Disposizioni per il contratto di mezzadria

Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 27 maggio 1947, n. 495 Disposizioni per il contratto di mezzadria.

(GU n. 141 24 giugno 1947)

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Visto l’art. 5 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l’art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministro per l’agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l’interno e per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:
Art. 1.
È istituita presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia, una commissione arbitriale nominata dal presidente del Tribunale e presieduta da un magistrato di grado non inferiore al quinto e composta di due concedenti e di due mezzadri proposti dalle rispettive organizzazioni di categoria della provincia.
Oltre i componenti effettivi saranno nominati anche, nello stesso modo, altrettanti supplenti, che parteciperanno alla commissione in sostituzione dei componenti effettivi assenti.
La commissione ha competenza su tutto il territorio della provincia.

Art. 2.
La commissione, su richiesta di una delle associazioni di categoria interessata, e in contraddittorio delle altre associazioni esistenti, in relazione alle condizioni degli anni agrari 1944-45 e 1945-46 e limitatamente ai detti anni, provvede alla modificazione del patto colonico provinciale, applicando le disposizioni del giudizio emanato dall’on. De Gasperi e delle norme interpretative dello stesso, nel testo allegato al presente decreto, con gli adattamenti strettamente necessari per adeguarle alle condizioni particolari della provincia, o di singole zone di essa.

Art. 3.
La commissione, nella sua decisione, può adottare disposizioni particolari più favorevoli ai concedenti che siano piccoli proprietari e siano stati gravemente danneggiati dalla guerra in modo che non potrebbero sopportare l’onere delle condizioni stabilite generalmente per la provincia.

Art. 4.
Le associazioni di concedenti e di mezzadri, esistenti nella provincia, hanno diritto di farsi assistere, dinanzi alla commissione, ciascuna da un avvocato e da un tecnico agrario.
La commissione deve sentire il parere dell’ispettore agrario della provincia.

Art. 5.
Il giudizio della commissione è obbligatorio per tutti i concedenti e mezzadri della provincia e della zona alla quale si applica la decisione.
Sono validi gli accordi provinciali o di zona e quelli individuali, liberamente stipulati, in qualsiasi tempo, fra le parti interessate per definire i rapporti regolati dal presente decreto.

Art. 6.
I patti colonici, attualmente vigenti, possono essere denunziati, qualora la denunzia non abbia avuto già luogo, da ciascuna delle organizzazioni interessate nei confronti delle altre, al fine della stipulazione di un patto nuovo.
Il nuovo patto colonico avrà vigore dall’anno 1946-47 nelle regioni dove l’anno agrario si inizia nell’autunno 1946, e dell’anno 1947-48 nelle regioni dove l’anno agrario si inizia nell’inverno 1947.

Art. 7.
Le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente al rapporto di mezzadria contemplato negli articoli 2141 e seguenti del Codice civile.

Art. 8.
Il ricorso alle commissioni è redatto su carta da lire ventiquattro e gli atti successivi del procedimento sono esenti da tassa di bollo.
Le norme procedurali, in quanto applicabili, sono quelle contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, relativo ai contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria, compartecipazione.

Art. 9.
La decisione delle controversie individuali, dipendenti dalla applicazione del presente decreto, e affidata alle commissioni previste negli articoli 6, comma a), e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 273, sulla proroga dei contratti agrari.

Art. 10.
Al presidente della commissione ed ai componenti impiegati dello Stato è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di L. 125, mentre ai componenti che non siano impiegati dello Stato è dovuto un gettone di L. 250 e, quando ne sia il caso l’indennità di missione spettante agli impiegati di grado sesto.
Al cancelliere ed all’altro personale eventualmente addetto alla commissione è dovuto un premio di operosità precedentemente fissato dal Ministro per l’agricoltura e per le foreste, in misura inferiore a quella del gettone di presenza spettante al presidente.

Art. 11.
Le spese dipendenti dall’applicazione del presente decreto sono a carico dei Ministero dell’agricoltura e delle foreste.
Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio le occorrenti variazioni.

