Decreto istitutivo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (COGEFAG)

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1935-XIII, n. 1374. Costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO 10 PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA

Visto l’art. 15 della legge 8 giugno 1925, n. 969;
Visto il testo unico delle disposizioni riflettenti l’ordinamento della Commissione Suprema di difesa, approvato con R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165;
Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l’urgenza di costituire l’Organo di cui all’art. 4, comma b), della legge 8 giugno 1925, n. 969;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l’aeronautica e per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
Per disciplinare e controllare le attività inerenti alle fabbricazioni di guerra, nonché l’impiego dei mezzi e del personale all’uopo necessari, è costituito, alla diretta ed esclusiva dipendenza del Capo del Governo, presidente della Commissione Suprema di difesa, un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 2.
Assume la carica di Commissario generale per le fabbricazioni di guerra il presidente del Comitato per la mobilitazione civile.
Il Commissario generale ha la facoltà di corrispondere con le pubbliche amministrazioni interessate, di richiedere ad esse, oltre le notizie ed informazioni occorrenti, ogni altro mezzo di collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni e oli impartire tutte le disposizioni attuative inerenti al proprio mandato.

Art. 3.
Alle Amministrazioni dello Stato è fatto obbligo di dare al Commissario generale preventiva notizia dei programmi di fabbricazioni di guerra e delle conseguenti ordinazioni e commesse da affidare alle industrie nazionali e di attenersi,per l’espletamento di esse, alle specifiche disposizioni del Commissario generale.

Art. 4.
011 uffici e servizi del Commissariato generale si costituiscono -secondo un apposito ruolo organico, da stabilirsi dal Capo del Governo con suo decreto utilizzando il personale della segreteria del Comitato per la mobilitazione civile e dei servizi da esso dipendenti, nonché il personale comando a prestar servizio presso il Commissariato predetto a seguito di richiesta nominativa del Commissario generale ai rispettivi Ministeri.
Oltre al personale di ruolo di cui al comma precedente, il commissario generale ha facoltà di reclutare personale a contratto o avventizio, nei limiti strettamente indispensabili e con trattamento da fissare di intesa col Ministro per le finanze.

Art. 5.
Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare, con suo decreto, le necessarie variazioni di bilancio in dipendenza dell’attuazione del presente decreto, nonché a provvedere per i locali occorrenti agli uffici e servizi del Commissariato generale.

Art. 6.
Con decreti del Capo del Governo saranno determinate tutte le norme, anche integrative, necessarie per l’esecuzione del presente decreto e da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze quando si riferiscano al personale o determinino comunque effetti finanziari.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1935 – Anno XIII
VITTORIO EMANUELE

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