Costituzione del Regno delle Due Sicilie

Costituzione del Regno delle Due Sicilie adottata nel 1848

Ferdinando II Per la Grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie ec. ec. ec.,

Visto l’atto Sovrano del 29 di gennaio 1848 col quale aderendo al voto unanime de’ Nostri amatissimi Popoli abbiamo di nostra piena, libera e spontanea volontà promesso di stabilire in questo Reame una Costituzione corrispondente alla civiltà de’ tempi, additandone in pochi e rapidi cenni le basi fondamentali, e riserbandoci di sanzionarla espressa e coordinata ne’ suoi principii sul progetto che ce ne presenterebbe fra dieci giorni l’attuale nostro Ministero di Stato:
Volendo mandar subito ad effetto questa ferma deliberazione del Nostro Animo;
Nel nome temuto dell’Onnipotente Santissimo Iddio Uno e Trino, cui solo è dato di leggere nel profondo de’ cuori, e che noi altamente invochiamo a Giudice della purità, delle Nostre intenzioni, e della franca lealtà, onde siamo deliberati di entrare in queste novelle vie di ordine politico;
Udito con maturo esame il Nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo risoluto di proclamare, e proclamiamo irrevocabilmente da Noi sanzionata la seguente Costituzione.

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Il reame delle Due Sicilie verrà d’oggi innanzi retto da temperata monarchia ereditaria costituzionale sotto forme rappresentative.

Art. 2 – La circoscrizione territoriale del reame rimane qual trovasi attualmente stabilita; e non potrà in seguito apportarvisi alcun cangiamento se non in forza di una legge.

Art. 3 – L’unica religione dello stato sarà sempre la cristiana cattolica apostolica romana, senza che possa mai essere permesso l’esercizio di alcun’altra religione.

Art. 4 – Il potere legislativo risiede complessivamente nel re, ed in un parlamento nazionale, composto di due camere, l’una di pari, l’altra di deputati.

Art. 5 – Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al re.

Art. 6 – L’iniziativa per la proposizione delle leggi si appartiene indistintamente al re, ed a ciascuna delle due camere legislative.

Art. 7 – La interpretazione delle leggi in via di regola generale si appartiene unicamente al potere legislativo.

Art. 8 – La costituzione garantisce la piena indipendenza dell’ordine giudiziario per l’applicazione delle leggi a’ casi occorrenti.

Art. 9 – Apposite leggi oltre alla libera elezione da parte de’ rispettivi abitanti per le diverse cariche comunali, assicureranno ai comuni ed alle provincie, per la loro amministrazione interna, la più larga libertà compatibile con la conservazione de’ loro patrimonii.

Art. 10 – Non possono ammettersi truppe straniere al servizio dello stato, se non in forza di una legge. Le convenzioni esistenti saranno però sempre rispettate. Né senza una esplicita legge può permettersi a truppe straniere di occupare o di attraversare il territorio del reame, salvo il solo passaggio delle truppe pontificie da quegli stati a Benevento e Pontecorvo, secondo i modi stabiliti dalla consuetudine.

Art. 11 – I militari di ogni arma non possono esser privati de’ loro gradi, onori e pensioni, se non ne’ soli modi prescritti dalle leggi e regolamenti.

Art. 12 – In tutto il reame vi sarà una guardia nazionale, la cui formazione organica sarà determinata da una legge.

In questa legge non potrà mai derogarsi al principio, che nella guardia nazionale i diversi gradi, sino a quello di capitano, verranno conferiti per elezione da coloro stessi che la compongono.

Art. 13 – Il debito pubblico è riconosciuto e garentito.

Art. 14 – Niuna specie d’imposizione può essere stabilita, se non in forza di una legge, non escluse le imposizioni comunali.

Art. 15 – Non possono accordarsi franchigie in materia d’imposizioni, se non in forza di una legge.

Art. 16 – Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle camere legislative.