Art. 12.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1947
DE NICOLA
DE GASPERI – SEGNI – GULLO – SCELBA – CAMPILLI

Giudizio emanato dall’onorevole De Gasperi

PREAMBOLO
In seguito all’invito rivoltomi il 3 marzo 1946 dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro di interpormi come arbitro nella vertenza mezzadrile, che da lungo tempo, in termini quasi immutati agitava gli agricoltori sopratutto nella Toscana ed in alcune provincie dell’Emilia, ho compiuto una ampia indagine sia presso le categorie interessate, sia presso i tecnici incaricati della questione.
L’indagine stessa ha avuto particolarmente riguardo a quelle regioni (Toscana, Romagna ed Emilia, escluse le provincie di Parma e Piacenza) nelle quali l’alterazione della situazione economica, i disagi e le sofferenze provocate dalla guerra hanno più fortemente inciso sulle condizioni contrattuali della mezzadria.
Nell’ultima fase della mia inchiesta ho dovuto constatare che su alcuni punti della vertenza non si poteva arrivare a conciliare le parti in contrasto, ho pertanto chiesto ad esse di rimettere a me la decisione arbitrale, mentre la Confederazione Generale Italiana del Lavoro per la Federterra ha aderito (e nello stesso senso si è posteriormente espressa anche la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti) affidandomi il mandato di decidere la controversia senza porre limite alla mia libertà di giudizio, eguale mandato non ho potuto ottenere dalla Confederazione degli agricoltori.
Non mi è quindi possibile emettere una decisione arbitrale che sia giuridicamente vincolativa, tuttavia nella viva speranza di contribuire alla necessaria ed urgente opera di pacificazione non ho ritenuto di esimermi dal rendere pubblico il giudizio al quale sono pervenuto.
È con la coscienza di far cosa utile al Paese ed alle categorie interessate, che rivolgo un caldo appello agli agricoltori lavoratori ed imprenditori, perché applichino le clausole che seguono espresse in spirito di giustizia ed equità, al fine di fondare la composizione della lunga vertenza sulla buona volontà delle parti piuttosto che su provvedimenti normativi altrimenti difficilmente evitabili.

GLI OTTO PUNTI DELLA DECISIONE

Art. 1.
Le eventuali modificazioni ai patti di mezzadria dovranno essere a tempo opportuno liberamente concordate tra le parti.
Le trattative relative si inizieranno il 1° ottobre 1946, per avere vigore per l’anno agrario 1946.
Resta fermo che la presente decisione, per il fatto stesso del suo riferirsi ad una situazione del tutto transitoria, non potrà costituire in alcun modo un precedente per il nuovo patto colonico.

Art. 2.
Fermi restando l’attuale contratto di mezzadria e la ripartizione dei prodotti al 50 per cento, i concedenti erogheranno ai mezzadri a titolo di compenso per i danni di guerra subiti da questi ultimi e per disagiata produzione per causa diretta ed indiretta della guerra, una somma pari al valore del 24 per cento del prodotto lordo di parte padronale di un anno agrario.
Allo scopo di distribuire nel tempo il suddetto onere, esso verrà suddiviso nel modo seguente:
a) il 14 per cento sul valore del prodotto di parte padronale dell’anno agrario 1945, valutato a prezzo rispettivamente di ammasso e di mercato;
b) il 10 per cento sul valore del prodotto di parte padronale, dell’anno agrario 1946 valutato a prezzo rispettivamente di ammasso e di mercato.
Detto compenso sarà corrisposto in contanti o accreditato al mezzadro a seconda della situazione del conto colonico in dare o avere, al momento della ripartizione dei prodotti; se il prodotto non
e soggetto a vincolo od ammasso il mezzadro potrà chiedere la consegna del compenso in natura anziché in denaro.
Con tale erogazione tutte le richieste dei mezzadri fondate sui titoli, di cui al primo comma, devono ritenersi soddisfatte anche per l’anno agrario 1946).

