Disciplina del reato di diserzione in tempo di guerra

Decreto Legislativo. del Duce 14 giugno 1944-XXII, n. 393. Disciplina del reato di diserzione in tempo di guerra

(Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 158 del 8 luglio 1944)

Categoria: RSI – Salò

IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Forze Armate, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la Giustizia;
Decreta:
Art. 1.
Il militare che, in tempo di guerra, essendo in servizio alle armi, si allontana senza autorizzazione e senza giustificazione dal reparto nel quale è incorporato, risultando mancante ai due appelli giornalieri di controllo, è punito con la pena di morte mediante fucilazione nel petto.
La stessa pena è inflitta al militare, mancante anche ad uno solo degli appelli giornalieri, quando il comandante del corpo da cui dipende il militare assente, ricorrendo particolari circostanze, lo dichiari disertori immediato.
Art. 2.
È considerato immediatamente disertore ed è punito con la pena di morte mediante fucilazione al petto, il militare che, in tempo di guerra, destinato ad un copro di spedizione o di operazione, oppure appartenente all’equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, si trovi assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell’aeromobile, senza autorizzazione e senza giustificato motivo.
Art. 3.
La pena prevista dall’articolo 1 può essere diminuita se il colpevole si costituisce prima che siano trascorsi tre giorni di assenza.
Art. 4.
I tribunali militari chiamati a conoscere i reati previsti dal presente decreto, giudicheranno osservando le norme dei tribunali militari straordinari di guerra anche per quanto si attiene alla non impugnabilità dei giudicati.
Art. 5.
È abrogata ogni altra disposizione che sia in contrasto o incompatibile con il presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti. Esso entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Dal Quartier Generale, addì 14 giugno 1944-XXII
MUSSOLINI
Il Ministro delle Forze Armate: GRAZIANI
Il Ministro della Giustizia: PISENTI
Visto il Guardasigilli: PISENTI

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