Diploma Imperiale del 26 Febbraio 1861 sulla riforma interna

Diploma Imperiale austriaco del 26 Febbrajo 1861.

Categoria: Impero Austriaco

Noi Francesco US Giuseppe Primo mimo per la grazia di Dio, Imperatore d’Austria; Re d’Ungheria e Boemia;
Re della Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia, Slavonia, Gallizia, Lodomiria ed Illirio; Re di Gerusalemme, ecc.; Arciduca ďAustria, Granduca di Toscana e Cracovia: Duca di Lorena, di Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola e della Buccovina; Granprincipe di Transilvania; Margravio di Moravia; Duca della Slesia superiore ed inferiore, di Modena, Parma, Piacenza e Guastalla, d’Auschwitz e Zator, di Teschen, Friuli, Ragusi e Zara; Conie principesco di Absburgo e Tirolo, di Kyburg, Gorizia e Gradisca; Principe di Trento e Bressanone; Margravio della Lusazia superiore ed inferiore, e d’Istria; Conte di Hohenembs, Feldkirch, Brienza, Sonnenberg, ecc.; Signore di Trieste, di Cattaro e della Marca dei Vendi; Granvoivoda del Voivodato serbico, ecc. ecc.
Dopo che Noi, col Nostro Diploma emanato il 20 ottobre 1860 per regolare gl’interni rapporti di diritto pubblico della Monarchia, abbiamo trovato di determinare cd ordinare, in base della Sanzione Prammatica, ed in virtù del Nostro pieno potere, per norma Nostra e dei Nostri legittimi successori nel Governo, che il diritto di dare leggi, di modificarlo e di abrogarle, abbia a venire esercitato soltanto colla cooperazione delle Diete, e rispettivamente del Consiglio dell’Impero, e considerando che, per l’attuazione di questo diritto, è d’uopo regolarne l’esercizio con uno Statuto ed una forma precisa, sentito il Nostro Consiglio dei Ministri, di chiariamo, ordiniamo e rendiamo noto:
I.
Relativamente alla composizione del Consiglio dell’Impero, chiamato a rappresentare la Monarchia, ed al diritto, riservatogli nel Nostro Diploma del 20 ottobre 1860, di prender parte alla legislazione, approviamo l’annessa legge sulla Rappresentanza dell’Impero, e le conferiamo colla presente la forza di una legge fondamentale dello Stato per il complesso dei Nostri Regni e Paesi.
II.
In riguardo ai Nostri Regni d’Ungheria, Croazia e Slavonia, come pure del Nostro Granducato di Transilvania, abbiamo già dato, col Nostro Autografo del 20 ottobre 1860, le opportune disposizioni nell’intendimento di ristabilire le precedenti Costituzioni provinciali, in armonia col citato Nostro Diploma, ed entro i limiti collo stesso fissati.
III.
Pei Nostri Regni:
di Boemia,
Dalmazia,
Gallizia e Lodomiria, coi Ducati di Auschwitz e Zator e col Granducato di Cracovia;
pei Nostri Arciducati:
d’Austria al di sotto dell’Enns,
e d’Austria al di sopra dell’Enns;
pei Nostri Ducati:
della Carniola;
della Bucovina;
pel Nostro Margraviato di Moravia;
pel Nostro Ducato della Slesia superiore ed inferiore;
pel Nostro Margraviato d’Istria colle Contee principesche di Gorizia e Gradisca, e la città di Trieste col suo territorio, e pel Paese del Vorarlberg ad oggetto di sviluppare, confermare secondo i rapporti e le esigenze del presente, e porre in armonia cogl’interessi di tutta la Monarchia i diritti e le libertà delle fedeli Rappresentanze di questi Regni e Paesi, troviamo di approvare le annesse leggi organiche provinciali ed elettorali, e conferiamo a ciascuna di esse pel rispettivo Paese la forza di legge fondamentale dello Stato.
