Costituzione della provincia di Lubiana

Regio Decreto-Legge 3 maggio 1941, n. 291. Costituzione della provincia di Lubiana.

(GURI n.105, 3 maggio 1941)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Visto l’art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessita’ e l’urgenza di provvedere;
Udito il Gran Consiglio del Fascismo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
I territori sloveni, i cui confini sono delimitati come dall’allegata carta, vidimata d’ordine Nostro dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, fanno parte integrante del Regno d’Italia e costituiscono la provincia di Lubiana.

Art. 2.
Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l’interno, saranno stabiliti gli ordinamenti della provincia di Lubiana, la quale, avendo una popolazione compattamente slovena, avrà un ordinamento autonomo con riguardo alle caratteristiche etniche della popolazione, alla posizione geografica del territorio e alle speciali esigenze locali.

Art. 3.
I poteri di governo saranno esercitati da un Alto Commissario, nominato con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l’interno.

Art. 4.
L’Alto Commissario sara’ assistita da una Consulta composta di 14 rappresentanti scelti tra le categorie produttrici della popolazione slovena.

Art. 5.
Il servizio militare non sara’ obbligatorio per la popolazione slovena della provincia di Lubiana.

Art. 6.
Nell’insegnamento elementare sara’ obbligatoria la lingua slovena.
Nelle scuole medie e superiori sara’ facoltativo l’insegnamento della lingua italiana. Tutti gli atti ufficiali saranno redatti nelle due lingue.

Art. 7.
Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare nel territorio della provincia di Lubiana lo statuto e le altre leggi del Regno e ad emanare le disposizioni necessarie per coordinarle con la legislazione ivi vigente e con gli ordinamenti che saranno stabiliti a norma dell’art. 2.

Art. 8.
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara’ presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 8 maggio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE

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