Le imposizioni indirette possono avere la durata di più anni.

Art. 17 – Le camere legislative votano ogni anno lo stato discusso, e acclarano i conti che vi si riferiscono.

Art. 18 – La gran corte de’ conti rimane collegio costituito, salvo alle camere legislative il poterne modificare in forza di una legge le ordinarie attribuzioni.

Art. 19 – Le proprietà dello stato non possono altrimenti alienarsi che in forza di una legge.

Art. 20 – Il diritto di petizione si appartiene indistintamente a tutti. Ma le petizioni alle camere legislative non possono farsi che in iscritto, senza che ad alcuno sia permesso di presentarne in persona.

Art. 21 – La qualità di cittadino si acquista e si perde in conformità delle leggi. Gli stranieri non possono esservi naturalizzati che in forza di una legge.

Art. 22 – I cittadini sono tutti eguali in faccia alla legge, qualunque ne sia lo stato e la condizione.

Art. 23 – La capacita di esser chiamato a cariche pubbliche si appartiene indistintamente a tutti i cittadini senza altro titolo che quello del loro merito personale.

Art. 24 – La libertà individuale è garentita. Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato in conformità delle leggi dell’autorità competente, eccetto il caso di flagranza o quasi flagranza.

In caso di arresto per misura di prevenzione l’imputato dovrà consegnarsi all’autorità competente fra lo spazio improrogabile delle ventiquattro ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto.

Art. 25 – Niuno può essere tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge determina: né altre pene possono essere applicate a’ colpevoli se non quelle stabilite dalle leggi.

Art. 26 – La proprietà de’ cittadini è inviolabile. Il pieno esercizio non può essere ristretto se non da una legge per ragione di pubblico interesse. Niuno può essere astretto a cederla, se non per cagione di utilità pubblica riconosciuta, e previa sempre la indennità corrispondente a norma delle leggi.

Art 27 – La proprietà letteraria è del pari garentita ed inviolabile.

Art. 28 – Il domicilio de’ cittadini è inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge autorizzi le visite domiciliari, le quali non possono allora praticarsi che ne’ modi prescritti dalla legge medesima.

Art. 29 – Il segreto delle lettere è inviolabile. La responsabilità degli agenti della posta, per la violazione del segreto delle lettere, sarà determinata da una legge.

Art. 30 – La stampa sarà libera, e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può offendere la religione, la morale, l’ordine pubblico, il re, la famiglia, i sovrani esteri e le loro famiglie, non che l’onore e l’interesse de’ particolari.
Sulle stesse norme a garentire preventivamente la moralità dei pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita; e fino a che questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i regolamenti in vigore.
La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di religione trattate ex professo.

Art. 31 – Il passato rimane coperto d’un velo impenetrabile, ogni condanna sinora profferita per politiche imputazioni è cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora, viene vietato.

CAPO I DELLE CAMERE LEGISLATIVE
Art. 32 – Le camere legislative non possono essere convocate che in pari tempo, e chiudono in pari tempo le loro sessioni; salvo unicamente alla camera de’ pari il potersi riunire, quando bisogna, come alta corte di giustizia ne’ casi preveduti dalla costituzione.

Art. 33 – In ciascuna delle due camere, non può aprirsi la discussione, se non quando il numero de’ suoi componenti si trovi raccolto a pluralità assoluta.

Art. 34 – Le discussioni delle camere legislative sono pubbliche eccetto il caso in cui ciascuna di esse, sulla proposizione del presidente, reclamata e sostenuta da dieci de’ suoi componenti, risolva di adunarsi in comitato segreto.

Art. 35 – Nelle camere legislative, i partiti si adottano a pluralità di voti. La votazione sarà pubblica.

Art. 36 – Chi fa parte di una delle camere legislative non può entrare a far parte dell’altra.

Art. 37 – Si appartiene a ciascuna delle due camere il verificare i poteri di coloro che la compongono, e decidere delle controversie che possono insorgere sull’oggetto.

