Decreto Visocchi, provvedimenti per l’incremento della produzione agraria

Regio Decreto-Legge 2 settembre 1919, n. 1633 (“Decreto Visocchi”). Recante provvedimenti per l’incremento della produzione agraria. Convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (GURI 5 maggio 1925, n. 104).

(GURI n.219, 13 settembre 1919)

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA

Letti i decreti Luogotenenziali 30 ottobre 1915, numero 1570, 14 febbraio 1918, n. 147, 14 luglio 1918, numero 1142, 16 gennaio 1919, n. 55;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro per l’agricoltura, di concerto con quelli dell’interno, del tesoro, della grazia e giustizia e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
Per provvedere alle necessità concernenti l’incremento della produzione agraria, con speciale riferimento ai cereali, legumi e tuberi commestibili, e alle necessità delle popolazioni agricole, il Ministero per l’agricoltura, e, per sua delegazione, i prefetti possono avvalersi, fino al 31 dicembre 1920, delle disposizioni del decreto Luogotenenziale 30 ottobre 1915, n. 1570, a favore di Associazioni agrarie od Enti, legalmente costituiti.
L’occupazione temporanea di terreni sui quali vertano questioni di usi civici, non può essere dissenta che a favore dell’Associazione agraria o dell’Ente che rappresenta gli utenti.
La durata della occupazione non può oltrepassare i quattro anni.
Il decreto di occupazione non è soggetto ad impugnazione.
Al proprietario sarà corrisposta un’equa indennità. In mancanza di accordo, questa è stabilita da un Collegio di arbitri nominati, uno dall’Associazione o Ente, un altro dal proprietario degli immobili occupati. Il Collegio è presieduto dal presidente del tribunale che ha giurisdizione nel capoluogo della Provincia, o da un giudice da lui delegato.
Contro le decisioni del Collegio di arbitri ed entro il perentorio temine di 15 giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, è ammesso soltanto ricorso innanzi al Comitato istituito con l’art. 13 del decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 147.
Non è dato alcun reclamo contro le decisioni del Comitato.

Art. 2.
Prima della scadenza dell’occupazione temporanea, l’Associazione o Ente, a favore del quale venne concessa l’occupazione, potrà chiedere che essa sia resa definitiva, sempre che trattisi di terreni suscettibili di importanti trasformazioni culturali, o che siano soggetti ad obblighi di bonifica.
Il provvedimento sarà promosso dal ministro per l’agricoltura, colle modalità da stabilirsi con decreto Reale. L’occupazione definitiva si opera con le norme e la procedura stabilite dagli articoli 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55.

Art. 3.
I terreni definitivamente assegnati alle Associazioni agrarie, sono concessi agli agricoltori associati con le forme indicate al n. 1 dell’art. 26 del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e, in quanto sia possibile, con quelle indicate al n. 2 dello stesso articolo.
Nelle concessioni, si osserveranno altresì le modalità de11’art. 28 di detto decreto Luogotenenziale e le condizioni, anche per quanto riguarda il diritto di utenza, stabilite nei regolamenti di uso delle Associazioni stesse, da approvarsi dal Ministero per l’agricoltura.

Art. 4.
Per gli scopi previsti nel presente decreto, sono estese alle associazioni agrarie od enti le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142.
Il ministro per l’agricoltura con suo decreto stabilirà di volta in volta – avuto riguardo alle speciali circostanze del caso – se ed in quale misura si possa far luogo al concorso dello Stato nel pagamento dell’interesse per i mutui, sempre nei limiti di cui al capo-verso dell’art 6 del decreto anzidetto.
La riscossione di tutte le entrate sociali, comprese le quote di rimborso per i mutui, sarà fatta con le forme e i privilegi in vigore per la riscossione delle imposte dirette.
La stessa disposizione si applica per la riscossione delle somme dovute all’Opera nazionale pro-combattenti.

Art. 5.
Con decreto del ministro del tesoro, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’agricoltura la somma annua di lire trentamila (L 30,000), a cominciare dal 1919-920, per le spese necessarie al funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 1 e 6, e per l’esecuzione del presente decreto.

Art. 6.
Con decreto Reale, su proposta del ministro per l’agricoltura, saranno prescritte le norme per l’esecuzione del presente decreto, per la vigilanza sulle Associazioni agrarie ed enti, e per la costituzione presso il Ministero di agricoltura di un Comitato incaricato dell’esame dagli atti per la contrattazione dei mutui.

Art. 7.
Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì
2 settembre 1919.
VITTORIO EMANUELE

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