Disposizioni sulla stampa del 1915

Regio Decreto 23 maggio 1915, n. 675. Recante disposizioni per la stampa.

(GURI n.128, 24 maggio 1915)

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA
Vista la legge 21 marzo 1915, n. 273;
Visto il Nostro decreto 28 marzo 1915, n. 313;
In virtù delle facoltà conferite al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell’interno, di concerto coi ministri di grazia e giustizia e culti, della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
Fermi i divieti di cui nell’articolo 4 della legge 21 marzo 1915, n. 273, e nel R. decreto 28 marzo detto, n. 313, è vietata la pubblicazione, con qualunque mezzo, di notizie, non comunicate dal Governo o dai comandi superiori dell’esercito e dell’armata, concernenti:
a) il numero dei feriti, morti e prigionieri;
b) le nomine ed i mutamenti negli alti comandi dell’esercito e dell’armata;
c) le previsioni sulle operazioni militari di terra e di mare.
I trasgressori sono puniti a termini dell’art. 4 della legge 21 marzo 1915, n. 273, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale comune, dal Codice penale per l’esercito e dal Codice militare marittimo.

Art. 2.
Il prefetto, il sottoprefetto, o chi ne fa le veci, nel Comune nel quale ha sede l’officina tipografica, ha facoltà di procedere immediatamente, con provvedimento non soggetto a reclamo, al sequestro dell’edizione degli stampati:
1° quando ravvisa nello stampato elementi di un reato perseguibile d’ufficio. In tal caso l’autorità amministrativa trasmette immediatamente al pretore o al procuratore del Re, per i provvedimenti di loro competenza, il rapporto del fatto, e gli stampati sequestrati;
2° quando ritiene che la pubblicazione dello stampato possa, deprimendo lo spirito pubblico, scuotendo la fiducia nelle autorità dello Stato, eccitando gli urti tra i partiti politici, o altrimenti, essere gravemente pregiudizievole ai supremi interessi nazionali connessi con la guerra e con la situazione interna e internazionale dello Stato.
In nessun caso l’autorità amministrativa può esercitare la facoltà di sequestro, quando abbia vidimato senza osservazioni lo stampato o la bozza di esso, a termini degli articoli 3 e 4, salvi i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, se lo stampato contenga elementi di reato.

Art. 3.
Di qualsivoglia stampato o pubblicazione periodica dovrà il gerente responsabile, almeno un’ora prima di porli in commercio e sempre quando non si avvalga della facoltà concessagli a termini dell’art. 4, consegnare al prefetto, al sottoprefetto, o a chi ne fa le veci nel Comune ove ha sede l’officina tipografica, tre esemplari da lui sottoscritti, dei quali uno è restituito vidimato all’esibitore in prova dell’avvenuta consegna.
In caso di inosservanza di tale obbligo, l’autorità amministrativa, di cui sopra, procede senz’altro al sequestro della edizione degli stampati. I trasgressori saranno inoltre puniti con l’ammenda non inferiore a lire cinquecento.

Art. 4.
Il gerente responsabile di una pubblicazione periodica ha facoltà, in ogni tempo, di esibire in tutto o in parte le bozze degli stampati, in tre esemplari da lui sottoscritti all’autorità amministrativa sopra indicata, ritirando come ricevuta un esemplare vidimato, sul quale l’autorità stessa, nel termine massimo di un’ora dalla presentazione dello stampato, farà constare le sue osservazioni sulla pubblicabilità totale o parziale degli scritti presentati in bozza.
Il gerente che si avvalga di detta facoltà, esibendo previamente le bozze dell’intero stampato, è esonerato dall’obbligo di consegnare i tre esemplari dello stampato a termini dell’art. 3, un’ora prima della pubblicazione, ed è soltanto obbligato a consegnarle all’atto di porre in commercio lo stampato. In caso di inosservanza di tale obbligo, è punito con l’ammenda non inferiore a lire cinquecento.

Art. 5.
Quando una pubblicazione periodica abbia dato luogo per due volte a sequestro, essa può venire sospesa, con decreto immediatamente esecutivo del ministro dell’interno, se si tratti di pubblicazione quotidiana, o del prefetto, se si tratti di pubblicazione periodica non quotidiana, per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni, e non superiore ad un mese.

Art. 6.
L’introduzione in Italia, la circolazione e la vendita o distribuzione di giornali, riviste, disegni o stampati di qualsiasi natura, pubblicati all’estero, possono essere vietate con decreto del ministro dell’interno.
I contravventori saranno puniti con l’ammenda fino a lire mille, e con l’arresto fino a sei mesi.

Art. 7.
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle pubblicazioni non periodiche. Ma l’obbligo di eseguire la consegna degli esemplari all’autorità amministrativa riguarda lo stampatore, il quale deve adempiervi in un termine non minore di otto giorni, prima di porre in commercio o di rimettere al committente gli stampati.
Lo stampatore è esonerato dall’osservanza di questo termine, e può eseguire la consegna degli esemplari degli stampati all’atto stesso di metterli in commercio o di rimetterli al committente, se ne esibisca previamente le bozze all’autorità amministrativa, in tre esemplari, dei quali uno gli è restituito vidimato nel termine massimo di otto giorni, con le eventuali osservazioni, a norma dell’articolo 4 del presente decreto.

Art. 8.
Il presente decreto sarà esecutivo ventiquattro ore dopo la sua pubblicazione, e l’efficacia di esso durerà fino al termine dei poteri eccezionalmente conferiti al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.
VITTORIO EMANUELE.

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