Decreti del 1816 per la creazione del Regno delle Due Sicilie

Primo decreto per la creazione del Regno delle Due Sicilie (9 dicembre 1816)

Categoria: Regno delle Due Sicilie

Ferdinando I, per la grazia di Dio, Re del regno delle Due Sicilie, di Gcrusalemme ecc.; Infante di Spagna; Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc. ecc.; Gran Principe ereditario di Toscana ecc. ecc. ecc.

Il Congresso di Vienna nell’atto solenne a cui dee l’Europa il ristabilimento della giustizia e della pace, confermando la legittimità dei diritti della nostra Corona, ha riconosciuto noi ed i nostri eredi e successori, Re del regno delle Due Sicilie, Ratificato un tale atto da tutte le potenze, volendo noi, per quanto ci riguarda, mandarlo pienamente ad effetto, abbiamo determinato di ordinare e constituire per legge stabile e perpetua de’ nostri Stati le disposizioni seguenti:
Art. 1.° Tutti i nostri reali domini al di qua e al di là del Faro constituiranno il Regno delle Due Sicilie.
2° Il titolo che noi assumiamo fin dal momento della pubblicazione della presente legge è il seguente:
Ferdinando I, per la grazia di Dio, Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ecc., Infante in Spagna, Duca di
Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc., Gran Principe ereditario di Toscana ecc. ecc. ecc.
3.° Tutti gli atti, ch’emaneranno da noi, o che saranno spediti nel nostro real nome da funzionari pubblici nel nostro regno delle Due Sicilie, porteranno nell’intestazione il titolo che abbiamo annunziato nell’articolo precedente.
4.° Le plenipotenze e patenti che si trovano date a nostri ambasciatori, ministri, ed agenti qualunque presso le potenze estere, saranno immediatamente ritirate, e contraccambiate nel tempo medesimo con altre da spedirsi a tenore dell’art. secondo.
5.° La successione nel regno delle Due Sicilie sarà perpetuamente regolata colla legge del nostro augusto genitore Carlo III, promulgata in Napoli nel dì 6 d’ottobre 1759.
6.° Stabiliamo una Cancelleria generale, del regno delle Due Sicilie, che sarà sempre nel luogo della nostra ordinaria residenza, e verrà presieduta da uno dei nostri Segretari di Stato ministri, il quale avrà il titolo di ministro cancelliere del regno delle Due Sicilie.
7.° Si terrà in essa cancelleria generale il registro ed il deposito di tutte le leggi e decreti che saranno emanati da noi.
8.° Il ministro Cancelliere apporrà il nostro real suggello a tutte le nostre leggi e decreti, riconoscerà e contrassegnerà in essi la nostra firma. Il medesimo sarà incaricato della spedizione di tutte le nostre leggi e decreti a tutte le autorità costituite nel regno delle due Sicilie e veglierà per la loro pubblicazione e collezione.
9.° Vi sarà inoltre in essa cancelleria generale un consiglio per la discussione è preparazione degli affari più importanti dello Stato, prima di portarsi dai nostri ministri alla nostra sovrana decisione nel nostro consiglio di cancelleria.
Il Ministro Cancelliere ne sarà il presidente.
10.° Una nostra legge particolare fisserà l’organizzazione interna della cancelleria generale, e determinerà più distinta mente le attribuzioni del ministro cancelliere ed il supremo consiglio di cancelleria. Vogliamo e comandiamo che questa mostra legge da noi sottoscritta riconosciuta dal nostro consigliere e segretario di Stato ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere e segretario di Stato ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l’adempimento.
Il nostro ministro cancelliere del regno delle Due Sicilie è specialmente incaricato vegliare alla sua pubblicazione.
Caserta, il dì 8 dicembre 1816.
Il segretario di Stato Firmato FERDINANDO.
Ministro di grazie e giustizia. Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere.
Firmato Marchese TOMMASO. Firma TOMMASO DI SOMMA.
Pubblicata in Napoli nel 9 di dicembre 1816.

Secondo decreto per la creazione del Regno delle Due Sicilie (12 dicembre 1816)

Ferdinando I, per la grazia di Dio, Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ecc., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc. ecc., Gran Principe ereditario di Toscana, ecc. ecc. ecc.

