Diploma Imperiale del 20 ottobre 1860 di riforma

Diploma Imperiale del 20 ottobre 1860, per l’ordinamento degli interni rapporti di diritto pubblico della Monarchia.

Categoria: Impero Austriaco

Noi Francesco Giuseppe Primo, per la grazia di Dio Imperatore d’Austria;
Re d’Ungheria e di Boemia; Re di Lombardia e Venezia, della Dalmazia, Croazia, Slavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria, Re di Gerusalemme ecc.; Arciduca d ‘ Austria; Granduca di Toscana e Cracovia;
Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carinzia, Carniola e della Bucovina, Gran Principe di Transilvania; Margravio diMoravia; Duca dell’Alta e Bassa Slesia, di Modena, Parma, Piacenza, Guastalla, d’Auschwitz e Zator, di Teschen, del Friuli, di Ragusa e Zara; Conte Principesco d’Absburgo, del Tirolo, di Kyburg, Gorizia e Gradisca; Principe di Trento e Bressanone;Margravio dell’Alta e Bassa Lusazia e d’Istria; Conte di Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg ecc.; Signore di Trieste, di Cattaro e della Marca dei Vendi; Gran Voivoda del Voivodato di Serbia ecc. ecc.
Facciamo col presente noto a chiunque:

Dopo che i Nostri predecessori, di gloriosa memoria, si diedero saggia premura di stabilire una norma positiva di successione nella Nostra Serenissima Casa, Sua Maestà I. R. Apostolica il fu Imperatore Carlo VI, ha fissato, nel giorno 19 aprile 1713, l’ordine definitivo ed invariabile di successione, completato poscia mediante la legge fondamentale dello Stato e della Casa, conosciuta sotto il nome di Prammatica Sanzione, che fu accettata dalle Rappresentanze legali dei differenti Nostri Regni e Paesi, e che è tuttora in vigore.
Sulla base incrollabile legale d’un ordine di successione determinato, e della indivisibilità ed inseparabilità delle varie parti che la compongono, poste in armonia coi diritti e privilegi dei Regni e Paesi suddetti, la Monarchia Austriaca, ampliata e più forte per successivi trattati, appoggiata e sorretta dalla fede, dalla devozione e dal valore de’ suoi popoli, ba vittoriosamente trionfato dei pericoli e degli attacchi, ai quali fu esposta.
Nell’interesse della Nostra Casa e dei Nostri sudditi, è Nostro dovere di Sovrano di conservare alla Monarchia Austriaca la sua posizione come Potenza, e di garantirne la sicurezza mediante condizioni legali, chiaramente ed in modo indubbio stabilite, e colla concordia ed unità d’azione. Tali guarentigie possono derivare pienamente soltanto da istituzioni e condizioni legali, le quali equabilmente rispondano al diritto storico, all’indole differente dei nostri Regni e Paesi, ed alle esigenze dell’indivisibile ed inseparabile vigoroso legame.
Considerando che gli elementi di comuni istituzioni organiche, e di una cooperazione concorde, si sono estesi e consolidati mediante l’uguaglianza dei Nostri sudditi in faccia alla legge, il libero esercizio della religione a tutti guarentito, l’eleggibilità agli impieghi, indipendente dalla condizione o dalla nascita, l’obbligo al servizio delle armi e delle imposte comune a tutti in eguale misura, l’abolizione delle prestazioni personali, e la soppressione delle linee doganali nell’interno della Nostra Monarchia; considerando inoltre che, stante la concentrazione del potere dello Stato in tutti i paesi del Continente Europeo, il trattare in comune gl’interessi supremi dello Stato è divenuta una necessità inevitabile per la sicurezza della Nostra Monarchia, e per il benessere dei singoli Paesi; volendo pareggiare le differenze in addietro esistenti fra i Nostri Regni e Paesi, ed allo scopo di una opportuna e regolata partecipazione dei Nostri sudditi alla legislazione ed all’amministrazione sulla base della Sanzione Prammatica, in virtù del Nostro pieno potere, abbiamo trovato di deliberare ed ordinare quanto segue, come legge fondamentale dello Stato costante ed immutabile, per norma Nostra, e dei Nostri legittimi successori:

