Disciplina dei cittadini in tempo di guerra

Decreto Legislativo. del Duce 21 giugno 1944-XXII, n. 352. Norme penali sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

(Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 149 del 17 giugno 1944)

Categoria: RSI – Salò

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1943, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1943 e contenente norme penali di guerra relative alla disciplina dei cittadini;
Ritenuta la necessità di chiarire e modificare le dette norme;
Su proposta del Ministro della Giustizia, d’intesa coi Ministri dell’Interno e delle Forza Armate;
Decreta:

Art. 1.
Chiunque tiene intelligenza con prigionieri di guerra o con internati civili, onde facilitarne la fuga dai luoghi ove sono sottoposti alla vigilanza delle autorità, è punito con la morte.
Se tiene intelligenza con i detti prigionieri o internati, allo scopo di averne o dar notizie, senza il permesso dell’autorità, è punito con l’ergastolo.
Art. 2.
È punito con l’ergastolo chi, essendo sottoposto alla vigilanza dell’autorità quale internato civile in campi di concentramento o altrove, si sottrae alla detta vigilanza. Alla stessa pena soggiace chi volontariamente si sottrae all’esecuzione dell’ordine di internamento.
Art. 3.
Chi concede ospitalità o presta comunque aiuto a prigionieri di guerra evasi dai campi di concentramento o dai luoghi di pena, ovvero ad appartenenti alle forze armate nemiche, allo scopo di facilitarne la fuga o di occultarne la presenza, è punito con la morte.
Art. 4.
Chi concede ospitalità alle persone indicate nell’articolo 2 o in qualsiasi altro modo le aiuta ad eludere le investigazioni delle autorità e sottrarsi alle ricerche di questa è punito con l’ergastolo.
Art. 5.
Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, avendo notizia della presenza di prigionieri di guerra o di internati civili evasi, ovvero di internati civili sottrattisi all’esecuzione dell’ordine di internamento o di appartenenti alle forze armate nemiche, non ne fa immediatamente denuncia alla più vicina autorità è punito con la reclusione fino a venti anni.
Art. 6.
La devastazione ed il saccheggio previsti dall’articolo 419 del codice penale sono puniti con la morte.
Art. 7.
Costituisce disfattismo politico, punito con la morte, giusta l’articolo 2 lettera b del decreto legislativo 3 dicembre 1943 n. 794 in relazione all’articolo 265 del codice penale, il fatto di chi a mezzo della stampa pubblichi articoli o illustrazioni che mirino a provocare disordini o ad ostacolare l’opera dell’autorità, nonché il fatto di chi al medesimo scopo stampa o diffonda manifesti senza autorizzazione.
Art. 8.
Per i delitti previsti dagli articoli 502, 503, 504, 505, 506, 507 e 508 del codice penale è stabilita la pena detentiva fino a venti anni, in aggiunta alla eventuale pena pecuniaria già prevista. Per i capi, promotori ed organizzatori, la pena per i suddetti delitti è quella della morte.
Art. 9.
È punito con la reclusione fino a venti anni chi, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, danneggi gli interessi della Nazione in guerra, abbandonando il lavoro senza esserne autorizzato, violando le disposizioni impartite dall’autorità per il servizio del lavoro, non adempiendo ai sevizi, obblighi e prestazioni impostigli dall’autorità o adempiendovi in modo da renderne nulla o diminuirne l’efficacia.
È punito con la morte chi impedisce ad altri di assumere il lavoro, o istiga ad abbandonare il lavoro, a non adempiere ai servizi, obblighi o prestazioni imposte dall’autorità ovvero ad adempiervi in modo da renderne nulla o diminuirne l’efficacia.
Art. 10.
Chi viola il decreto impartito dall’autorità politica o militare di detenere armi o munizioni o di portarle fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa è punito con la morte.
Art. 11.
È vietato detenere senza autorizzazione apparecchi radiotrasmittenti, nonché impianti di produzione di corrente elettrica, batterie ed accumulatori necessari per il funzionamento dei detti apparecchi; chi viola tale divieto è punito con la morte.
È punito con l’ergastolo chi, fuori delle scuole legalmente organizzate, dà o riceve istruzione di radiotelegrafista o di tecnico della radio.
Art. 12.
È vietato prendere fotografie all’aperto senza autorizzazione ed è altresì vietata, durante le ore di oscuramento, l’accensione di fuochi all’aperto.
Il trasgressore è punito con la reclusione fino a venti anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Art. 13.
Chiunque si fa promotore o fa parte di assembramenti o riunione pubbliche o private di carattere politico, non previamente consentite dall’autorità, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a dieci anni.
Art. 14.
Chiunque viola le disposizioni dell’autorità circa le notificazioni di domicilio o le limitazioni di soggiorno è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a dieci anni. Se il fatto è commesso per colpa, si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a lire duemila.
Art. 15.
Le pene della morte e dell’ergastolo comminate dal presente decreto sono sostituite con la reclusione, quando, per la natura o la specie dei mezzi, per le modalità o circostanze dell’azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, i fatti risultino di lieve entità.
Art. 16.
Le cose che servirono o furono destinate a commettere alcuno dei reati preveduti dal presente decreto sono soggette a confisca, anche se appartengono a persona estranea al reato.
Art. 17.
La competenza per i reati di cui agli articoli 13 e 14 del presente decreto spetta all’autorità giudiziaria ordinaria, che procede per giudizio direttissimo.
Per quelli preveduti negli altri articoli la competenza spetta al tribunale speciale per la difesa dello Stato.
Art. 18.
Il decreto ministeriale 9 ottobre 1943 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre è abrogato e sono pure abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con quelle del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia e, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti.


Dal Quartier Generale, addì 21 giugno 1944-XXII.
MUSSOLINI
Il Ministro della Giustizia: PISENTI
Il Ministro per l’Interno: BUFFARINI
Il Ministro delle Forze Armate: GRAZIANI
Visto il Guardasigilli: PISENTI

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