Siccome però non abbiamo ancora deciso definitivamente sui rapporti di diritto pubblico del Nostro Regno di Dalmazia coi Nostri Regni di Croazia e Slavonia, così il Regolamento provinciale, emanato pel Nostro Regno di Dalmazia, non può per ora esser posto completamente in attività.
IV.
Per mettere gli Statuti, emanati colle Patenti del 20 ottobre 1860 pei Nostri Ducati di Stiria, Carintia e Salisburgo, e per la Nostra Contea principesca del Tirolo, in armonia con quelle disposizioni, che sono adottate come norme fondamentali nei Regolamenti provinciali, oggi approvati da Noi; per assicurare alle Rappresentanze provinciali dei Paesi summentovati quelle facoltà più estese, che ci siamo determinati di concedere ai rappresentanti degli altri Dominii della Corona; finalmente, per mettere uniformemente in esecuzione anche in Stiria, Carintia, Salisburgo e Tirolo le Nostre disposizioni, emanate in data 5 gennaio 1861, sul diritto di elezione: abbiamo trovato, ad ampliamento e riforma degli Statuti provinciali già emanati, di approvare le qui unite nuove leggi organiche provinciali per la Stiria, la Carintia, Salisburgo e Tirolo.
V.
Nell’atto che, pel Nostro Regno Lombardo- Veneto, diamo contemporaneamente l’incarico al Nostro Ministro di Stato di presentarci, ad opportuno momento, uno Statuto provinciale, in base ad eguali principii, demandiamo frattanto alle Congregazioni del Regno, come quelle che attualmente ne costituiscono la Rappresentanza, il diritto d’inviare al Consiglio dell’Impero il numero stabilito di deputati.
VI.
Gettata la base de’ rapporti interni di diritto pubblico del Nostro Impero, mediante le leggi fondamentali in parte preesistenti ed in parte richiamate in attività, nonché mediante i nuovi organamenti, sistemate particolarmente le Rappresentanze de’ Nostri popoli, e regolato il modo in cui dessi hanno a prender parte alla legislazione ed all’amministrazione, proclamiamo colla presente questo complesso di leggi fondamentali quale Statuto del Nostro Impero; vogliamo, colla protezione del l’Onnipotente, non solamente seguire e mantenere Noi stessi inviolabilmente queste norme, emanate e assicurate in modo solenne,ma facciamo anche obbligo a Nostri successori al Trono di seguirle e mantenerle inviolabilmente, e di ciò promettere ne Manifesto che pubblicheranno al l’atto di salire sul Trono. Dichiariamo anche con ciò la ferma risoluzione di proteggerle con tutto il Nostro potere imperiale contro ogni attacco, e d’invigilare perché da ciascuno sieno seguite e mantenute.
VI.
Ordiniamo che questa Patente, unitamente alle leggi fondamentali dello Stato, colla stessa proclamate, sulla Rappresentanza dell’Impero e delle Provincie, estesa in forma di Diploma imperiale, venga deposta e custodita nel Nostro Archivio di Casa, di Corte e di Stato, come pure che a suo tempo sieno deposte e custodite negli Archivii de’ Nostri Regni e Paesi, colla legge fondamentale sulla Rappresentanza dell’Impero, le leggi fondamentali particolari ad ogni Provincia.

Dato nella Nostra Capitale e Residenza di Vienna il 26 febbraio dell’anno.1861, decimoterzo del Nostro Regno.
FRANCESCO GIUSEPPE, m. p.
(L. S.)
ARCIDUCA RAINIERI, M. p.
RECHBERG, m. p.,
MECSERY, m. p.,DEGENFELD, m.p., SCHMERLING, m. P.,
LASSER, m. p., SZÉCSEN, m. p., PLENER, m. p., WICKENBURG, m. p.,
PRATOBEVERA, m. p.
Per ordine Sovrano
Ransonnet, m. p.

CONSIGLIO DELL’IMPERO
Camera dei Signori e Camera dei Deputati
LEGGE FONDAMENTALE
§ 1. Il Consiglio dell’Impero viene eretto in Rappresentanza dell’Impero. Il Consiglio dell’Impero è composto di una Camera dei signori e di una Camera dei deputati.