I. Il diritto di dare leggi, di modificarle ed abolirle, sarà esercitato da Noi e dai Nostri successori soltanto colla cooperazione delle Diete, legalmente convocate, e rispettivamente del Consiglio dell’Impero, al quale le Diete avranno da inviare il numero dei membri da Noi stabilito.
II. Tutti gli oggetti della legislazione, che si riferiscono a diritti, a doveri ed interessi, che sono comuni a tutti i Nostri Regni e Paesi, segnatamente la legislazione in affari monetari, pecuniari e di credito, in affari doganali e di commercio; inoltre sulle istituzioni delle Banche di circolazione; le leggi concernenti i principii, che regolano il ramo delle poste, dei telegrafi e delle strade ferrate, o quelle sul l’obbligo del servigio militare, verranno in avvenire ventilate presso il Consiglio dell’Impero, ed esaurite colla sua cooperazione a termini degli Statuti; così pure l’introduzione di nuove imposte, gravezze, nonché l’aumento delle imposte o contribuzioni esistenti; particolarmente l’aumento del prezzo del sale e l’assunzione di nuovi prestiti, giusta la Nostra Risoluzione 17 luglio 1860; similmente la conversione dell’esistente debito dello Stato, e l’alienazione, la permuta o l’aggravamento della proprietà immobile dello Stato, non potranno ordinarsi se non che coll’approvazione del Consiglio dell’Impero; finalmente l’esame e l’approvazione dei preventivi delle spese dello Stato per l’anno successivo, come pure l’esame dei Bilanci dello Stato, o dei risultati della gestione annuale delle finanze, dovranno aver luogo colla cooperazione del Consiglio dell’Impero.
III. Tutti gli altri oggetti della legislazione, che non sono compresi nei punti precedenti, saranno esauriti dalle rispettive Diete, e precisamente, in quanto ai Regni e Paesi appartenenti alla Corona Ungarica, a termini delle precedenti loro costituzioni; e nei rimanenti Nostri Regni e Paesi, a termini ed in conformità dei loro ordinamenti provinciali.
Siccome però, ad eccezione dei Paesi della Corona Ungarica, da una lunga serie di anni, sono stati in tutti gli altri Nostri Paesi trattati e decisi in comune anche quegli oggetti della legislazione, che non ispettano alla competenza esclusiva di tutto il Consiglio dell’Impero, cosi Ci riserviamo di far trattare anche questi oggetti colla cooperazione del Consiglio dell’Impero, in conformità agli Statuti, o coll’intervento dei Consiglieri dell’Impero di questi Paesi.
Una trattazione comune potrà inoltro aver luogo quando venisse desiderata o proposta dalla rispettiva Dieta, relativamente ad oggetti, che non sono riservati alla competenza del Consiglio dell’Impero.
IV. Questo Diploma Imperiale deve essere tosto depositato negli Archivii provinciali dei Nostri Regni e Paesi, ed a suo tempo inserito in testo autentico e nella lingua del paese, nelle leggi provinciali. I Nostri successori, al loro avvenimento al Trono, dovranno tosto in egual guisa rilasciare questo Diploma, munito della loro firma imperiale, ai singoli Regni e Paesi nei quali lo stesso è inserito nelle leggi provinciali.
In fede di che abbiamo munito questo Diploma della nostra sottoscrizione, vi abbiamo fatto apporre il Nostro sigillo imperiale, ed abbiamo ordinato che venga deposto nel Nostro Archivio di Casa, di Corte e di Stato.
Dato nella Nostra capitale e residenza di Vienna li 20 ottobre mille ottocento sessanta, duodecimo del Nostro Regno.


MO
Francesco Giuseppe m. p. L.
Conte a Rechberg m. p.

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