Disposizioni riguardanti l’esecuzione delle strade ferrate nello Stato pontificio, 1846

Disposizioni riguardanti l’esecuzione delle strade ferrate nello Stato pontificio 7 novembre 1846.

NOTIFICAZIONE
Pasquale del titolo di santa Pudenziana, della santa romana Chiesa prete cardinale Gizzi, della santità di nostro signore Papa Pio IX segretario di Stato ec.
Poiché le riforme giudiziarie e i miglioramenti economici son cose di lunga e matura considerazione, volendo pure il santo Padre che qualche frutto delle sue sollecitudini si mostri nel giorno medesimo che rinnova in
tutti i suoi amatissimi sudditi con solenni e auguste ceremonie la letizia della sua esaltazione al supremo pontificato, la commissione deputata a preparare le norme fondamentali per la concessione delle strade ferrate si è con lodevole premura affrettata di condurre a termine i suoi lavori.
Veduta pertanto la relazione della commissione medesima, la Santità sua ci ha ordinato di pubblicare le seguenti risoluzioni:

ARTICOLO I.
Le linee che il governo pontificio considera come di principale importanza, e delle quali autorizza perciò l’esecuzione, sono:
1. quella che da Roma per la valle del Sacco mette al confine napolitano presso Ceprano:
2. quella che congiunge a Roma il porto d’Anzio:
3. quella di Roma a Civitavecchia:
4. quella che da Roma, correndo i luoghi più popolosi dell’Umbria, com’è principalmente Foligno e la valle del fiume Potenza, mette in Ancona: e quindi da Ancona a Bologna, seguendo le tracce della via Flaminia Emilia.

ARTICOLO II.
La costruzione di queste nuove strade si commetterà alla privata industria di compagnie rappresentate da sudditi pontificii, le quali per essere approvate dovranno insieme con la domanda presentare:
1. la descrizione della linea o delle linee che vorranno condurre:
2. Le informazioni artistiche ed economi.
che, che i richiedenti possono dare intorno alle linee medesime:
5. La determinazione del tempo dentro il quale si obbligheranno di compire gli studi, e poi il lavoro se quelli siano approvati:
e del tempo altresì pel quale domandino di godere la concessione dopo il termine dei lavori, 4. la cauzione che vuol darsi prima di cominciare gli studi, a favore specialmente dei proprietarii le cui terre fossero occupate o patissero qualche danno; e la cauzione con cui prima di metter mano ai lavori si vuol
dare al governo la giusta sicurezza che siano per essere condotti a termine:
5. l’esposizione dei mezzi con cui intendono di condurre l’impresa, considerato principalmente l’interesse dei sudditi pontificii, sia in quanto ai capitali sia in quanto all’opera.

ARTICOLO III.
A presentare i progetti con le sovraccennate condizioni si concede un termine di tre mesi dalla data della presente notificazione, il quale potrà essere prorogato a richiesta delle compagnie, se occorra qualche giusto motivo.

ARTICOLO IV.
Assicurata la costruzione delle linee de scritte di sopra nell’art. 1., il governo si riserba di prendere nella dovuta considerazione la linea che da Foligno metta verso Perugia e città di Castello per la valle del Tevere, e anche altre linee di comunicazione con gli Stati vicini, allorché ne sia riconosciuta la necessità o la evidente utilità per lo Stato pontificio.

ARTICOLO V.
Sarà conferita in premio una medaglia d’oro del valore di scudi mille, a giudizio del consiglio d’arte (i cui membri rimango no perciò esclusi dal concorso) a chi avrà indicato il passaggio più facile e meno costoso fra l’Umbria e le Marche.


Dalla segreteria di Stato 7 novembre 1846.
P. CARD. GIZZI.

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