§ 2. Sono membri della Camera dei signori, per nascita, i Principi maggiorenni della Casa imperiale.
§ 3. Sono membri ereditarii della Camera dei signori i capi maggiorenni di quelle famiglie nobili indigene, eminenti per estensione di possessi, cui l’Imperatore conferisce la dignità ereditaria di consigliere dell’Impero.
§ 4. Sono membri della Camera dei signori, per eccelsa dignità ecclesiastica, tutti gli Arcivescovi e quei Vescovi, ai quali spetta il grado di principe.
§ 5. L’Imperatore si riserva di nominare a membri a vita della Camera dei signori, uomini distinti, che si sono resi benemeriti dello Stato o della Chiesa, delle scienze o delle arti.
§ 6. La Camera dei deputati è composta di 343 membri eletti nel numero fissato pei singoli Regni e Paesi, come segue:
pel Regno d’Ungheria…………….ottantacinque
» Boemia……………… cinquantaquattro
» Lombardo – Veneto…………. venti
» Dalmazia……………. cinque
» Croazia e Slavonia……………. nove
» Gallizia e Lodomiria coi Ducati di Auschwitz
e Zator e col Granducato di Cracovia………. trentaotto
» Arciducato d ‘Austria al disotto dell’Enns……… diciotto
» Arciducato d ‘Austria al disopra dell’Enns…….. dieci
» Ducato di Salisburgo………….. tre
» pel Regno Ducato di Stiria……………….. tredici
» Ducato di Carintia……………. cinque
» Ducato della Carniola…………. sei
» Ducato di Bucovina…….. cinque
» Gran Principato di Transilvania……………………ventisei
» Mangraviato di Moravia……………………. ventidue
» Ducato dell’Alta e Bassa Slesia…………………….. sei
» Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg……..dodici
» Mangraviato d’Istria colla principesca di Gorizia
e Gradisca, e città di Triestecol suo territorio…………….sei
§ 7. Il numero dei membri fissato per ogni Provincia viene inviato dalla propria Dieta mediante elezione immediata.
L’elezione immediata deve farsi a maggioranza assoluta di voti, ed in guisa che i membri della Camera dei deputati, nel numero stabilito per ogni singolo territorio, città o Corporazione, vengano prescelti fra i rispettivi membri della Dieta.
L’Imperatore si riserva di ordinare il completamento dell’elezioni immediatamente, ai territorii, alle città, alle Corporazioni, qualora la Dieta, per emerse circostanze eccezionali, non possa compierla essa medesima.
§ 8. l’Imperatore nomina i presidenti e vicepresidenti fra i membri di ciascuna Camera.
Gli altri funzionarii vengono eletti da ciascuna Camera.
§ 9. Il Consiglio dell’Impero viene convocato annualmente dall’Imperatore.
§ 10. La sfera d’attribuzione del pieno Consiglio dell’Impero abbraccia per l’art. II del Diploma del 20 ottobre 1860, tutti gli oggetti della legislazione, che si riferiscono a diritti, doveri, ed interessi comuni a tutti i Regni e Paesi.
Tali sono segnatamente:
a) Tutti gli affari, riguardanti le modalità ed i regolamenti sull’obbligo al militare servigio;
b) Tutti gli affari, che concernono la regolazione di materie pecuniarie, monetarie, di credito e Banche di circolazione, il ramo dei dazii e del commercio ed oggetti di massima riferibili alle poste, ferrovie e telegrafi;
c) tutti gli affari delle finanze dell’Impero in generale; in particolare, i preventivi dell’Amministrazione dello Stato, l’esame delle chiuse dei conti dello Stato, e dei risultati dell’Amministrazione della finanza, l’assunzione di nuovi prestiti, la conversione del debito pubblico esistente, la vendita, la trasformazione, l’aggravamento della sostanza immobile dello Stato, l’aumento delle esistenti, e l’introduzione di nuove imposte gravezze stesse.