Art. 38 – I ministri segretarii di stato possono presentare indistintamente i progetti di legge di cui sono incaricati, tanto all’una, quanto all’altra delle due camere legislative. Ma i progetti di legge, che intendono a stabilire contribuzioni di ogni specie o che si riferiscono alla formazione degli stati discussi, debbono prima essere necessariamente presentati alla camera de’ deputati.

Art. 39 – Un progetto di legge discusso e votato in una camera non può essere inviato alla sanzione del re se non dopo essere stato discusso e votato uniformemente nell’altra.

Art. 40 – Ove tra le due camere vi sia dissidenza intorno al contenuto di un progetto di legge qualunque, la discussione di questo non potrà riprodursi presso alcuna delle due camere nella sessione di quel medesimo anno.

Art. 41 – I componenti delle due camere legislative sono inviolabili per le opinioni, ed i voti da essi profferiti nell’esercizio delle loro alte funzioni. Non possono essere arrestati per debiti durante il periodo della sessione legislativa ed in tutto il corso del mese che la precede o che la siegue. Ne’ giudizi penali che s’intentassero contro di essi, non possono essere arrestati senza l’autorizzazione della camera a cui appartengono; salvo il caso di flagrante o quasi flagrante reato.

Art. 42 – Ciascuna delle due camere legislative formerà, il suo regolamento, in cui verrà determinato il modo e l’ordine delle sue discussioni e delle sue votazioni, il numero e gli incarichi delle commessioni ordinarie in cui deve distribuirsi, e tutto ciò che concerne la economia del suo servizio interno.

CAPO II CAMERA DE’ PARI
Art. 43 – I pari sono eletti a vita dal re, il quale nomina fra i pari medesimi il presidente ed il vice-presidente della camera, per quel tempo che giudica opportuno.

Art. 44 – Il numero de’ pari è illimitato.

Art. 45 – Per esser pari si richiede aver la qualità di cittadino e l’età compiuta di trent’anni.

Art. 46 – I principi del sangue sono pari di diritto, e prendono posto immediatamente appresso il presidente. Essi possono entrare nella camera alla età di anni venticinque, ma non dare voto che all’età compiuta di trent’anni.

Art. 47 – Sono eleggibili alla dignità di pari :

1. Tutti coloro che hanno una rendita imponibile di ducati tremila, posseduta da otto anni;
2. I ministri segretarii di stato, e i consiglieri di stato;
3. Gli ambasciatori che abbiano esercitato per tre anni, e i ministri plenipotenziarii che abbiano esercitato per sei anni le loro diplomatiche funzioni;
4. Gli arcivescovi e vescovi non più del numero di dieci;
5. I tenenti generali, i vice-ammiragli, i marescialli di campo ed i retro ammiragli;
6. Coloro che per cinque anni abbiano esercitato la carica di presidente nella camera dei deputati;
7. Il presidente ed il procurator generale della corte suprema di giustizia, ed il presidente ed il procuratore generale della gran corte de’ conti;
8. I vice-presidenti ed avvocati generali della suprema corte di giustizia, e della gran corte de’ conti, che abbiano esercitate queste cariche per tre anni;
9. I presidenti e procuratori generali delle gran corti civili, che abbiano esercitate quelle cariche per quattro anni;
10. Il presidente generale della società borbonica;
11. I presidenti delle tre accademie, di cui si compone la società borbonica, che abbiano esercitate per quattro anni quelle cariche.

Art. 48 – La camera de’ pari si costituisce in alta corte di giustizia per conoscere dei reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello stato, di cui possano essere imputati i componenti di ambedue le camere legislative.

CAPO III DELLA CAMERA DE’ DEPUTATI
Art. 49 – La camera de’ deputati si compone di tutti coloro, i quali eletti alla pluralità de’ suffragi ne ricevono il legittimo mandato dagli elettori corrispondenti.

