Costituzione delle Forze Armate repubblicane

Decreto del Duce del fascismo, Capo dello Stato nazionale repubblicano, 27 ottobre 1943 Scioglimento delle Forze Armate regie e costituzione delle Forze Armate repubblicane

(Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 262, 10 novembre 1943)

Categoria: RSI – Salò

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DELLO STATO NAZIONALE REPUBBLICANO
Accertato che le Forze Armate regie, durante la guerra in corso, sono state fin dall’inizio, deliberatamente tradite dalla dinastia e dai capi militari ad essa legati, che hanno paralizzato gli splendidi, mirabili atti di valore compiuti e reso vano il sangue generoso versato;
Considerato che con la resa e con il tradimento dell’8 settembre 1943 la dinastia e i capi militari ad essa legati hanno disonorato le Forze Armate regie di fronte al popolo italiano e al mondo;
Sentito il Consiglio dei Ministri:
Decreta:

Art. 1
Il regio esercito, la regia marina e la regia aeronautica hanno cessato di esistere in data 8 settembre 1943. Gli ufficiali e sottoufficiali in servizio in tale data che non siano venuti meno alle leggi dell’onore militare riceveranno il trattamento pensionistico loro spettante in base alle leggi in quel momento vigenti.
Art. 2
In data 9 settembre 1943 si intendono costituiti: l’Esercito Nazionale Repubblicano; la Marina da guerra Nazionale Repubblicana; l’Aeronautica Nazionale Repubblicana.
Tutti i militari di ogni grado che, provenienti dalle disciolte Forze regie e mossi da profondo sentimento dell’onore militare e nazionale hanno continuato a servire passando sotto le bandiere repubblicane o che hanno domandato o domanderanno di far parte delle nuove Forze Armate Nazionali, sono considerati volontari di guerra in servizio permanente effettivo a tutti gli effetti di legge a datare dalla data della loro presentazione al corpo.
Il Ministero della difesa nazionale provvederà alla creazione di nuovi ruoli di ufficiali e sottoufficiali tenendo conto del grado militare precedentemente ricoperto e dei servizi militari prestati.
Art. 3
Il trattamento delle Forze Armate Repubblicane quanto ad assegni, indennità personali e delle famiglie, razione viveri ed assistenza, è tutto identico a quello goduto dalle Forze Armate Alleate Germaniche, salvo ulteriori miglioramenti dopo la guerra.
Art. 4
Il Governo Repubblicano, interpretando il sentimento di riconoscenza del popolo italiano verso i gloriosi caduti e verso le famiglie vittime dei traditori continuerà il pagamento integrale:
delle pensioni di guerra per i caduti e i mutilati;
degli assegni alle famiglie dei prigionieri che non vennero meno all’onore nazionale.
Art. 5
Restano in servizio per il mantenimento dell’ordine i Carabinieri e la Guardia di Finanza.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore dal 28 ottobre 1943.

Addì 27 ottobre 1943
BARRACU – GRAZIANI – PAVOLINI – MAZZOLINI – PELLEGRINI –
BIGGINI – MORONI – TRINGALI CASANOVA – GAI –
BUFFARINI GUIDI – ROMANO – MEZZASOMA – LIVERANI

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