Le imposte, gabelle e tasse verranno esatte secondo le leggi vigenti, sino a tanto che non vengano queste nelle forme costituzionali modificate.
Il debito pubblico è posto sotto la controlleria del Consiglio dell’Impero.
§ 11. Gli oggetti della legislazione, che sono comuni a tutti Regni e Paesi, ad eccezione de’ Paesi della Corona ungherese, appartengono, giusta l’art. III del Diploma del 20 ottobre 1860, alla sfera statutaria d’attribuzione del Consiglio dell’Impero, senza intervento de’ membri dei Paesi della Corona ungherese.
Appartengono quindi a questo Consiglio dell’Impero più ristretto, tutti gli oggetti della legislazione, che non sono espressamente riservati dai Regolamenti provinciali alle singole Diete rappresentate nel Consiglio stesso, esclusi gli affari enumerati nel § 10.
Lo stesso vale anche in riguardo agli oggetti riserbati alle Diete, nel caso che dalla rispettiva Dieta venga proposto di trattarli in comune.
In caso che emergano dubbi, relativamente alla competenza del Consiglio dell’Impero più ristretto in affari comuni di legislazione, in confronto a qualche singola Dieta rappresentata nel Consiglio dell’Impero più ristretto, decide l’Imperatore, sopra proposta di quest’ultimo.
§ 12. I progetti di legge vengono presentati al Consiglio dell’Impero, come proposte del Governo.
Spetta anche al Consiglio dell’Impero di proporre leggi, in oggetti delle sue attribuzioni (§§. 10 e 11). Per tutte queste leggi è necessaria l’adesione delle due Camere, e la sanzione dell’Imperatore.
§ 13. Se, durante il tempo in cui il Consiglio dell’Impero non è radunato, occorre di prendere d’urgenza qualche misura in un oggetto delle sue attribuzioni, il Ministero è obbligato di esporre al prossimo Consiglio dell’Impero i motivi ed il risultato della disposizione.
§ 14. Perché sia valida una deliberazione del Consiglio dell’Impero, sia complessivo che ristretto, è necessaria in ogni Camera l’assoluta maggioranza degl’intervenuti.
Le proposte di modificazioni a questa legge fondamentale richiedo do, in ambedue le Camere, una maggioranza almeno di due terzi dei voti.
§ 15. I membri della Camera dei deputati non hanno a ricevere alcuna istruzione dai loro elettori.
§ 16. Tutti i membri del Consiglio dell’Impero devono esercitare personalmente il loro diritto di votazione.
§ 17. Le funzioni dei membri, inviati da un Paese alla Camera dei deputati, cessano col. giorno, in cui si raccoglie una nuova Dieta.
Essi possono essere nuovamente eletti per la Camera dei deputati.
Se un membro viene a mancare di vita, o perde la sua idoneità personale, o si trova impedito in modo durevole di prender parte al Consiglio dell’Impero, devesi far luogo ad una nuova elezione.
§ 18. l’aggiornamento del Consiglio dell’Impero, come pure lo scioglimento della Camera dei deputati, segue dietro disposizione dell’Imperatore.
Nel caso di scioglimento, si procede ad una nuova elezione nel senso del § 7.
§ 19. I Ministri, i Cancellieri aulici ed i Capi degli Ufficii centrali, sono antorizzati a prender parte a tutte le discussioni, ed a propugnare le loro proposte o personalmente o mediante un deputato.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.
Essi hanno il diritto di prendere parte alla votazione, in quanto sieno membri di una Camera.
§ 20. Le sedute d’ambedue le Camere del Consiglio dell’Impero sono pubbliche.
Compete ad ogni Camera il diritto di escludere, in via di eccezione, la pubblicità, quando ciò venga richiesto dal presidente od almeno da dieci membri, e sia dalla Camera adottato dopo allontanati gli uditori.
§ 21. Le ulteriori disposizioni sull’andamento degli affari, sui rapporti reciproci cd esterni delle due Camere, verranno determinate dal Regolamento per la trattazione degli affari.