Art. 50 – I deputati rappresentano la nazione in complesso e non le provincie ove furono eletti.

Art. 51 – La durata della camera dei deputati è di anni cinque: in conseguenza il mandato di cui si parla nello articolo precedente spira col decorso di questo solo periodo di tempo.

Art. 52 – Coloro pe’ quali cessa il suddetto mandato dopo i cinque anni, possono essere immediatamente rieletti alla convocazione delle camere successive.

Art. 53 – Il numero dei deputati corrisponderà sempre alla forza dell’intera popolazione pel computo della quale si adopererà l’ultimo censimento che precede l’elezione.

Art. 54 – Per ogni complesso di 40000 anime vi sarà un deputato alla camera.
Il modo di assicurare, per quanto sia possibile la rappresentanza, dove nelle circoscrizioni all’obbietto siano eccesso o difetto di popolazione, sarà determinato nella legge elettorale.

Art. 55 – Per essere tanto elettore quanto eleggibile si richiede aver la qualità di cittadino, e la età compiuta di 25 anni; e non trovarsi né in istato di fallimento, né sottoposto ad alcun giudizio criminale.

Art. 56 – Sono elettori:

1. Tutti coloro i quali posseggano una rendita imponibile, di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale.
2. I membri ordinari delle tre reali accademie di cui si compone la società borbonica, ed i membri ordinari delle altre reali accademie.
3. I cattedratici titolari nella regia università degli studi, e nei pubblici licei autorizzati dalle leggi.
4. I professori laureati della regia università degli studi, nei diversi rami delle scienze, delle lettere e delle belle arti.
5. I decurioni, i sindaci e gli aggiunti delle comuni che trovansi nello effettivo esercizio delle loro funzioni.
6. I pubblici funzionari giubilati con pensione di ritiro di annui ducati 120; ed i militari di ogni arma, dal grado di uffiziale in sopra i quali godono anch’essi una pensione di ritiro.

Art. 57 – Sono eleggibili:
1. Tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale.
2. I membri ordinari delle tre reali accademie di cui si compone la società borbonica, i cattedratici titolari nella regia università degli studi, e i membri ordinarii delle altre reali accademie.

Art. 58 – I pubblici funzionari, purché siano inamovibili, gli ecclesiastici secolari, purché non appartengano a congregazioni organizzate sotto forme regolari e monastiche, ed i militari possono essere così elettori come eleggibili, quando in essi concorrano le condizioni espresse ne’ tre articoli precedenti.

Art. 59 – Gl’intendenti, i segretari generali d’intendenza ed i sottintendenti in esercizio delle loro funzioni non possono essere né mai elettori, né mai eleggibili.

Art. 60 – Coloro fra i deputati eletti, che accettano dal potere esecutivo sia un novello impiego, sia una promozione da un impiego di cui erano già rivestiti, non possono più far parte della camera, se non dopo essersi sottoposti al cimento della rielezione.

Art. 61 – La camera de’ deputati sceglie da se ogni anno fra i suoi componenti medesimi, ed a suffragi segreti il presidente, il vicepresidente ed i segretari.

Art. 62 – Per la prima convocazione delle camere legislative sarà pubblicata una legge elettorale provvisoria, la quale non diverrà definitiva se non dopo essere stata esaminata e discussa dalle camere medesime nel primo periodo della loro legislatura.

CAPO IV DEL RE
Art. 63 – Il re è il capo supremo dello stato: la sua persona è sacra e inviolabile, e non soggetta ad alcuna specie di risponsabilità.
Egli comanda le forze di terra e di mare, e ne dispone: nomina a tutti gli impieghi di amministrazione pubblica, e conferisce titoli, decorazioni ed onorificienze di ogni specie.
Fa grazia a’ condannati, rimettendo o commutando le pene.
Provvede a sostenere la integrità del reame: dichiara la guerra o conchiude la pace.
Negozia i trattati di alleanza e di commercio, e ne chiede l’adesione alle camere legislative prima di ratificarli.
Esercita la legazia apostolica e tutti i diritti del real patronato della corona.

