Costituzione di un Governo dell’Emilia

Costituzione di un Governo dell’Emilia con sede in Modena; soppressione delle Amministrazioni centrali di Parma, Modena e Bologna, e dei Consigli di Stato di Parma e Bologna.

30 novembre 1859.
REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore Generale delle Romagne Visti i Decreti delle Assemblee di Modena, di Parma e delle Romagne, che proclamano l’annessione di tutte queste Provincie agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, e i successivi Decreti delle suddette Assemblee, pei quali fu costituito il Governo sino alla terminativa annessione;
Considerando che tali atti implicitamente aboliscono le separate autonomie delle tre Provincie, e che la loro unificazione politica e legislativa avanza ed agevola l’opera per la quale debbono diventare parte integrante della Monarchia costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emmanuele;
Considerando, che le dette Assemblee, affidando la suprema autorità ad una sola persona, chiarirono la volontà di costituire un solo Governo;
Considerando che l’unificazione politica delle Provincie Modenesi, Parmensi e delle Romagne le renderà più forti contro i pericoli esterni ed interni, e più solidali fra loro nel proseguimento del fine comune al quale mira la volontà nazionale;

Decreta:
Art. 1. l Governi separati e le rispettive Amministrazioni centrali delle Provincie Modenesi e Parmensi e delle Romagne saranno soppresse il giorno 8 del prossimo dicembre.
Art. 2. Le Provincie Modenesi, Parmensi e Romagnole avranno un solo Governo, e la loro amministrazione sarà costituita sulle basi di quella della Monarchia costituzionale di Casa Savoia, alla quale appartengono per volontà nazionale.
Art. 3. Il Governatore le reggerà con un Ministero costituito come segue:
Ministro dell’Interno,
Ministro di Grazia e Giustizia e Culti,
Ministro delle Finanze,
Ministro dell’Istruzione pubblica,
Ministro dei Lavori pubblici.
A questi potranno essere aggiunti altri Ministri senza portafoglio.
Le attribuzioni del Ministero degli Affari esteri e di quello della Guerra saranno disimpegnate da due Sezioni speciali del Gabinetto parti colare del Governatore.
Art. 4. Il Ministero avrà sede in Modena.
Art. 5. I Ministri si raduneranno in Consiglio sotto la presidenza del Governatore ogni qualvolta a lui piaccia di convocarli o che la convocazione sia richiesta da disposizione di Legge.
Art. 6. I Ministri avranno Segretarii generali, i quali potranno firmare per essi e ne faranno le veci in caso d’impedimento o di assenza.
Art. 7. Le materie di competenza di ciaschedun Ministero saranno spartite in tante Divisioni quante saranno le specie delle attribuzioni sostanzialmente diverse. Ogni Divisione sarà spartita in tante Sezioni quante occorreranno alla regolare e sollecita spedizione degli affari.
Art. 8. Con appositi Decreti saranno determinate le competenze e le attribuzioni dei singoli Ministeri, e sarà stabilito tutto ciò che riguarda l’ordinamento degli Uffici, i gradi e gli stipendi del personale.
Art. 9. Nell’intento di parificare colla maggiore sollecitudine possibile le leggi, gl’istituti e gli ordinamenti di queste Provincie Unite con quelli della Monarchia Sarda, è istituita una Commissione incaricata di studiare e preparare le Leggi e i Decreti tendenti a questo scopo. Questa Commissione avrà sede in Bologna. Alla nomina si provvederà con un successivo Decreto.
Art. 10. Cessano di esistere in Bologna e Parma i Consigli di Stato, rimanendo però ferma in Parma sino a nuova disposizione la Sezione del contenzioso amministrativo.
Art. 11. Il presente Decreto sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.


Dato in Bologna, li 30 Novembre 1859.
FARINI

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