CONSIGLIO DI STATO
STATUTI
§ 1. Il Consiglio di Stato è formato da un presidente e più consiglieri di Stato.
§ 2. Il presidente del Consiglio di Stato ha il grado di ministro.
Egli viene chiamato ad intervenire alle deliberazioni del Consiglio dei ministri, senza prendere parte alla votazione.
§ 3. l’Imperatore nomina il presidente del Consiglio di Stato ed i consiglieri di Stato.
§ 4. Nell’elezione dei consiglieri di Stato, si ha corrispondentemente riguardo a distinta altitudine ed esperienza nell’amministrazione giudiziaria, finanziaria, militare e politica, come pure ad esatta cognizione delle condizioni dei singoli Regni e Paesi.
§ 5. Il Consiglio di Stato ha in generale la destinazione di appoggiare consultivamente l’Imperatore ed il suo Ministero, coi lumi, colle cognizioni e coll’esperienza de’ suoi membri perché sieno adottate massime ferme, mature ed armonizzanti.
In particolare, saranno assoggettati alle consultazioni del Consiglio di Stato, i progetti di legge, che sono destinati ad essere presentati alle Rappresentanze dell’Impero o di singoli Paesi, e che, partendo dall’iniziativa di esse, vengono assoggettati alla Sovrana sanzione, e così del pari, importanti ordinanze normali in affari amministrativi.
L’Imperatore si riserva di sentire il parere del Consiglio di Stato anche in altri argomenti.
A completamento di questo Statuto sarà stabilita con una legge particolare la sfera d’attribuzioni del Consiglio di Stato in punto alla decisione di conflitti di competenza ed in affari contenziosi di diritto
pubblico, come pure il modo nel quale esso avrà ad esercitare tale facoltà.
§ 6. Gl’incarichi di dare il proprio parere, pervengono al presidente del Consiglio di Stato, o per ordine dell’Imperatore, o in seguito a conchiuso del Consiglio dei Ministri, a mezzo del presidente di questo.
Il presidente del Consiglio di Stato è autorizzato a far intervenire alle consultazioni del Consiglio di Stato, personalità distinte, indipendentemente dalla circostanza che rivestano o no un pubblico impiego, qualora le loro cognizioni, penetrazione od esperienza, possano avere influenza sulla fondata decisione in qualche argomento.
§ 7. Il presidente del Consiglio di Stato ha da ripartire gli affari ai singoli membri del Consiglio di Stato, con riguardo al precedente articolo, e determinare quelli che hanno da prender parte alla consultazione,
Dipende dalla decisione del presidente, secondo la qualità dell’argomento, il determinare se un parere debba essere dato dall’intiero Corpo del Consiglio di Stato, oppure da una Sezione di esso.
I pareri del Consiglio di Stato saranno sottoscritti dal suo presidente, coll’aggiunta della firma del relatore.
§ 8. Tanto il Consiglio di Stato quanto anche ogni singolo membro, è pienamente indipendente relativamente alle sue opinioni e viste.
§ 9. Ogni ministro o capo di un Dicastero centrale, alla cui sfera d’attribuzioni appartiene un atto, sul quale viene tenuta consultazione nel Consiglio di Stato, ha diritto di prender parte ad essa, e vi assisterà, invitato dal presidente del Consiglio di Stato.
A tale scopo egli ne sarà debitamente posto in cognizione dal presidente del Consiglio di Stato. Nella votazione, non viene tenuto conto della sua opinione.
§ 10. Il presidente del Consiglio di Stato passerà i pareri di questo, per l’ulteriore disposizione, o direttamente all’Imperatore, od al presidente del Consiglio dei ministri.
§ 11. Il presidente del Consiglio dei ministri può far intervenire alle relative sessioni del Consiglio dei ministri, singoli membri del Consiglio di Stato, varii di essi ed anche tutti.
§ 12. Restano riservate ad un separato Decreto le determinazioni sul numero e sul grado dei consiglieri di Stato, sul giuramento e sui salarii di essi e del loro presidente, sul personale sussidiario, e sulla trattazione degli affari.

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