Decreto del 30 novembre 1860 sul Banco di Napoli

Decreto del 30 novembre 1860 sul Banco di Napoli

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza
incaricato del Dicastero delle Finanze;
Udito il Consiglio di Luogotenenza:
Decreta.

Art. 1. La direzione e l’amministrazione centrale del Banco, nel modo che da regolamenti esistenti trovasi stabilito, sono confidate ad un Consiglio di Amministrazione, composto da Presidenti e Vice-Presidenti del Banco, e da un Censore incaricato d’invigilare all’osservanza del regolamenti e agl’interessi del Banco e de terzi nelle materie sottomesse alla deliberazione del Consiglio.
Art. 2. Al Consiglio di amministrazione presederà uno dei Presidenti del Banco colla qualità e col titolo di presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli assumerà pure le funzioni ed eserciterà le attribuzioni stabilite da regolamenti esistenti per la carica di Reggente, che rimane soppressa.
Art. 3. Le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione avranno la durata di un solo anno.
Il presidente che ne è rivestito godrà, durante l’esercizio delle medesime, il doppio dell’onorario annesso alla sua carica.
Art. 4. In ogni anno il presidente che deve esercitare le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione sarà scelto fra tre presidenti per libero suffragio nel seno del Consiglio di amministrazione, del quale faranno parte in questa sola occasione anche i governatori ordinari del Banco.
Nel caso che sia confermato il presidente che le abbia esercitate nell’anno precedente, la conferma dovrà necessariamente essere approvata dal Dicastero delle Finanze, il quale potrà ordinare che si proceda a novella elezione.
Non vi potrà essere conferma che per una sola volta.
Art. 5. Il Consiglio di amministrazione nel modo detto nello articolo precedente si riunirà il 15 dicembre prossimo per procedere alla elezione del presidente, che dovrà assumere pel primo anno le funzioni di presi dente del Consiglio di amministrazione.
Art. 6. Il censore sarà nominato dal Governo con apposito decreto.
Egli riceverà un onorario di annui ducati 240, se è un funzionario o impiegato di altra amministrazione, e di annui ducati 600, se non ha altro pubblico uffizio.
Art. 7. L’intervento del Censore è richiesto in tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione.
Il suo voto sarà solamente consultivo. Dovrà essere però espressamente registrato nel processo verbale. Sarà egli presente nel tempo della votazione e deliberazione del Consiglio.
Art. 8. Il Censore potrà corrispondere anche diretta mente col Dicastero delle Finanze per affari relativi al l’andamento generale dell’amministrazione e del servizio.
Art. 9. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà ordinariamente in ogni settimana. Il presidente del Consiglio di amministrazione potrà convocarlo straordinariamente, sempre che il bisogno lo richiegga.
Art. 10. Rimangono in vigore le prescrizioni delle leggi e del regolamenti esistenti in tutto ciò che non si oppone al presente decreto.
Art. 11. L’esecuzione del presente decreto è affidata al Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze.

Farini.

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