Decreto del Parlamento siciliano del 1848

PARLAMENTO GENERALE DI SICILIA.

Avendo il Comitato Generale deposto nelle mani del Generale Parlamento tutti i poteri, che ha sinora esercitati, e sentendo il Parlamento la necessità di provvedere provvisoriamente al più presto possibile alle attuali condizioni della Patria, decreta quanto segue:

ARTICOLO I. Il potere esecutivo è confidato a un Presidente del Governo del Regno di Sicilia, il quale lo esercita per organo di sei ministri da lui eletti e da lui amovibili.
ARTICOLO II. I sei ministri saranno:
I. Degli Affari Esteri e del Commercio;
II. Della Guerra e Marina;
III. Delle Finanze;
IV. Del Culto e della Giustizia;
V. Dell’Interno e Sicurezza Pubblica; VI. Dell’Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.
ARTICOLO III. Il presidente del Governo del Regno ed i Ministri saranno responsabili del loro atti.
ARTICOLO IV. Nessun atto del Presidente del Regno sarà legale senza la firma del rispettivo ministro.
ARTICOLO V. Le facoltà del Potere Esecutivo, che sono nell’Art. 1 attribuite al Presidente del Governo, sono tutte quelle che stabilisce la Costituzione del 1812, con le seguenti modificazioni:
I. Il Presidente del Governo non ha facoltà di sanzionare i decreti del Parlamento, avendo forza di leggi i decreti che stabiliranno d’accordo le due Camere, ovvero le decisioni de’ Comitati misti a termini de’ §§ 23 e 24 dell’Atto di Convocazione del Generale Parlamento. Avrà solamente il dovere di promulgarli e curarne la esecuzione.
II. Non ha facoltà né di sciogliere né di aggiornare o prorogare il Parlamento, il quale provvederà alla materia con appositi decreti.
III. Non può intimare guerra né conchiuder pace; può però fare qualunque trattato sotto la condizione della ratifica del Parlamento. IV. Eserciterà intero il diritto di grazia per tutti i reati preveduti dalle Leggi Penali, perché ogni atto sia motivato e reso pubblico; non può far grazia però per i reati d’interesse pubblico dalla Costituzione in ispecie eccettuati.
ARTICOLO VI. I §§ 3, 4 e 7 del Tit. 2, cap. 1, ed il 5 5 del cap. 4, tit. 1 della Costituzione non sono applicabili, come neppure tutte le altre disposizioni, che discordano dal presente decreto.
ARTICOLO VII. È in facoltà del Potere Esecutivo valersi del Comitati locali nelle funzioni da esso dipendenti, secondo le circostanze particolari de Comuni, sino a che non sia altrimenti stabilito dal Parlamento. Fatto e deliberato ad unanimità di voti nella seduta di domenica, il 26 marzo 1848.
Il presidente della Camera de’ Comuni MARCHESE DI TORREARSA.
Il Segretario GIUSEPPE LAFARINA.
La Camera de Pari aderisce al decreto. Fatto e deliberato ad unanimità di voti nella seduta di domenica sera, il 26 marzo 1848.
Il Presidente della Camera de Pari DUCA DI SERRADIFALCO.
Per il Segretario, PRINCIPE DI BUTERA.

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