Divieto dell’uso di parole straniere

Legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 2042. Divieto dell’uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte e nelle varie forme pubblicitarie.

(GURI, 29 marzo 1941, n. 76).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1
È vietato l’uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte industriali o commerciali e delle
attività professionali.
Articolo 2
È vietato l’uso di parole straniere nelle insegne, nei cartelli, nei manifesti, nelle inserzioni ed in
genere in ogni forma pubblicitaria, con qualunque mezzo effettuata.
Gli avvisi, i cartelli, le liste ed in genere ogni scritto esposti nell’interno dei locali pubblici o di
commercio, devono essere redatti in lingua italiana.
Restano ferme le disposizioni del regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1162, convertito
con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 251, e quelle della legge 12 febbraio
1940-XVIII, n. 215, salvo per ciò che concerne i cartelli pubblicitari e il materiale pubblicitario
in genere.
Articolo 3
Non sono compresi nei divieti di cui agli articoli 1 e 2:
1° i nomi e cognomi stranieri;
2° le denominazioni di ditte straniere;
3° le denominazioni dei prodotti tutelate da marchi di fabbrica e di commercio.
Articolo 4
Sono escluse dal divieto di cui all’art. 2, primo comma, le stampe pubblicitarie esclusivamente
destinate a stranieri.
Articolo 5
I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con
l’ammenda fino a lire 5000.
Indipendentemente dall’applicazione della sanzione penale, qualora si tratti di attività soggetta a
licenza od autorizzazione amministrativa, potrà essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata la
licenza od autorizzazione.
Articolo 6
È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge.
Articolo 7
Con regio decreto, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno emanate
le norme integrative eventualmente occorrenti per l’attuazione della presente legge.
Articolo 8
La presente legge entra in vigore nel novantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale del regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX
VITTORIO EMANUELE

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