Volendo confermare i privilegi conceduti da noi, e da Sovrani nostri augusti predecessori a nostri carissimi Siciliani, e combinare insieme la piena osservanza di tali privilegi colla unità delle instituzioni politiche che debbono formare il diritto pubblico del nostro regno delle Due Sicilie, abbiamo colla presente legge sanzionato quanto segue:
Art. 1.º Tutte le cariche, ed uffici, ed ecclesiastici della Sicilia al di là del Faro, saranno conferiti privativamente ai Siciliani a tenore dei sovrani nostri predecessori, senza che potranno aspirarvi mai gli altri nostri sudditi de’ nostri reali dominj al di qua del Faro.
Nello stesso modo che i Siciliani non potranno aspirare alle cariche ed agli uffici civili ed ecclesiastici de’ suddetti altri nostri reali domini, includiamo nella mentovata privativa a favore de’ Siciliani anche l’arcivescovado di Palermo, quantunque lo stesso fosse stato riservato al sovrano arbitrio nella amplissima grazia conceduta a medesimi dal nostro augusto genitore Carlo III.
2.° A tutte le grandi cariche del nostro regno delle Due Sicilie i nostri sudditi della Sicilia al di là del Faro saranno ammessi in proporzione della popolazione di quell’isola. Formando questa la 4.º parte della intera popolazione di tutt’i nostri reali domini il nostro consiglio di Stato sarà composto per una quarta parte di Siciliani, e per le altre tre parti di sudditi degli altri nostri reali domini. La stessa proporzione sarà osservata per le cariche del nostri ministri e segretari di Stato, per quelle de capi della nostra real Corte, è per quelle dei nostri rappresentanti ed agenti presso le potenze estere.
3.° Invece dei due consultori siciliani, che per concessione del nostro augusto genitore, formavan parte dell’estinta Giunta di Sicilia, vi sarà sempre colla stessa proporzione indicata nell’articolo precedente un numero di consiglieri siciliani nel supremo consiglio di cancelleria del regno delle Due Sicilie.
4.° Gli impieghi della nostra armata di terra e di mare, e quelli della nostra casa reale saranno conferiti promiscuamente a tutti i nostri sudditi di qualsivoglia parte de nostri reali dominj.
5.° Il Governo dell’inteso regno delle Due Sicilie rimarrà sempre presso di noi. Quando risiederemo in Sicilia, lasceremo ne’ nostri domini al di quà del Faro per nostro Luogotenente generale un principe reale della nostra famiglia, o un distinto personaggio che sceglieremo tra i nostri sudditi. Se sarà un principe reale, avrà presso di sé uno de’ nostri ministri di Stato, il quale terrà la corrispondenza coministeri e segrete rie di Stato residenti presso di noi, ed avrà inoltre due o più direttori, che presederanno a quelle porzioni de’ detti ministeri e segreterie di Stato, che giudicheremo necessario di lasciare per lo governo locale di quella parte dei nostri reali domini; se non sarà un principe reale, il luogotenente avrà egli stesso il carattere di nostro ministro e segretario di Stato, corrisponderà egli stesso coministeri e segreterie di Stato residenti presso di noi, ed avrà presso di sé i mentovati due o più direttori per l’oggetto anzidetto.
6.° Quando risederemo nei nostri reali domini al di qua del Faro, vi sarà allo stesso modo in Sicilia per nostro luogotenente generale un real principe della nostra famiglia o un distinto personaggio, che sceglieremo tra i nostri sudditi.
Se sarà un principe reale, avrà parimenti presso di sé uno de’ nostri ministri di Stato, il quale terrà la corrispondenza coministeri e segreterie di Stato residenti presso di noi, ed avrà inoltre due o più direttori, che presederanno a quelle porzioni de’ detti ministeri e segreterie di Stato, che giudi cheremo necessario di far rimanere in Sicilia. Se non sarà un principe reale, il luogotenente di Sicilia avrà egli medesimo il carattere di nostro ministro e Segretario di Stato, corrisponderà egli medesimo coministeri e segreterie di Stato residenti presso di noi, ed avrà presso di sé per l’oggetto indicato i mentovati due o più direttori.
7.° Cotesti direttori, tanto nel primo, quanto nel secondo caso, saranno scelti tra i nostri sudditi di qualsivoglia parte de nostri reali domini, siccome relativamente alla Sicilia era stabilito per le antiche cariche di consultore, di conservatore, e di segretario del governo, alle quali in sostanza vanno ad essere sostituite quelle dei suddetti direttori.
8.° Le cause de Siciliani continueranno ad essere giudicate fino all’ultimo appello ne tribunali di Sicilia. Vi sarà perciò in Sicilia un supremo tribunale di giustizia superiore a tutti i tribunali di quell’isola, ed indipendente dal supremo tribunale di giustizia de’ nostri domini di qua del Faro, siccome questo sarà indipendente da quello di Sicilia, quando noi faremo la nostra residenza in quell’isola. Una legge particolare determinerà l’organizzazione di questi due tribunali supremi.
9.° L’abolizione della feudalità in Sicilia è conservata ugualmente che negli altri domini di qua del Faro.
10.° La quota della dote permanente dello Stato spettante alla Sicilia sarà in ogni anno fissata e ripartita da noi, ma non potrà eccedere la quantità di annue once un milione ottocento quarantasettemila seicento ottantasette, e tarì venti, stabilita pel patrimonio attivo della Sicilia dal Parlamento nell’anno 1813; qualunque quantità maggiore non potrà essere imposta senza il consenso del Parlamento.
11.° Sulla quota anzidetta sarà prelevata in ogni anno una somma non minore di once centocinquantamila, e sarà impiegata nel pagamento de debiti non fruttiferi, e degli arretrati degli interessi dei debiti fruttiferi della Sicilia fino alla estinzione, la stessa annua somma rimarrà destinata per fondo di ammortizzazione del debito pubblico della Sicilia.
12.° Finché il sistema generale dell’amministrazione civile e giudiziaria del nostro regno delle Due Sicilie non sarà promulgato, continueranno in Sicilia tutti gli affari giudiziari ed amministrativi ad avere quello stesso corso ed andamento che hanno avuto finora.
Vogliamo e comandiamo, che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere e segretario di Stato, ministro di grazia e di giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere e segretario di Stato, ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l’adempimento.
Il nostro ministro cancelliere del regno delle Due Sicilie è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.


Caserta, il dì 11 dicembre 1816.
Firmato FERDINANDO.
Il Segretario di Stato Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia. Ministro Cancelliere Firmato Marchese TOMMASI. Firmato TOMMASO DI SOMMA.
Pubblicata in Napoli nel dì 12 di dicembre 1816.

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