Art. 3.
Allo scopo di ripristinare nell’azienda le migliori condizioni di produttività il ricavato del 10 per cento del prodotto di parte padronale nell’anno agrario 1946 dal prezzo rispettivamente di commercio libero o di ammasso, verrà accantonato dall’amministrazione allo scopo di eseguire lavori di ricostruzione o di miglioria sui singoli poderi. Detti lavori dovranno essere effettuati con impiego esclusivo di mano d’opera bracciantile e, ove questa sia scarsa o non si possa convenientemente ottenere dalle zone limitrofe, con opera parziale dei coloni retribuiti giusta le tariffe vigenti per i braccianti.
Detti lavori dovranno essere eseguiti entro il corrente anno solare.
In caso di contestazione sull’erogazione della somma suddetta decideranno gli ispettori provinciali dell’agricoltura.

Art. 4.
Il bestiame razziato o comunque perduto a causa della guerra sarà considerato venduto al prezzo dell’epoca in cui si è verificata la razzia o la perdita e sarà accreditato al colono per la sua parte.
I proprietari dovranno reintegrare il 1° ottobre 1946 il bestiame necessario per i lavori del podere.
Il bestiame da lavoro acquistato in sostituzione di quello perduto, sarà stimato e portato nel conto colonico per il suo valore al momento dell’entrata in vigore del lodo ove il suo prezzo di acquisto non sia stato già portato nel conto predetto.
Per il bestiame immesso al conferimento, il prezzo o valore, ai sensi del comma precedente, sarà in ragione del 70 per cento a carico del proprietario e in ragione del 30 per cento a carico del mezzadro pur restando quest’ultimo proprietario della metà di detto bestiame. In tal caso dovrà addebitarsi quanto abbia ricevuto o gli sia stato accreditato per il bestiame razziato o perduto, che sia stato sostituito.
Per il bestiame ammesso a stima si applica il patto colonico.
Resta fermo ed impregiudicato il diritto sia del proprietario che del mezzadro di svolgere le pratiche per il risarcimento dei danni di guerra verso lo Stato.
Per il bestiame che i mezzadri provino irrefragabilmente di aver salvato dalla razzia con grave pericolo, sarà attribuito al mezzadro un premio di lire 2000 per ogni capo bovino superiore ai 13 mesi e di lire 1000 per ogni capo bovino inferiore o capo equino

Art. 5.
Le clausole relative agli obblighi colonici saranno fissate nel nuovo patto di mezzadria.
Tuttavia, in considerazione delle perdite per causa di guerra subite dai mezzadri negli allevamenti di bassa corte, gli obblighi colonici vengono abbandonati per le due annate cui si riferisce il lodo e gli eventuali, addebiti ascritti a questo titolo verranno annullati.
Tali allevamenti per l’annata in corso devono essere contenuti nei limiti previsti dal vigente patto di mezzadria.

Art. 6.
Le condizioni liberamente concordate tra le parti in atto, più favorevoli ai mezzadri resteranno in vigore.
La validità o meno dei concordati già stipulati con singoli accordi tra le parti, già invalidati, sarà sottoposta al giudizio di una commissione arbitrale composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro da nominarsi dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione si trova il fondo al quale l’accordo si riferisce.

Art. 7.
Verrà fatto il conguaglio tra quanto i coloni hanno trattenuto fino ad oggi e quanto è dovuto dai concedenti in base al presente lodo accreditando o addebitando al mezzadro la differenza in meno o in più tra il dovuto ed il trattenuto.
Con l’accettazione del presente giudizio la Federterra sì impegna a far cessare ogni agitazione mezzadrile, a ripristinare lo stato di legalità nelle aziende compresa l’eliminazione delle commissioni di fattoria che si siano sostituite ai concedenti ed a sconfessare le agitazioni che eventualmente si riaccendessero per gli stessi motivi.
Inoltre saranno prese dai concedenti le disposizioni necessarie per determinare la decadenza immediata di tutti i procedimenti civili e giudiziari in corso, relativi alla vertenza mezzadrile.

Art. 8.
Qualunque controversia sull’interpretazione del giudizio verrà deferita alla persona dell’arbitro che lo ha pronunciato.


Visto, il Ministro per l’agricoltura e le foreste
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