Decreto di Carlo Alberto sull’Exequatur dei vescovi

Decreto di S. M. il Re Carlo Alberto dato dal quartiere generale di Volta ai 25 di Aprile 1848 sul modo di concedere l’Exequatur alle provisioni di Roma.

sto l’art. 18 dello statuto fondamentale; ritenuto che pel nuovo ordine di cose stabilito cessa presso i Magistrati d’appello l’ingerenza che era ad essi affidata riguardo alle concessioni dell’Exequatur alle provigioni di Roma, e delle dispense dal disposto del paragrafo Collegio delle antiche Costituzioni di Milano;
Volendo Noi provvedere e determinare le norme da seguirsi d’ora innanzi in ordine a tali oggetti; sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici di grazia, e giustizia, conforme al sentimento del nostro Consiglio de’ ministri abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue;
Articolo I.
Le provigioni di Roma che a termini de’ Concordati e degli usi vigenti, prima di essere mandate ad effetto, debbono munirsi di exequatur conti nueranno a presentarsi ai rispettivi avvocati generali de’ varii magistrati d’appello.
Articolo II.
Gli avvocati generali esamineranno le dette provigioni, ed accompagnate dal loro parere le trasmetteranno direttamente al ministro degli affari ecclesiastici di grazia, e giustizia.
Articolo III.
Il ministro comunicherà il tutto al Consiglio di Stato che né farà disamina, ed emetterà le relative sue deliberazioni.
Articolo IV.
Quindi il ministro stesso né farà relazione a Noi, e proporrà occorrendo l’opportuno Decreto d’exequatur.
Articolo V.
Trattandosi di provisioni che debbono avere esecuzione nelle provincie smembrate dall’antico ducato di Milano, tali provigioni continueranno ad essere presentate all’ufficio dell’Economato Generale, dal quale verranno fatte passare all’avvocato generale, che le trasmetterà col suo parere al ministro degli affari ecclesiastici, acciò vi provveda nei modi accennati a’ precedenti articoli III e IV.
Proposta di concordato tra Regno di Sardegna e chiesa Cattolica
Articolo I.
Le cause civili tra ecclesiastici e laici, od anche tra soli ecclesiastici spettano alla giurisdizione civile sia per le azioni personali che per le reali di qualunque sorte.
Articolo II.
Tutte le cause riguardanti Benefizi o beni ecclesiastici qualunque, come altresì tutte quelle concernenti i diritti di nomina attiva e passiva relativa mente al godimento loro, sono e rimangono sottoposte alla detta giurisdizione civile ed alle sue decisioni, tanto nel possessorio che nel petitorio, senza riguardo alla condizione dell’individuo o corpo convenuto, e senza distinzione tra i beni immobili e mobili, come decime e simili annue prestazioni.
Articolo III.
In tutti i casi di reati così di crimini come di delitti o contravvenzioni, l’ecclesiastico inquisito non potrà giovarsi di alcuna declinazione del giudice secolare, e sarà soggetto alle stesse penali disposizioni stabilite pei non ecclesiastici.
Articolo IV.
In tutte le materie che formano oggetto del presente Concordato, gli anteriori Concordati, leggi ed usi relativi cesseranno di avere effetto.
Nel resto, ed in quanto alle materie in questa convenzione non contemplate, continueranno ad osservarsi i detti Concordati, leggi ed usi.
Torino, 14 luglio 1848.

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