Art. 64 – Il re convoca ogni anno in sessione ordinaria le camere legislative: ne’ casi di urgenza le convoca in sessione straordinaria: ed a lui solo è dato di prorogarle e di chiuderle.
Egli può anche sciogliere la camera dei deputati, ma convocandone un’altra per nuove elezioni fra lo spazio improrogabile di 3 mesi.

Art. 65 – Al re si appartiene la sanzione delle leggi votate dalle due camere. Una legge a cui la sanzione reale sia negata non può richiamarsi ad esame nella sessione di quel medesimo anno.

Art. 66 – Il re fa coniare la moneta, ponendovi la sua effigie.
Pubblica i necessari decreti e regolamenti per la esecuzione delle leggi, senza poter mai né sospenderle, né dispensare alcuno dall’osservarla.

Art. 67 – Il re può sciogliere talune parti della guardia nazionale, dando però al tempo stesso le necessarie disposizioni per ricomporle e riordinarle fra lo spazio improrogabile di un anno.

Art. 68 – La lista civile è determinata da una legge per la durata di ciascun regno.

Art. 69 – Alla morte del re, se l’erede della corona è di età maggiore saranno da lui convocate le camere legislative fra lo spazio di un mese, per giurare alla di loro presenza di mantenere sempre integra ed inviolata la costituzione della monarchia.
Se l’erede della corona è di età minore, e non trovi preventivamente provveduto dal re in quanto alla reggenza ed alla tutela, allora le camere legislative saranno convocate fra dieci giorni dai ministri, sotto la loro speciale responsabilità per provvedervi. Ed in questo caso faranno parte della reggenza la madre e tutrice e due o più principi della famiglia reale.
Lo stesso verrà praticato, laddove il re sventuratamente si trovi nella impossibilità di regnare per cagioni fisiche.

Art. 70 – L’atto solenne per l’ordine di successione alla corona dell’augusto Re Carlo III del 6 di ottobre 1759 confermato dall’augusto re Ferdinando I nell’articolo 5 della legge degli 8 di dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 di aprile 1829, del 12 di marzo 1836, e tutti gli atti relativi alla real famiglia rimangono in pieno vigore.

CAPO V DE’ MINISTRI
Art. 71 – I ministri sono risponsabili.

Art. 72 – Gli atti di ogni genere sottoscritti dal Re non hanno vigore se non contrassegnati da un ministro segretario di stato, il quale perciò solo se ne rende risponsabile.

Art. 73 – I ministri hanno libero ingresso nelle camere legislative, e vi debbono essere intesi quando lo domandano: non però vi hanno voto, se non allora che ne fanno parte come pari o come deputati.
Le camere possono chiedere la presenza de’ ministri nelle discussioni.

Art. 74 – La sola camera de’ deputati ha il diritto di mettere in istato di accusa i ministri per gli atti, di cui questi sono responsabili.
La camera de’ pari ha esclusivamente la giurisdizione di giudicarli.

Art. 75 – Una legge apposita determinerà partitamente i casi, nei quali si verifica la responsabilità dei ministri, i modi con cui deve procedere il giudizio contro di essi, e le pene da infliggersi loro, laddove risultino colpevoli.

Art. 76 – Il Re non può far grazia ai ministri condannati, se non sulla esplicita domanda di una delle due camere legislative.

CAPO VI DEL CONSIGLIO DI STATO
Art. 77 – Vi sarà un consiglio di stato da non eccedere il numero di ventiquattro individui che siano cittadini col pieno esercizio dei loro diritti. Gli stranieri ne verranno esclusi, benché abbiano decreto di cittadinanza.

Art. 78 – Il consiglio di stato è presieduto dal ministro segretario di stato di grazia e giustizia.

Art. 79 – Il Re nomina i consiglieri di stato.

Art. 80 – Il consiglio di stato è istituito per dare il suo ragionato avviso su tutti gli affari dei quali potrà essergli delegato l’esame in nome del Re da’ ministri segretari di stato.
Una legge sarà emanata per determinarne le attribuzioni: e fino a che questa non sarà pubblicata, rimarrà in vigore pel consiglio di stato quanto trovasi stabilito nelle leggi in vigore per consulta generale del regno, salvo quel che in esse potrà esservi di contrario alla presente costituzione.

CAPO VII DELL’ORDINE GIUDIZIARIO
Art. 81 – La giustizia emana dal re, ed in nome del re vien retribuita da tribunali a ciò delegati.

Art. 82 – Niuna giurisdizione contenziosa può essere stabilita, se non in forza di una legge.

Art. 83 – Non potranno mai crearsi de’ tribunali straordinarii, sotto qualunque denominazione. Con ciò non s’intende derogare allo statuto penale militare, e regolamenti in vigore tanto per l’esercito di terra come per l’armata di mare.

Art. 84 – Le udienze de’ tribunali sono pubbliche. Quando un tribunale crede che la pubblicità possa offendere i buoni costumi, deve dichiararlo in apposita sentenza: e questa debbe essere profferita alla unanimità in materia di reati politici e di abusi di stampa.

Art. 85 – Nell’ordine giudiziario i magistrati saranno inamovibili; non cominceranno però ad esserlo se non dopo che vi sieno stati instituiti con nuova nomina sotto l’impero della costituzione, e che già si trovino di avere esercitato per tre anni continui le funzioni di magistrato.

Art. 86 – Gli agenti del pubblico ministero presso le corti e i tribunali sono essenzialmente amovibili.

CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 87 – Talune parti di questa costituzione potranno essere modificate pe’ nostri dominii di là dal Faro, secondo i bisogni e le condizioni particolari di quelle popolazioni.

Art. 88 – Lo stato discusso del 1847 resterà in vigore per tutto l’anno 1848, e con esso rimarranno provvisoriamente in vigore le antiche facoltà del governo, per provvedere con espedienti straordinari ai complicati ed urgentissimi bisogni dello stato.

CLAUSOLA DEROGATORIA
Art. 89 – Tutte le leggi, decreti, rescritti in vigore rimangono abrogati in quella parte che sono in opposizione alla presente costituzione.
Vogliamo e comandiamo che la presente costituzione politica della monarchia da noi liberamente sottoscritta, riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, contrassegnata da tutti i nostri ministri segretari di stato, registrata e depositata nell’archivio del ministero e segreteria di stato della presidenza del consiglio de’ ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i nostri reali dominii per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prendere particolare registro ed assicurarne il pienissimo adempimento.

Il nostro ministro segretario di stato degli affari esteri presidente del nostro consiglio de’ ministri è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pronta pubblicazione.
Napoli, il dì 10 di febbraio 1848
Firmato
Ferdinando
Il Ministro Segretario di Stato degli affari esteri
Presidente del Consiglio de’ Ministri
Firmato, Duca Di Serracapriola
Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia incaricato del portafoglio del Ministero degli
Affari ecclesiastici
Firmato, Barone Cesidio Bonanni
Il Ministro Segretario di Stato delle finanze
Firmato, Principe Dentice
Il Ministro Segretario di Stato de’ lavori pubblici
Firmato, Principe di Torella
Il Ministro Segretario di Stato di agricoltora e commercio
Firmato, Commendatore Gaetano Scovazzo
Il Ministro Segretario di Stato dell’interno
Firmato, Cav. Francesco Paolo Bozzelli
Il Ministro Segretario di Stato della guerra e marina

Firmato, Giuseppe Garzia
Pubblicata in Napoli nel dì 11 febbrajo 1848.

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