Corso forzato a Venezia

Decretazione del Corso forzato per taluni Biglietti della Banca nazionale

Per approfondire: Cronologia di Venezia

19 settembre 1848.
IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA
Alcuni benemeriti cittadini per provvedere ai gravi bisogni dello Stato accondiscesero, dietro proposizione del Governo provvisorio, ad un prestito volontario di tre milioni di lire correnti, di cui parte pagarono in danaro e parte mediante rilascio di vaglia.
Il Governo dal proprio lato, ad oggetto di prontamente realizzare essi vaglia, determinò di girarli alla Banca nazionale, ricevendone dalla medesima il prezzo con ispeciali biglietti, alla cui emissione contemporaneamente autorizzava. E poiché i detti biglietti debbono avere un corso monetario, così, a garantia e facilitazione delle commerciali transazioni,

Decreta:
1. Avranno corso obbligatorio, sotto il titolo di Moneta patriottica, i biglietti emessi dalla viso.
2. Le casse pubbliche, comunali e consorziali, potranno pagare esclusivamente con questa moneta patriottica, ed in pari modo si potranno eseguire i pagamenti ad esse dovuti.
3. In qualsivoglia privato affare i pagamenti che non eccedono le lire correnti sessanta potranno essere eseguiti in soli biglietti di moneta patriottica. Per quelli invece superiori alle lire sessanta il creditore potrà pretendere che la metà sia in contante. Se trattasi poi di pagamenti fatti in acconto di somme maggiori, si avrà riguardo per l’applicazione del presente arti colo alla somma del debito totale già scaduto od a quelle delle rateazioni già maturate.
4. Qualunque patto esistente nei contratti anteriori e posteriori a questa Legge, il quale facesse effetto contrario alle presenti disposizioni, sarà nullo e come non convenuto.
5. Egualmente sarà applicabile la presente Legge ad ogni contratto anteriore o posteriore, anche allorquando fosse convenuta espressamente la specie della moneta, a meno che la specie della moneta non andasse a costituire come merce l’oggetto principale del contratto medesimo.
6. Qualunque imitazione o falsificazione, non avuto riguardo al valore, sarà considerata delitto e punita a termini dei 33, 92, 93, 94, 95, 96 della Parte I del Codice penale.
7. Chi, senza intelligenza coll’autore o coi correi, introducesse o ponesse in circolazione dei biglietti di moneta patriottica che sapeva o poteva fondatamente presumere falsi sarà punito col carcere duro da uno a dieci anni.
8. Chi, senza porli in circolazione, riceverà dei biglietti i quali sapeva o poteva fondatamente presumere falsi, e non ne darà immediata partecipazione all’Autorità Politica, sarà punito col carcere duro da sei mesi a cinque anni.

Venezia, 19 settembre 1848.
MANIN – GRAZIANI – CAVEDALIS

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