composto di volontari. Non contrasta con questo principio il fatto che tutti i fascisti repubblicani di età fra i 18 e i 60 anni hanno il preciso obbligo morale di avanzare domanda di arruolamento nelle Brigate. Infatti, la stessa appartenenza al Partito è del tutto volontaria: e d’altra parte non merita l’onore di militare nel Partito chi non si senta di servirlo in armi.
Tra i fascisti repubblicani che di propria iniziativa o individualmente invitati dai Comandi di Brigata chiedano l’arruolamento, coloro i quali siano in buone condizioni fisiche e disponibili per l’immediato impiego vengono mobilitati con cartolina precetto e considerati nel ruolo servizio continuativo.
I non idonei fisicamente e quelli che per ragioni di lavoro sono ammessi ad esonero, vengono considerati in forza nei quadri e chiamati saltuariamente per necessità contingenti, adibendoli eventualmente a servizi di presidio o a servizi interni di Brigata quando si tratti di sostituire nei servizi stessi elementi fisicamente più adatti.
I militari delle FFAA repubblicane, della GNR e della Polizia repubblicana (ad eccezione degli appartenenti alle Divisioni in guerra), che hanno la qualifica di squadrista, debbono, se ne facciamo domanda, essere trasferiti nelle Brigate Nere, a norma dell’art. 6 del decreto del Duce. Tali militari debbono preservare la domanda di passaggio al Comando da cui dipendono, allegandovi una dichiarazione del Commissario Federale (in cui si attesti che si tratta di iscritti al PFR nel periodo 15 settembre 1943 – 15 gennaio 1944 i quali fecero concretamente parte delle squadre d’azione del Partito nel periodo stesso) e inviando copia della domanda al Comando di Brigata, che ne informa il Comando Generale. È dovere dello squadrista militare di richiedere il nulla-osta al passaggio alla Forza Armata da cui dipende; è ugualmente dovere dei Comandi di tale Forza Armata di concedere il nulla-osta ogni volta che ricorrano le condizioni previste dal decreto del Duce.

X PERSONALE FEMMINILE

Il personale femminile previsto dagli organici dei Comandi e dei reparti per i servizi sussidiari del Corpo è tratto dal Servizio Ausiliario Femminile, dipendente dal PFR. È vietata l’utilizzazione di qualsiasi altro personale femminile.
Le ausiliarie del Corpo vestono l’uniforme del SAF con la camicia nera e con i fasci repubblicani rossi al bavero.

XI INSEGNE E DISTINTIVI

L’insegna di combattimento della Brigata Nera è costituita da un drappo nero della misura di cm. 80 x 60 e con nastro tricolore all’asta, sormontata dal fascio repubblicano.
Il drappo porta ricamato in rosso il numero distintivo della Brigata ed il nome del Caduto.
Distintivi del Corpo sono:
a) il distintivo del PFR, ingrandito in un ovale da portare sulla camicia nera all’altezza della tasca destra;
b) i fascetti rossi di foggia repubblicana, al bavero;
c) il teschio col pugnale, sul berretto o sull’elmetto;
d) il distintivo di Brigata, da portare sul petto a sinistra, sopra le decorazioni di guerra.

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *